Tribunale di Pavia
Tribunale di Pavia - Revocatoria ordinaria e mediazione obbligatoria.
Tribunale Pavia, 27 ottobre 2011 - - Est. Balba.
Mediazione cd. obbligatoria - Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 - Contratti bancari - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Obbligo della mediazione preventiva - Non sussiste.
La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall'art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione giudiziaria, altrimenti libero, con la conseguenza che l'elenco di materie, contenuto nella norma, in relazione alla quali il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, deve essere interpretato restrittivamente. Ne deriva che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da un contratto bancario che ricade sotto il fascio applicativo dell'art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall'obbligo preliminare della mediazione. (Andrea Gorgoni) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Gorgoni
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Tribunale di Pavia - Ipoteca iscritta dall''esattore e sua revocabilità.
Tribunale Pavia, 12 ottobre 2011 - Pres. Serangeli - Est. Lambertucci.
Ipoteca iscritta dall'esattore ai sensi dell'articolo 77 d.p.r. n. 602/1999 - Revocatoria fallimentare - Esclusione.
L'ipoteca iscritta dall'esattore a garanzia dei debiti tributari in quanto ipoteca legale non é soggetta a revocatoria fallimentare. (Andrea Balba) (riproduzione riservata).
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Tribunale di Pavia - Provvedimenti cautelari prefallimentari, natura e pronuncia inaudita altera parte. -
Tribunale Pavia, 06 luglio 2011 - Pres. Serangeli - Est. Balba.
Dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Natura - Applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme.
Dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Domanda cautelare proposta unitamente al ricorso per fallimento - Pronuncia inaudita altera parte - Ammissibilità.
I provvedimenti cautelari di cui all'art. 15, legge fallimentare, possono essere inquadrati tra le misure cautelari c.d extravaganti in quanto non disciplinate direttamente dal c.p.c. ma da legge speciale e sono sottoposti, in quanto compatibili, ex art. 669 quaterdecies c.p.c., alle norme sul procedimento cautelare uniforme. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)
Per il caso di domanda cautelare ex art. 15, legge fallimentare, proposta unitamente al ricorso per fallimento, il tribunale può emanare la cautela richiesta anche con decreto inaudita altera parte ogni qual volta l'instaurazione del contraddittorio possa effettivamente pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, al quale conseguirà la fissazione di una udienza nel termine non superiore di quindici giorni per la conferma modifica o revoca del provvedimento concesso. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Pavia - Revocazione del credito del fiduciario ammesso al passivo.
Tribunale Pavia, 25 maggio 2011 - Pres. Serangeli - Est. Marcella Frangipani.
Società di capitali - Intestazione fiduciaria delle quote - Rilevanza del rapporto fiduciario nei confronti della società - Eslcusione - Revocazione di credito del fiduciario ammesso al passivo - Esclusione - Fattispecie.
Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di quote sociali, la società, che è soggetto terzo rispetto ai soci, è tenuta a considerare la sola situazione risultante dall'interposizione, ossia a considerare socio il fiduciario e ciò indipendentemente dalla sorte e dell'adempimento o meno del pactum fiduciae, tanto che il diritto di recesso può essere esercitato dal solo fiduciario e neppure la revoca del mandato da parte del fiduciante può avere effetti verso la società se non quando sia seguito della effettiva intestazione delle quote in capo al fiduciante. (Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di revocazione della ammissione al passivo del credito del fiduciario ritenendo irrilevante l'esito del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della qualità di socio in capo al fiduciante). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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T. Pavia- Int. fin.- Prova degli ordini e nullità delle operazioni di negoziazione.
Tribunale di Pavia, 17 febbraio 2009 - Pres. Erminia Lombardi - Est. Tarantola.
Segnalazione dell'Avv. Ugo Leonetti
Negoziazione di strumenti finanziari - Prova del conferimento degli ordini - Omissione - Nullità.
Devono considerarsi nulle le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari eseguite per conto del cliente dall'intermediario che non fornisca la prova del conferimento dei relativi ordini scritti o telefonici registrati su supporto magnetico. (fb) (riproduzione riservata)
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Trib. di Pavia- Prodotto 4you- Pubblicità ingannevole e doveri informativi.
Tribunale di Pavia, 10 febbraio 2009 - Pres. Erminia Lombardi - Rel. Balba. Segnalazione dell'Avv. Maria De Giorgio
Prodotto finanziario 4you - Pubblicità ingannevole - Natura previdenziale - Esclusione - Prodotto strutturato di notevole complessità - Doveri informativi - Precedenti investimenti effettuati dal cliente - Irrilevanza.
Prodotto finanziario 4you - Clausola di recesso - Condizioni più gravose rispetto all'ipotesi di recesso della banca - Nullità - Sussistenza.
Qualora un prodotto finanziario strutturato (nella specie 4you) venga pubblicizzato in modo ingannevole come previdenziale, l'intermediario deve fornire al cliente una informazione adeguata, tale da renderlo edotto della reale tipologia del prodotto e della sua complessità, a nulla rilevando l'eventuale sottoscrizione da parte del cliente di precedenti investimenti finanziari. (fb)
È illegittima, e quindi nulla, la clausola di recesso inserita nel contratto 4You - in quanto in realtà limitativa della facoltà di recesso concessa al consumatore - laddove prevede a carico del cliente che receda anticipatamente l'obbligo di corrispondere alla banca "oltre agli interessi e agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap), corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento", in quanto non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore in caso di recesso della banca. (mdg)
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Tribunale di Pavia - Concordato preventivo e creditori privilegiati - Differente trattamento in base al grado di privilegio
Concordato preventivo - Creditori privilegiati - Differente trattamento in base al grado di privilegio - Ammissibilità.
Transazione fiscale - Autonomia - Esclusione - Assoggettamento della posizione dell'erario alla votazione concordataria - Sussistenza.
Transazione fiscale - IVA - Risorsa comunitaria - Esclusione - Rinuncia alla riscossione del singolo stato - Ammissibilità.
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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA - NOTIFICA DEGLI ATTI TRA DIFENSORI A MEZZO FAX - VALIDITA'
Processo societario - Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax - Validità.
E' valida la notifica della comparsa di risposta effettuata ai sensi degli artt. 4 e 17 d. lgs. n. 5/03 mediante invio dell'atto a mezzo fax all'indirizzo indicato dall'attore nell'atto di citazione ove attestata dalla ricevuta di corretto inoltro del documento.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

