rendiconto
Trib. Salerno - Approvazione del rendiconto del curatore e natura del danno da lite temeraria.
Tribunale di Salerno, 27 maggio 2010 - Pres. Russo - Rel. Iannicelli.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese
Fallimento - Approvazione del rendiconto - Contestazioni all'operato del curatore - Allegazione e prospettazione del danno cagionato - Necessità.
Processo civile - Responsabilità processuale per lite temeraria - Innovazione legislativa - Portata - Fattispecie causativa di danno non patrimoniale - Sussistenza.
Colui che, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 116 legge fallimentare, contesti al curatore l'inadempimento di doveri imposti dalla legge o dalla diligenza richiesta dalla natura del'incarico è tenuto, a pena di inammissibilità del giudizio di conto, a prospettare il danno cagionato, sia pure solo potenziale, alla sua sfera patrimoniale. Tale onere deve essere assolto in maniera specifica e non in base ad una mera riserva di successiva proposizione di un'azione di responsabilità, onde consentire il controllo del giudice sulla sussistenza della condizione dell'azione. (fb) (riproduzione riservata)

