Tribunale di Torino


T. Torino- Int. f.- Ingiunzione per consegna di documentazione relativa ad operazioni in strumenti finanziari e Mifid.

Data di riferimento: 
28/02/2012

Tribunale Torino, 28 febbraio 2012 - - Est. Latella.

Intermediazione finanziaria - Decreto ingiuntivo per la consegna di documenti relativi ad operazioni finanziarie - Documentazione prescritta prima dell'entrata in vigore della direttiva MiFid - Documentazione prescritta dopo l'entrata in vigore della direttiva MiFid - Distinzione.

Segnalazione dell'Avv. Cecilia Ruggeri

(Titolo e provvedimento tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Torino -Preliminare trascritto ex art. 2932 c.c. prima del fallimento e facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto.

Data di riferimento: 
07/09/2011

Tribunale Torino, 07 settembre 2011 - - Est. Paola Demaria.

Fallimento - Contratti pendenti - Facoltà del curatore di subentrare ovvero di sciogliersi dal contratto - Contratto preliminare - Domanda ex art.2932 trasferita prima del fallimento - Opponibilità al fallimento - Esclusione - Preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c. - Eccezione.

La regola generale dettata dall'articolo 72, comma 1, legge fallimentare - secondo la quale l'esecuzione del contratto rimane sospesa sino a quando il curatore dichiari di volere subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo - deve ritenersi operante ed applicabile anche all'ipotesi di contratto preliminare di vendita per il quale sia stata proposta domanda ex articolo 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento. A detta regola fa eccezione l'ipotesi, espressamente prevista dalla legge (articolo 72 bis, legge fallimentare) di contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin. - Dichiarazione di operatore qualificato e dovere dell'intermediario di verifica della firma.

Data di riferimento: 
13/06/2011

Tribunale Torino, 13 giugno 2011 - Pres. Giovanna Carla Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.

Intermediazione finanziaria - Diligenza dell'intermediario - Dichiarazione di operatore qualificato ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di verifica dei poteri - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Omessa sottoscrizione della dichiarazione ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Contratti swap - Inadeguatezza - Sussistenza - Volume d'affari della società - Irrilevanza.

Collocamento di strumenti finanziari - Nozione - Estensione alla fattispecie di negoziazione - Esclusione.

L'intermediario che opera con diligenza deve essere in condizione di verificare (ad esempio mediante gli specimen di firma) i poteri di colui che, in rappresentanza della società, sottoscrive la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Premesso che, in mancanza di valida sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'intermediario ha l'onere di valutare di volta in volta l'adeguatezza dell'operazione compiuta dall'investitore, non può ritenersi adeguata la sottoscrizione di swap da parte di un'impresa che non era solita operare sui mercati finanziari, non avendo a tal fine rilevanza l'ammontare del fatturato della stessa (nella specie di circa 5 milioni di euro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Torino - Int. fin. - "Collocamento" fuori sede e a distanza e contratti swap.

Data di riferimento: 
08/03/2011

Tribunale Torino, 08 marzo 2011 - - Pres., est. Maria Dolores Grillo.

In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante che la società dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo - esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)

L'attività di collocamento di strumenti finanziari o di gestioni di portafogli tramite contratti conclusi fuori sede o collocati a distanza prevista dall'articolo 30 del TUF si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, accordo finalizzato all'offerta al pubblico di strumenti finanziari emessi a determinate condizioni di prezzo e di tempo. Non rientra pertanto nella nozione di collocamento la stipula di contratti derivati (nella specie swap) tra intermediario e investitore ai quali non è pertanto applicabile la speciale disciplina che prevede la facoltà di recesso e la nullità del contratto e non la preveda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.

Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.

Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.

Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Trib. Torino- Int. Fin.- Operatore qualificato, dichiarazione e prova.

Data di riferimento: 
31/01/2011

Tribunale Torino, 31 gennaio 2011 - Pres. A. Aragno, est. R. Zappasodi.

Ai sensi dell'art. 31 reg. Consob 11522/98, la natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dall'espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia la dichiarazione di operatore qualificato, sottoscritta dal soggetto, ed in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, questi è esonerato da ulteriori verifiche sulla veridicità della dichiarazione. La dichiarazione può costituire, inoltre, argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Contratto quadro firmato solo dall’investitore, nullità relativa di protezione e carenza di interesse.

Data di riferimento: 
21/01/2011

Tribunale Torino, 21 gennaio 2011 - - Est. Liberati.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Interesse di protezione ugualmente raggiunto - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa per difetto di interesse.

Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria - Mancata segnalazione di inadeguatezza - Risarcimento del danno - Voci deducibili nella liquidazione del danno.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ("di protezione") ex art.23 del T.U.F., che può essere fatta valere dall'investitore, il quale tuttavia che difetta di interesse qualora lo scopo previsto a sua tutela sia stato comunque raggiunto. È dunque inammissibile per mancanza d'interesse l'azione di nullità del contratto quadro di negoziazione quando non risulti leso lo scopo di rendere avvertito l'investitore della particolare importanza dell'atto e di informarlo delle caratteristiche del rapporto che viene disciplinato oltre che dei beni che potranno essere oggetto delle disposizioni che impartirà in attuazione di tale contratto, poi continuamente e sistematicamente eseguito tanto dall'investitore quanto dall'intermediario finanziario. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Non è prevista nullità per un ordine d'acquisto privo di forma scritta (ordine che nel caso concreto risulta provato per mancata contestazione della disposizione data). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Trib. Torino- Int. Fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, obbligo di informazione c.d. continuativa, risarcimento del danno.

Data di riferimento: 
22/12/2010

Tribunale di Torino, 22 dicembre 2010 - dott.ssa Stefania Tassone

L'art. 21 T.U.F. in correlazione all'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile, prevede in capo all'intermediario un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del titolo che si estende unicamente fino al momento dell'investimento. Non grava invece sull'intermediario l'obbligo di monitorare l'andamento del titolo al fine di informare l'investitore delle eventuali perdite di valore del titolo verificatesi dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Non si può fare applicazione di norme sopravvenute, quali il reg. Consob n. 16190/2007 emanato in attuazione della direttiva c.d. Mifid, al fine di interpretare gli obblighi informativi imposti dall'art. 21 T.U.F. in correlazione con il reg. Consob n. 11522/98. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Con l'adesione al Consorzio PattiChiari, gli istituti di credito assumono nei confronti dei propri clienti ( con le tempistiche e modalità previste dal Regolamento del Consorzio) specifici obblighi informativi, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, che si estendono all'obbligo di informazione continuativa sulle variazioni significative del livello di rischio subite dal titolo dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Benché l'ordine di negoziazione costituisca atto esecutivo a valle del precedente contratto-quadro e si configuri quale mero atto unilaterale del cliente, possono essere apposte ad esso clausole pattizie, che, se firmate da entrambe le parti, hanno l'effetto di produrre obblighi di natura contrattuale in capo alle stesse. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Mancato adeguamento della documentazione contrattuale e nullità sopravvenuta.

Data di riferimento: 
15/12/2010

Tribunale Torino, 15 dicembre 2010 - Pres. Toscano - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro di negoziazione - Mancato aggiornamento nei termini stabiliti da nuove norme regolamenta della Consob - Nullità sopravvenuta - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria - Esonero dall'osservanza di alcune regole nei confronti di operatori qualificati - Fattispecie di operatore qualificato.

La Delibera Consob 1 marzo, n. 12409 prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore gli intermediari si adeguassero agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all'art. 30 della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522 concernente i contenuti dei contratti di negoziazione da stipulare in forma scritta (termine poi portato al 31 dicembre 2000 in sèguito a Delibera Consob 6 settembre 2000 n. 12716); tuttavia, dall'eventuale violazione dell'obbligo di adeguamento non potrebbe conseguire una nullità dei contratti di negoziazione anteriori alle nuove norme del 1998, non potendosi configurare un vizio di forma sopravvenuto, avuto riguardo alla irretroattività delle norme regolamentari e alla loro ininfluenza sulla normativa previgente. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

La forma scritta ‘ad substantiam' è stabilita unicamente per la stipulazione del contratto quadro di negoziazione, non anche per i singoli ordini che hanno natura esecutiva dello stesso. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

T.Torino- Int. fin.- Grey market, gruppo societario e conflitto di interessi.

Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Torino, 11 novembre 2010 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Rapporti tra gruppo societario di appartenenza dell'intermediario ed emittente - Grey Market - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Onere della prova a carico dell'intermediario - Danno in re ipsa - Responsabilità risarcitoria - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Momento d'insorgenza del danno - Criteri di determinazione del quantum risarcibile.

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