Tribunale di Ivrea


Tribunale di Ivrea - Concordato fallimentare - Classe con un unico creditore - Ammissibilità

Data di riferimento: 
09/03/2010

Tribunale di Ivrea, decr. 9 maggio 2010
Pres. Garbellotto, rel. Peila

Nel concordato fallimentare, é ammissibile la formazione di una classe con un unico creditore legato al debitore da un particolare rapporto (nella specie, si trattava di una società che era entrata a far parte della compagine sociale della impresa concordataria, debitrice nei suoi confronti di un rilevantissimo debito e non in grado di interrompere i rapporti commerciali con la fornitrice, ottenendo quindi una posizione di socio rilevante che le aveva consentito di operare da un osservatorio privilegiato e di fruire di condizioni e termini di pagamento del tutto peculiari e più vantaggiosi rispetto a quelli riservati a tutti gli altri fornitori.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 7/2010, nota di commento sul "Classamento obbligatorio nei concordati" di Paolo Catalozzi)

Trib.Ivrea-Mutamento di rito-Ist.fissaz.udienza - Modificaz.e precisazione di domande ed eccezioni-Decadenza

Data di riferimento: 
11/03/2005

Nel procedimento ordinario che derivi da un mutamento dal rito societario, l'attore non potrà più modificare e/o precisare domande ed eccezioni, né potrà formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti rispetto a quelli già indicati nell'istanza di fissazione d'udienza. (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line  www.ilcaso.it )

 

Tribunale di Ivrea- Nullità della citazione.

Data di riferimento: 
18/11/2004

Tribunale di Ivrea - Rel. Dr. Giuseppe Marra, Pres. Dr. Guido Bufadeci - 18 novembre 2004.

Processo societario - Nullità dell'atto di citazione - Rinnovazione ex art. 164 c.p.c. - Inammissibilità - Autosufficienza del nuovo rito.

Le norme del nuovo processo societario non consentono all'attore di sanare l'eventuale nullità dell'atto di citazione qualora il convenuto notifichi istanza di fissazione dell'udienza dopo aver eccepito la nullità della citazione nella propria comparsa di risposta, in tal modo precludendo all'attore la possibilità di presentare una memoria di replica alle eccezioni mosse in comparsa e sanare l'eccepita nullità.

Non si ritiene, infatti, che la disciplina dell'art. 164 c.p.c. (che consente la sanatoria della nullità in questione) sia compatibile con la ratio del nuovo processo societario ove la partecipazione del giudice è prevista in un momento successivo quando le domande delle parti sono ormai cristallizzate.

(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  )