Tribunale di Cuneo
Tribunale di Cuneo - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Tribunale di Cuneo - 21 dicembre 2010 - Est. Roberta Bonaudi
Azione revocatoria fallimentare - Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado - Natura costitutiva.
La sentenza che revoca un atto ai sensi dell'art. 67 LF, avendo natura costitutiva, dispiega i suoi effetti solo dal momento in cui passa in giudicato. Dunque, tali effetti, ed in particolare quelli del capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati, non possono essere anticipati dal Giudice con l'attribuzione di provvisoria esecutività. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
T. Cuneo- Int. fin.- Obblighi informativi relativi alla singola operazione e inadempimento.
Tribunale di Cuneo, 21 dicembre 2009 - Pres. Roberta Bonaudi - Est. Pisanu.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone
Obblighi informativi dell'intermediario - Tipologia dello strumento e rischio della specifica operazione - Violazione - Inadempimento.
Il corretto adempimento agli obblighi informativi richiede che l'investitore sia posto nelle condizioni di comprendere esattamente la tipologia dei titoli acquistati, la natura ed il rischio della specifica operazione finanziaria. L'omissione di tale informazione costituisce di per sé inadempimento ai citati obblighi, indipendentemente dal fatto che sia o meno stata posta in essere una operazione inadeguata. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. di Cuneo - Intermediazione finanziaria - Swap - Clausola compromissoria per arbitrato rituale - validità
Tribunale di Cuneo 9 febbraio 2009 - Pres. Bonaudi - Est. Pisanu.
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro stipulato da società - Contratto di swap - Clausola compromissoria per arbitrato rituale - Validità.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante - Onere di verifica dell'intermediario - Esclusione.
Deve essere decisa da arbitri la controversia promossa da una società in relazione a contratti di swap qualora nel contratto quadro sia contenuta una clausola compromissoria (sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.) che devolve ad arbitri rituali ogni controversia derivante dal contratto normativo o da ciascun contratto specifico. (fb)
La veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 reg. Consob da legale rappresentante della società con riferimento al fatto che la società sia munita di competenza ed esperienza in materia finanziaria è affidata alla autoresponsabilità di chi la rende ed è quindi idonea a sollevare l'intermediario da ogni verifica al riguardo. (fb)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Cuneo - Intermediazione finanziaria - Titoli privi di rating e modalità dell'informazione.
Tribunale di Cuneo 25 novembre 2008 - Pres. Bonaudi - Rel. Pisanu.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone
Intermediazione finanziaria - Titoli privi di rating non trattati sul mercato regolamentato - Obblighi informativi dell'intermediario - Modalità di comunicazione dell'informazione al cliente.
Ha natura altamente rischiosa l'investimento in titoli (nella specie obbligazioni Finmatica International Finance B.V.) privi di rating, non quotati sul mercato regolamentato italiano, emessi da società straniera ed accompagnati da una offering circular che evidenzia caratteristiche che richiedono particolare cautela nell'investimento. In simili casi, l'intermediario deve trasferire al cliente la conoscenza degli elementi di conoscenza suddetti in modo da rendere l'informazione comprensibile quanto alla modalità di esposizione ed al contenuto. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Cuneo - Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi da collocamento, fattispecie e conseguenze.
Tribunale di Cuneo 23 luglio 2008 - Pres. Bonaudi - Rel. Macagno.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone
Intermediazione finanziaria - Partecipazione dell'intermediario al consorzio di collocamento dei titoli - Cessione in contropartita diretta a prezzo superiore -Conflitto di interessi - Responsabilità contrattuale - Sussistenza.
Dà luogo a responsabilità contrattuale l'omessa informazione in ordine al conflitto di interessi derivante dal fatto che l'intermediario ha partecipato al consorzio di collocamento delle obbligazioni oggetto di negoziazione nonché dal fatto che l'operazione è avvenuta in contropartita diretta ad un prezzo superiore a quelli di contrattazione. In tale ipotesi, all'investitore dovrà essere restituito l'importo investito oltre interessi legali. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

