Corte d'Appello di Palermo
App. Palermo- Int. fin.- Vendita fuori sede di obbligazioni Giacomelli e interpretazione ex art. 36 reg. Consob.
Corte d'Appello di Palermo, 6 luglio 2010 - Pres. Marino - Est. Caterina Ajello.
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini
Offerta fuori sede di strumenti finanziari - Negoziazione di obbligazioni - Diritto di recesso - Sussistenza - Interpretazione del termine collocamento - Articolo 6 del regolamento.
La disciplina dettata dall'articolo 30, commi 6 e 7 del TUF per "i contratti di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede" si applica anche alla semplice vendita di obbligazioni (nella specie Giacomelli); a favore di tale interpretazione depone anche la disposizione contenuta nell'articolo 36 del regolamento attuativo del TUF, il quale espressamente include nei servizi di collocamento, "l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari" e statuisce, altresì, che gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari per illustrare agli investitori la facoltà di recesso. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
App. Palermo- Int. fin.- Doveri informativi e reale capacità di comprensione dell’investitore.
Corte d'Appello di Palermo, 27 ottobre 2009 - Pres. Marino - Est. Librino
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Obbligo da parte dell'intermediario di valutare tutti i dati disponibili - Necessità.
Obbligo informativo dell'intermediario - Contenuto.
L'omessa comunicazione da parte dei risparmiatori delle informazioni nei confronti dell'intermediario finanziario previste dall'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998 non esonera quest'ultimo dall'obbligo di segnalare l'eventuale inadeguatezza dell'operazione dovendo esso valutare tutti i dati di cui dispone. (mb) (riproduzione riservata)
Costituisce specifico obbligo dell'intermediario finanziario (nel caso di specie agente tramite un promotore) di accertarsi della reale capacità da parte dei risparmiatori di comprendere la natura dell'investimento prospettato né il dovere di fornire specifiche informazioni suddetto può ritenersi assolto dalla mera sottoscrizione dei clienti del documento informativo sui rischi generali in prodotti finanziari. (mb) (riproduzione riservata)
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