Tribunale di Cagliari


Trib. Cagliari – Polizze vita index linked, assenza del c.d. rischio demografico e pagamento al Fallimento.

Data di riferimento: 
02/11/2010

Tribunale di Cagliari, 02 novembre 2010 - Est. dott.ssa M. T. Spanu

L'esistenza del c.d. rischio demografico è elemento costitutivo del contratto di assicurazione sulla vita; pertanto ove manchi nel contratto di assicurazione sulla vita index linked il c.d. rischio demografico ( perché ad esempio l'assicuratore incassa il premio interamente all'atto della sottoscrizione e si obbliga al pagamento nel caso di "morte a vita intera", cioè ad evento certo) la fattispecie è inquadrabile nello schema di acquisto di prodotti finanziari (assicurativi). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'acquisto di prodotti finanziari assicurativi da parte del fallito in bonis è sottoposto alla disciplina fallimentare ed in particolare allo scioglimento del contratto e al concorso formale dei creditori, non essendo invece applicabile l'art. 1923 c.c., con l'effetto di obbligare la società assicurativa a pagare il c.d. "valore di riscatto" al fallimento. Né tale conclusione può essere esclusa dalla circostanza che tale importo sia costituito in pegno da un terzo, poiché la soddisfazione dei creditori muniti di pegno presuppone innanzitutto l'ammissione al passivo con prelazione nonché l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 53 l.f. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. di Cagliari - Legittimazione del creditore contestato con titolo provvisoriamente esecutivo a richiedere il fallimento.

Data di riferimento: 
04/01/2010

Tribunale di Cagliari, 4 gennaio 2010 - Est. Tamponi.
Segnalazione del Prof. Avv. Dionigi Scano

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione - Creditore - Credito contestato - Titolo provvisoriamente esecutivo - Legittimazione - Esclusione.

Il creditore è legittimato a richiedere il fallimento del proprio debitore solo quando è in grado di fornire la prova certa dell'esistenza del credito vantato, certezza che non può ritenersi sussistente qualora il credito sia contestato ed il creditore sia in possesso di un titolo solo provvisoriamente esecutivo. (fb) (riproduzione riservata)

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