Tribunale di L'Aquila


App. L'Aquila - esecutività della sentenza di revoca del fallim. e domanda di concordato in pendenza di ricorso per cassazione

Data di riferimento: 
16/12/2010

Appello L'Aquila, 16 dicembre 2010 - - Pres., est. Pace.

Revoca della dichiarazione di fallimento - Immediata esecutività della sentenza - Pendenza di ricorso per cassazione - Facoltà per l'imprenditore di presentare domanda di concordato preventivo - Sussistenza.

La abrogazione del secondo comma dell'articolo 19, legge fallimentare (il quale, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di revoca del fallimento, consentiva di richiedere la sospensione della liquidazione dell'attivo) induce a ritenere che la sentenza di revoca del fallimento pronunciata dalla corte d'appello sia immediatamente esecutiva. (Nel caso di specie, la Corte ha, quindi, ritenuto che l'imprenditore potesse presentare domanda di concordato preventivo, pur in pendenza del ricorso per cassazione avverso la decisione di revoca del fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Franco Vidi

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Trib.L'Aquila - Controversie in materia finanziaria - Inesist.contratratto - Rito applicabile

Data di riferimento: 
21/02/2005

Il legislatore delegato ha inteso individuare l'ambito di applicazione delle materie di cui al d. lgs. n. 58/2003 facendo riferimento non necessariamente alla esistenza di un contratto o, più in generale, di un negozio, tra le parti, ma al più ampio concetto di un rapporto giuridico, ricomprendendo così in detta categoria tutte quelle ipotesi in cui viene in rilievo non un contratto o comunque un atto negoziale, ma in ogni caso una vicenda giuridica di relazione tra soggetti che trova disciplina nel citato d. lgs. (Nella specie, si è ritenuto che la controversia nella quale è stata dedotta, non la nullità, ma l'inesistenza di un contratto di acquisto di un prodotto finanziario e dei relativi servizi accessori dovesse essere assoggettata al rito di cui all'art. 1, 1° co., lett. d) del d. lgs. n. 5/2003 in quanto le parti, nelle proprie prospettazioni, non avevano escluso l'esistenza di un rapporto giuridico relativo a tale fattispecie) (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line  www.ilcaso.it )

Trib.L'Aquila - Esclusione socio di s.a.s. - Rito applicabile - Mutamento del rito.

Data di riferimento: 
02/07/2004

Tribunale di L'Aquila - Mario Montanaro estensore - 2 luglio 2004.

Processo societario - Richiesta di esclusione di socio accomandatario di s.a.s. - Conflitto tra parti contrapposte - Sussistenza - Rito applicabile. Mutamento di rito - Procedimento instaurato con ricorso -Instaurazione del contraddittorio - Necessità.

Il procedimento volto a far dichiarare l'esclusione di un socio dalla società ha natura contenziosa, presupponendo l'esistenza di un conflitto tra parti; ad esso deve quindi essere applicato il processo disciplinato dal titolo II° del d. lgs. 5/03.

Qualora la richiesta in questione venga avanzata con ricorso ex art. 33 del citato decreto, il giudice, prima di disporre il mutamento del rito, deve fissare udienza innanzi al collegio in camera di consiglio al solo fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla domanda erroneamente proposta. (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale L'Aquila - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mutamento del rito - Provvisoria esecuzione.

Data di riferimento: 
16/04/2004

Tribunale di L'Aquila - Giudice Unico Dr. Montanaro - 16 aprile 2004.

Processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mutamento del rito - Provvisoria esecuzione.

Laddove il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., relativo ad un rapporto compreso tra quelli di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 5/2003, sia stato erroneamente introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, la designazione del giudice istruttore ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. da parte del presidente del tribunale (ovvero del presidente di sezione) deve intendersi anche come designazione dello stesso quale «magistrato» che, disposto il mutamento di rito, provveda su eventuali istanze ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c. che le parti abbiano a proporre nella fase che si celebra innanzi allo stesso, ovvero che abbiano già proposto nel costituirsi. (fb)

(provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )