Tribunale di Parma – Insinuazione al passivo del credito che una banca vanti nei confronti del fallito quale soggetto datore di ipoteca a favore di un soggetto terzo a sua volta poi fallito. Eccezione revocatoria sollevata dal curatore.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 10/04/2020 - 12:16Tribunale Ordinario di Parma, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti, 22 giugno 2019 – Giudice Enrico Vernizzi.
Fallimento – Beneficiario di prelazione ipotecaria – Insinuazione al passivo nelle forme previste dall’art. 93 L.F. – Ammissibilità alla luce dell’art. 52 L.F., come nel 2006 modificato.
Data di riferimento:
22/06/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]