diligenza
T. Torino - Int. fin. - Dichiarazione di operatore qualificato e dovere dell'intermediario di verifica della firma.
Tribunale Torino, 13 giugno 2011 - Pres. Giovanna Carla Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.
Intermediazione finanziaria - Diligenza dell'intermediario - Dichiarazione di operatore qualificato ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di verifica dei poteri - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Omessa sottoscrizione della dichiarazione ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Contratti swap - Inadeguatezza - Sussistenza - Volume d'affari della società - Irrilevanza.
Collocamento di strumenti finanziari - Nozione - Estensione alla fattispecie di negoziazione - Esclusione.
L'intermediario che opera con diligenza deve essere in condizione di verificare (ad esempio mediante gli specimen di firma) i poteri di colui che, in rappresentanza della società, sottoscrive la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Premesso che, in mancanza di valida sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'intermediario ha l'onere di valutare di volta in volta l'adeguatezza dell'operazione compiuta dall'investitore, non può ritenersi adeguata la sottoscrizione di swap da parte di un'impresa che non era solita operare sui mercati finanziari, non avendo a tal fine rilevanza l'ammontare del fatturato della stessa (nella specie di circa 5 milioni di euro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
App. Napoli- Int. fin.- Cointestazione di conto corrente e litisconsorzio necessario.
Appello Napoli, 19 maggio 2011 - Pres. Carmelinda - Est. Valeria Migliucci.
Controcorrente bancario - Cointestatari - Solidarietà attiva e passiva - Litis consorzio necessario - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire indicazioni sul profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione - Sussistenza - Mancanza di elementi di valutazione - Propensione al rischio minima.
Intermediazione finanziaria - Vendita in contropartita diretta dei titoli rischiosi - Vendita fuori dei mercati regolamentati - Violazione del divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi - Sussistenza.
Tra i cointestatari del conto corrente non vi è un liticonsorzio necessario essendo essi legati da una posizione di solidarietà attiva e passiva che non da luogo a contraddittorio necessario.
Il Rifiuto dell'investitore a fornire indicazioni sul profilo di rischio non esonera l'intermediario dalla valutazione della adeguatezza dell'operazione, basandosi sulle notizie che possa comunque ricavare da elementi indicatori quali l'età, la professione del cliente, e la sua precedente attività d'investimento. In mancanza di elementi sufficienti la banca in applicazione del principio della diligenza deve agire in base alla massima cautela presumendo che la propensione al rischio del soggetto sia minima. (Francesco Luongo) (riproduzione riservata)
T. Lecce - Int. fin. - Operatore qualificato, onere di diligenza correttezza e trasparenza dell'intermediario.
Tribunale Lecce, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Silvestrini.
Operatore qualificato - Effetti della dichiarazione di - Onere della prova - Conoscenza da parte dell'intermediario delle caratteristiche del cliente.
Operatore qualificato - Doveri di comportamento dell'intermediario - Diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio gli interessi del cliente - Sussistenza - Logica antagonista del contratto di scambio - Cooperazione nell'interesse altrui - Caratteristiche del servizio riservato a soggetti abilitati.
Intermediazione finanziaria - Operazioni in strumenti derivati - Caratteristiche - Vantaggiosità per il cliente - Necessità - Costi di transazione sproporzionati - Sostituzione di contratto IRS.
L'investitore, per sottrarsi alle conseguenze della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 31, reg. Consob n. 11522 del 1998, deve allegare e provare che l'intermediario sapeva o doveva sapere di entrare in contatto con un ente privo della conoscenza necessaria per essere considerato operatore qualificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Anche nei rapporti intrattenuti con operatori qualificati l'intermediario deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 21 del TUF e deve quindi "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti"; nell'ambito dei servizi di investimento, la logica "antagonista" del contratto di scambio deve, infatti, cedere il posto (anche quando l'intermediario negozia in proprio con un cliente) alla cooperazione nell'interesse altrui, regola, questa, immanente alla prestazione di un servizio riservato soltanto a soggetti abilitati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.
Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.
Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.
Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.
Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.
Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.
Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.
Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.
App. Torino- Int. fin.- Conflitto di interessi cd. "di gruppo" e prestazione di più servizi all'interno dello stesso gruppo.
Appello Torino, 04 aprile 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Conflitto di interessi - Rapporti di gruppo - Appartenenza allo stesso gruppo della banca negoziatrice e del soggetto collocatore - Conflitto derivante dalla prestazione congiunta all'interno del gruppo di più servizi - Collocamento e negoziazione retail.
La circostanza che, in virtù dei rapporti di controllo totalitario, la banca negoziatrice faccia parte dello stesso gruppo della banca collocatrice, integra appieno un interesse all'esecuzione dell'operazione di investimento che va al di là di quello che sarebbe altrimenti individuabile in qualsiasi altro intermediario autorizzato non vincolato a determinati rapporti infragruppo. Un siffatto interesse si pone sulla direttrice di conflitto con l'interesse del cliente sia perché derivante da rapporti di gruppo sia perché conseguente alla prestazione congiunta di più servizi all'interno del gruppo, quali il collocamento da un lato e la negoziazione retail dall'altro, sia, infine, perché connesso "a rapporti di affari propri o di società del gruppo". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Piacenza - Int. Fin. – Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg, profili di responsabilità e danno.
Tribunale Piacenza, 30 novembre 2010
La violazione delle norme che impongono all'intermediario obblighi informativi non comporta la nullità dell'ordine di negoziazione, non incidendo sul momento genetico del contratto o sulla sua struttura, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento dei rapporti tra le parti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La distinzione tra sollecitazione all'investimento e semplice negoziazione ( quest'ultima non soggetta all'obbligo di predisporre e consegnare il prospetto informativo) si pone essenzialmente sul piano dei destinatari dell'offerta: nel primo caso (sollecitazione) si tratta di una collettività indeterminata di persone, cui l'acquisto è proposto a condizioni standard uguali per tutti; nel secondo caso, invece, destinatario è il singolo cliente ( o anche una pluralità di soggetti purché determinati) cui i titoli vengono offerti di volta in volta, alle condizioni determinate dalle esigenze dell'acquirente e dal momento in cui l'operazione è eseguita. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La c.d. offerta pubblica indiretta ricorre nel caso in cui una banca abbia inizialmente acquistato, in qualità di investitore istituzionale, titoli di nuova emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail, ma poi di fatto non abbia trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio, avendoli immediatamente rivenduti ai piccoli risparmiatori, addirittura prima che venissero a materiale esistenza ( nella fase del c.d. grey market). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Pescara- Int. fin.- Consegna di somme al promotore infedele, violazioni e responsabilità oggettiva dell'intermediario.
Tribunale Pescara, 16 novembre 2010 - Pres. Botta - Rel. Maria Cristina Salvia.
Promotori finanziari - Norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Destinatario delle norme - Investitore - Esclusione - Fattispecie.
Promotori finanziari - Responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore - Ratio - Onere dell'intermediario di esercitare un controllo preventivo - Rischio dell'attività posto a carico dell'intermediario che sceglie il promotore.
Le norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 sono poste a carico non degli investitori ma dei soggetti qualificati (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nessuna violazione di tali norme e delle comuni regole di diligenza e di prudenza fosse addebitabile all'investitore che aveva consegnato al promotore finanziario le somme investite mediante bonifico sul conto corrente del promotore ed altresì mediante assegni circolari a lui intestati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni Argentine, doveri di informazione e offering circulars, inadeguatezza.
Appello Torino, 13 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Rel. Manna.
Intermediazione finanziaria - Dovere di informazione - Documento sui rischi generali degli investimenti - Informazioni specifiche - Offering circulars.
Intermediazione finanziaria - Dovere di informarsi sulle caratteristiche degli dell'investitore - Dovere di aggiornamento.
Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Offering circulars - Clientela retail.
Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Forma scritta.
Intermediazione finanziaria - Mancata adesione OPSE Argentina - concorso di colpa dell'investitore.
L'obbligo dell'intermediario di informare l'investitore dei rischi specifici delle operazioni di investimento non è assolto né dalla consegna del documento generale sui rischi degli investimenti né dalle informazioni sul rapporto tra il rendimento ed il rischio del prodotto negoziato, risultando invece necessario, che l'intermediario, acquisite le informazioni contenute nei documenti ufficiali quali le offering circulars, le riferisca al cliente, informandolo quindi della natura altamente speculativa delle operazioni di investimento. (pf) (riproduzione riservata)
L'intermediario è tenuto a tenere aggiornate le informazioni sulle caratteristiche del cliente e, in caso di rifiuto del cliente a fornirle, deve ritenere adeguate solo le operazioni a basso rischio. (pf) (riproduzione riservata)
In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come "adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali" sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad alto rischio emessi da altri paesi emergenti. (pf) (riproduzione riservata)
App. Palermo- Int. fin.- Doveri informativi e reale capacità di comprensione dell’investitore.
Corte d'Appello di Palermo, 27 ottobre 2009 - Pres. Marino - Est. Librino
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Obbligo da parte dell'intermediario di valutare tutti i dati disponibili - Necessità.
Obbligo informativo dell'intermediario - Contenuto.
L'omessa comunicazione da parte dei risparmiatori delle informazioni nei confronti dell'intermediario finanziario previste dall'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998 non esonera quest'ultimo dall'obbligo di segnalare l'eventuale inadeguatezza dell'operazione dovendo esso valutare tutti i dati di cui dispone. (mb) (riproduzione riservata)
Costituisce specifico obbligo dell'intermediario finanziario (nel caso di specie agente tramite un promotore) di accertarsi della reale capacità da parte dei risparmiatori di comprendere la natura dell'investimento prospettato né il dovere di fornire specifiche informazioni suddetto può ritenersi assolto dalla mera sottoscrizione dei clienti del documento informativo sui rischi generali in prodotti finanziari. (mb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

