Corte d'Appello di Roma


Corte d'Appello di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.

Data di riferimento: 
31/05/2011

Appello Roma, 31 maggio 2011 - Pres. Pandolfi - Est. Reali.

Fallimento - Giudizio di Reclamo - Effetto devolutivo - Preclusioni probatorie del giudizio di Appello - Inapplicabilità.

Fallimento - Giudizio di Reclamo - Produzione documentale successiva al deposito del ricorso - Inammissibilità.

Fallimento - Reclamo - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione della procedure esecutive - Applicabilità alla procedura fallimentare.

Fallimento - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Parere del Prefetto - Superfluità ai fini della concessione del beneficio della sospensione della procedura.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non sono applicabili le preclusioni probatorie previste in tema di giudizio di appello, stante l'esclusione, ad opera del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, di ogni richiamo alla disciplina di tale impugnazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il venir meno di preclusioni probatorie nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non consente che vengano effettuate, successivamente al deposito dell'istanza ex art. 18 l. fall., ulteriori produzioni documentali, fatti salvi i fatti sopravvenuti non conoscibili al momento della proposizione del reclamo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Roma - Natura privatistica degli accordi di ristrutturazione e limiti del controllo del tribunale.

Data di riferimento: 
01/06/2010

Corte d'Appello di Roma, 1 giugno 2010 - Pres. Pandolci - Rel. Mariella Roberti.
Segnalazione del Dott. Emanuele Mattei - Mattei & Bonanni e Associati

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Controllo del tribunale - Oggetto - Natura privatistica dell'istituto - Rilevanza della valutazione della relazione del professionista - Omessa indicazione di determinati elementi - Irrilevanza.

L'accertamento che il tribunale, in considerazione della natura privatistica dell'istituto, deve effettuare in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti è un controllo di legittimità teso a verificare il rispetto delle condizioni di omologazione, ovverosia il coinvolgimento di creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti nonché, per il tramite della relazione del professionista, l'attuabilità dell'accordo al fine di assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito. (Nel caso di specie, la Corte ha riformato la decisione del Tribunale che non aveva omologato l'accordo a causa della mancata conoscenza dei dettagli delle condizioni di un finanziamento previsto dal piano). (fb) (riproduzione riservata)

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