Tribunale di Pistoia
Tribunale di Pistoia - Risoluzione del concordato, regime transitorio ed autonomia del procedimento.
Tribunale di Pistoia, 31 marzo 2010 - Pres. D'Amora - Est. Patrizia Martucci.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Concordato preventivo - Omologazione - Disciplina applicabile alla procedura - Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto 35/2005 - Risoluzione.
Concordato preventivo - Fase esecutiva - Risoluzione ed annullamento - Disposizioni transitorie - Applicabilità - Tempus regit actum.
Concordato preventivo - Fallimento - Effetti - Risoluzione - Effetti - Differenze.
Per il principio del tempus regit actum, la procedura di concordato ancora pendente alla data dell'entrata in vigore del decreto 35/2005, è disciplinata, fino all'omologa, dal regime di cui al detto decreto. Di contro, la fase risolutoria deve considerarsi disciplinata dall'art. 186 legge fallimentare nella attuale versione di cui al d.lgs 169/2007 (cd decreto correttivo) in vigore dal 1 gennaio 2008 e ciò per la natura processuale della norma di cui all'art. 186 legge fallimentare e per la autonomia e indipendenza della fase risolutoria rispetto a quella concordataria. (gc) (riproduzione riservata)
La fase esecutiva del concordato preventivo, per espresso dettato normativo, deve considerarsi estranea alla procedura concordataria in senso proprio che, appunto, si chiude con l'omologa. Ne consegue che le disposizioni transitorie che hanno dato attuazione temporale alle intervenute Riforme attengono solo a questa, e non anche alla fase esecutiva, regolata dalla legge vigente al momento secondo il principio del tempus regit actum. (gc) (riproduzione riservata)
T. Pistoia - Int. fin. - Mandato alla Task Force Argentina e improcedibilità dell’azione individuale.
Tribunale di Pistoia, 8 febbraio 2010 - Pres. Ghelardini - Est. Daniela Garufi.
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Adesione all'arbitrato internazionale ICSID - Improcedibilità dell'azione nei confronti dell'intermediario - Sussistenza.
E' improcedibile nei confronti dell'istituto di credito intermediario la domanda proposta dall'investitore che abbia aderito al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l'Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes - Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito presso la Banca Mondiale con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ratificato in Italia con legge n. 1093 del 1970) con mandato conferito, e mai revocato, alla TFA (Task force Argentina - Associazione per la tutela degli investitori in titoli Argentina). (ns) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Pistoia - Estensione del fallimento e partecipazione al giudizio del giudice delegato.
Tribunale di Pistoia - 25 novembre 2009 - Pres. est. D'Amora
Il curatore che intenda proporre istanza di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, ex art. 147, co. 4, l.f. non necessita di autorizzazione da parte del giudice delegato.Il giudice delegato che, nel caso concreto, dia parere favorevole all'estensione si limita ad emettere una specie di "nulla osta", che non preclude la sua partecipazione al collegio giudicante sull'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili." (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

