Tribunale di Bergamo
Tribunale di Bergamo - Accordi di ristrutturazione e formazione delle classi,
Tribunale Bergamo, 27 gennaio 2012 - - Pres., est. Alfani.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Suddivisione dei creditori in classi - Ammissibilità - Rispetto della par condicio creditorum - Irrilevanza - Garanzia di pagamento dei creditori estranei mediante deposito.
La suddivisione dei creditori in classi analoghe a quelle previste per le procedure di concordato è ammissibile anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, nell'ambito dei quali non deve necessariamente essere rispettato il principio della par condicio creditorum. (Nel caso di specie, l'accordo prevedeva otto classi di creditori, dai promissari acquirenti di immobili fino ai postergati, e il pagamento dei creditori estranei è stato garantito mediante il deposito della somma a ciò necessaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Bergamo - Atti compiuti prima della omologa del concordato e sospensione della vendita ex art. 108, l.f..
Tribunale Bergamo, 01 dicembre 2011 - Pres. Gaballo - Est. Giovanna Golinelli.
Concordato preventivo - Impugnazione degli atti del giudice delegato - Intervento in giudizio del creditore - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase che precede l'omologazione - Natura liquidatoria - Esclusione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità.
Concordato preventivo - Attività di vendita dei beni effettuate prima dell'omologazione - Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Applicazione della disciplina liquidatoria del fallimento - Esclusione.
Il creditore dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo è legittimato ad intervenire nel giudizio di impugnazione dei decreti del giudice delegato di cui all'articolo 26, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nella fase che precede l'omologa del concordato preventivo non sono esperibili attività liquidatorie dei beni del debitore assimilabili alla vendita forzata, ma solo atti di disposizione da parte del debitore stesso che, se eccedenti l'ordinaria amministrazione, necessitano dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Bergamo - Anticipazioni bancarie, concordato preventivo e diritto della banca di trattenere gli incassi.
Tribunale Bergamo, 22 novembre 2011, n. 2606 - - Est. Gaballo.
Concordato preventivo - Anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritto della banca di trattenere le somme ricavate dal portafoglio anticipato prima della procedura di concordato preventivo - Sussistenza.
Deve ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Bergamo – Accordi di ristrutturazione dei debiti - Presupposti.
Tribunale di Bergamo, 05 maggio 2011 - Pres. Alfani - Est. Gaballo.
La società che propone un accordo di ristrutturazione dei debiti può prendere in esame la complessiva posizione debitoria facendo riferimento a una data di non molto precedente rispetto a quella di presentazione della proposta, anche se in tale periodo intermedio vengono a maturarsi ulteriori debiti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti il "regolare pagamento" previsto dall'art. 182 bis, comma 6, LF a favore dei crediti esclusi dall'accordo dev'essere inteso come pagamento integrale e immediatamente successivo alla definitività dell'omologa, con previsione di interessi e, se dovuta, della rivalutazione monetaria per i crediti già scaduti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale Bergamo - Nomina del professionista attestatore del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f..
Tribunale Bergamo, 17 febbraio 2011 - - Pres., est. Siniscalchi.
Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f. - Nomina dal professionista attestatore - Assegnazione di un termine per l'espletamento dell'incarico.
Segnalazione dell'Avv. Franco Vidi
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Bergamo - Parziale soddisfazione del credito privilegiato dell'erario e transazione fiscale.
Tribunale Bergamo, 10 febbraio 2011 - Pres. Alfani - Est. Gaballo.
Concordato preventivo - Falcidia del credito privilegiato dell' Erario - Transazione fiscale - Necessità - Esclusione.
Nel concordato preventivo in caso di soddisfazione parziale del credito privilegiato dell'Erario non è necessario proporre la transazione fiscale. (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Trib. Bergamo - Esdebitazione e necessità di soddisfazione in minima parte di tutti i creditori.
Tribunale Bergamo, 11 ottobre 2010 - Pres. Alfani - Est. Alfani.
Esdebitazione - Presupposti - Soddisfazione anche in minima parte di tutti i creditori - Necessità.
L'interpretazione secondo la quale l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in minima parte, tutti i creditori concorsuali, trova conferma nella sentenza numero 181 del 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il legislatore, con l'istituto della esdebitazione, ha inteso dettare una disciplina applicabile non all'intero debito ma alla parte di esso rimasta insoddisfatta dopo la chiusura del fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it (Riproduzione riservata)
Trib. Bergamo - Intermediazione finanziaria-Adeguamento del contratto quadro, omissione dell'informazione ed onere della prova.
Tribunale di Bergamo, 27 aprile 2009 - Pres. Gin Tibaldi - Rel. Laura Giraldi.
Segnalazione dello Sudio Brugnatelli
Intermediazione finanziaria - Contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 58/1998 - Conformità alle prescrizioni della nuova normativa - Obbligo normativo di adeguamento - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Obbligo di consegna di una copia al cliente - Nullità - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Dovere informativo relativo alla specifica operazione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Adeguatezza dell'operazione - Onere della prova dell'investitore - Sussistenza.
Non può essere dichiarata la nullità del contratto quadro stipulato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 58/1998 qualora lo stesso sia conforme alle prescrizioni della nuova normativa, posto che, in ogni caso, nessuna specifica disposizione di legge impone il rinnovo di tali contratti. (fb)
L'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 dispone che il contratto sia nullo solo in caso di inosservanza della forma prescritta e non di omessa consegna di un esemplare ai clienti. D'altra parte una mera modalità esecutiva inerente il rapporto negoziale già sorto non potrebbe certamente inficiarne il momento genetico. (ac)
Qualora l'intermediario non adempia al dovere rendere all'investitore specifiche informazioni in ordine alle caratteristiche del titolo oggetto di negoziazione e l'operazione sia comunque adeguata al profilo di rischio dell'investitore, quest'ultimo, per far valere l'inadempimento dell'intermediario, dovrà dimostrare che se fosse stato correttamente informato non avrebbe dato corso all'operazione. (fb)

