obblighi intermediario, Tribunale di Livorno
Trib. di Livorno - Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Età avanzata dell'acquirente e dovere di informazione
Data di riferimento:
20/05/2008Va accolta la domanda di risoluzione contrattuale nell'ipotesi in cui la convenuta banca non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 23 D.L.vo 58/98, ed in particolare qualora la convenuta non abbia informato l'attrice dei rischi dell'investimento compiuto.
L'età avanzata dell'attrice e la totale inesperienza della stessa in materia di operazioni finanziarie, devono indurre la banca ad un atteggiamento di particolare prudenza e rigore nell'assolvimento dell'obbligo informativo sulla natura del titolo e sulle implicazioni dell'acquisto.
Provedimento tratto dal sito http://www.confconsumatori.com/


