art.46
Corte di Cassazione - Pagamenti dal conto del fallito e credito restitutorio del fallimento.
Cassazione civile, sez. I , 04 marzo 2011, n. 5230 - Pres. Proto - Est. Piccininni.
Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - In genere - Somme affluite su conto corrente del fallito in epoca successiva al fallimento - Diritto del curatore all'acquisizione alla massa - Sussistenza - Avvenuto pagamento con dette somme in favore di terzi - Operazioni compiute dal depositario del conto in forza di pregressi rapporti con il fallito - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di efficacia della dichiarazione di fallimento sulla capacità patrimoniale del debitore, se è vero che compete al curatore la legittimazione alla restituzione di tutte le somme affluite sul conto del fallito ed ivi pervenute dopo la predetta sentenza ai sensi dell'art.44 legge fall., tale circostanza non instaura di per sè una preclusione normativa a che altro soggetto (nella specie, le Poste Italiane) provveda da detto conto (mediante emissione e consegna di assegni) al pagamento di terzi, in ragione di pregressi rapporti giuridici con il fallito; occorre invero stabilire se vi sia stata corretta effettuazione di tale pagamento, al fine di accertare un eventuale credito restitutorio del fallimento, previa identificazione del soggetto "solvens" ovvero del beneficiario del pagamento stesso, quale legittimato all'azione della curatela, tenuto conto che l'art. 42, primo comma, legge fall. si limita a sancire la perdita della capacità del fallito di disporre dei suoi beni dalla data del fallimento. (massima ufficiale)
Trib. Cagliari – Polizze vita index linked, assenza del c.d. rischio demografico e pagamento al Fallimento.
Tribunale di Cagliari, 02 novembre 2010 - Est. dott.ssa M. T. Spanu
L'esistenza del c.d. rischio demografico è elemento costitutivo del contratto di assicurazione sulla vita; pertanto ove manchi nel contratto di assicurazione sulla vita index linked il c.d. rischio demografico ( perché ad esempio l'assicuratore incassa il premio interamente all'atto della sottoscrizione e si obbliga al pagamento nel caso di "morte a vita intera", cioè ad evento certo) la fattispecie è inquadrabile nello schema di acquisto di prodotti finanziari (assicurativi). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L'acquisto di prodotti finanziari assicurativi da parte del fallito in bonis è sottoposto alla disciplina fallimentare ed in particolare allo scioglimento del contratto e al concorso formale dei creditori, non essendo invece applicabile l'art. 1923 c.c., con l'effetto di obbligare la società assicurativa a pagare il c.d. "valore di riscatto" al fallimento. Né tale conclusione può essere esclusa dalla circostanza che tale importo sia costituito in pegno da un terzo, poiché la soddisfazione dei creditori muniti di pegno presuppone innanzitutto l'ammissione al passivo con prelazione nonché l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 53 l.f. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Limiti entro i quali può essere appresa al fallimento la pensione del fallito.
Tribunale di Udine, 21 maggio 2010Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.Dott. Francesco Venier Giudice Dott. Paolo Petoello Giudice
Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 primo comma n. 2 l.f., la disponibilità del reddito del fallito va individuata in una misura intermedia far il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall'art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori ed in tale prospettiva, anche nel caso di procedure con scarso o nessun attivo, il diritto del fallito e della suo nucleo famigliare ad un'esistenza dignitosa non può pertanto essere compresso, se non nei limiti dei criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione, contemperando tanto le esigenze del debitore, quanto la tutela dei creditori, al cui soddisfacimento è in tutti i casi diretta la procedura concorsuale. (Riproduzione riservata - Francesco Gabassi)
Corte di Cassazione - Beni compresi nel fallimento e fondo patrimoniale.
Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 gennaio 2010, n. 1112 - Pres. Proto - Rel. Piccininni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Beni non compresi - Art. 46, n. 3, legge fall., nel testo anteriore al d. lgs. n. 5 del 2006 - Fondo patrimoniale - Applicabilità - Fondamento.
L'art. 46, n. 3, della legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), secondo cui non sono compresi nel fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 cod. civ., sebbene dettato per l'abrogato istituto del patrimonio familiare, si applica anche al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto, in quanto, pur non coincidendo le relative discipline, per l'attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità previsti in riferimento al fondo patrimoniale, risultano identici i fini perseguiti dai due istituti e lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella previsione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità.
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