Corte d'Appello di Roma, usura
Corte d'Appello di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.
Appello Roma, 31 maggio 2011 - Pres. Pandolfi - Est. Reali.
Fallimento - Giudizio di Reclamo - Effetto devolutivo - Preclusioni probatorie del giudizio di Appello - Inapplicabilità.
Fallimento - Giudizio di Reclamo - Produzione documentale successiva al deposito del ricorso - Inammissibilità.
Fallimento - Reclamo - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione della procedure esecutive - Applicabilità alla procedura fallimentare.
Fallimento - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Parere del Prefetto - Superfluità ai fini della concessione del beneficio della sospensione della procedura.
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non sono applicabili le preclusioni probatorie previste in tema di giudizio di appello, stante l'esclusione, ad opera del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, di ogni richiamo alla disciplina di tale impugnazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Il venir meno di preclusioni probatorie nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non consente che vengano effettuate, successivamente al deposito dell'istanza ex art. 18 l. fall., ulteriori produzioni documentali, fatti salvi i fatti sopravvenuti non conoscibili al momento della proposizione del reclamo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


