provvedimento cautelare, Tribunale di Catanzaro


T. Catanzaro- Int. fin.- Contratto IRS, poteri dell'institore, sospensione cautelare, periculum in mora, operatore qualificato.

Data di riferimento: 
30/11/2010

Tribunale Catanzaro, 30 novembre 2010 - - Pres., est. Filardo.

Contratto di interest swap rate - Azione cautelare - Sospensione dell'efficacia delle obbligazioni assunte - Ammissibilità.

Processo civile - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. - Riproposizione sulla base dei fatti parzialmente diversi - Ammissibilità - Formazione di giudicato - Esclusione.

Contratti di investimento in derivati finanziari - Sottoscrizione - Atto di straordinaria amministrazione - Procura institoria - Espressa previsione - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Comunicazione con finalità informativa - Ristrutturazione del contratto - Schema negoziale - Fattispecie - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Contratto di interest swap rate - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. di sospensione degli effetti del contratto - Periculum in mora - Fattispecie.

E' ammissibile l'azione cautelare proposta ex art 700 c.p.c. nell'ambito di un giudizio di merito, qualora la domanda di sospensione dell'efficacia delle obbligazioni assunte con i contratti di Interest Rate Swap, sia strumentale rispetto alla domanda di nullità o di inefficacia delle medesime obbligazioni, in quanto indubbiamente diretta alla conservazione della posizione dei contraenti. (gc) (riproduzione riservata)

E' ammissibile la riproposizione di una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., posto che il precedente provvedimento di rigetto della domanda cautelare non costituisce giudicato e non impedisce la riproposizione di una richiesta su fatti parzialmente diversi da quelli posti alla base della precedente (nel caso di specie la precedente domanda cautelare era stata ritenuta fondata quanto al fumus boni iuris ma il Tribunale non aveva ritenuto sussistente il periculum in mora). (gc) (riproduzione riservata)

T. Catanzaro- Int. fin.- Derivati OTC, media conoscenza dei mercati finanziari e Centrale rischi.

Data di riferimento: 
17/12/2009

Tribunale di Catanzaro, 17 dicembre 2009 - Est. Song Damiani.
Segnalazione dell'Avv. Antonella Canino

Processo cautelare - Formulazione della domanda - Indicazione della domanda del futuro giudizio di merito - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Derivati OTC - Domanda cautelare di sospensione degli effetti del contratto - Omessa informazione sulle caratteristiche dello strumento e dei rischi connessi - Omessa informazione delle conseguenze derivanti dalla menzione dell'esposizione in Centrale rischi.

Nonostante la recente riforma del procedimento cautelare abbia attenuato il nesso di strumentalità della tutela cautelare, la domanda introduttiva del procedimento deve comunque contenere l'indicazione della domanda che il ricorrente intende proporre nel successivo giudizio di merito. (fb) (riproduzione riservata)

Al cliente che dichiari di possedere una conoscenza dei mercati finanziari di livello medio deve essere data l'informazione prevista dall'art. 31 del reg. Consob n. 16190/2007 con riferimento ai rischi generali e specifici relativi allo strumento oggetto di negoziazione; il cliente deve altresì essere informato delle conseguenze che potrebbero derivargli dalla segnalazione della relativa esposizione alla Centrale rischi. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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