art.44 l.f.
Tribunale Santa Maria Capua Vetere -Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. e onere della prova.
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 08 giugno 2011 - - Est. Amura.
Fallimento - Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. - Dimostrazione della concreta effettuazione dei pagamenti e della loro collocazione cronologica - Necessità.
Fallimento - Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. - Rapporto di lavoro subordinato - Eccezione relativa alla non corretta esecuzione del rapporto - Mancata dimostrazione della effettuazione dei pagamenti - Conseguenze.
Fallimento - Ordine di esibizione di documenti - Ordine impartito al curatore fallimentare - Dichiarazione del curatore di non essere in possesso dei documenti - Conseguenze.
Il curatore che agisce ai sensi dell'articolo 44, legge fallimentare per la dichiarazione di inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ha innanzitutto l'onere di provare l'esistenza dei pagamenti che si assumono effettuati e la loro collocazione cronologica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è sufficiente, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'articolo 44, legge fallimentare di pagamenti di retribuzioni effettuati dopo la dichiarazione di fallimento la produzione del libro matricola e delle buste paga qualora sia contestata la regolare esecuzione del rapporto di lavoro e non venga fornita la prova della concreta effettuazione dei pagamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Corte Appello Torino - Inopponibilità al fallimento dell’ordinanza di assegnazione contestuale alla sentenza di fallimento.
Corte d'Appello di Torino, 21 marzo 2011 - Pres. Griffey - Est. Patti
Art. 44 l.f. ed opponibilità dell'ordinanza di assegnazione di somma pignorata in esecuzione presso terzi.
Nell'ipotesi in cui sia la sentenza dichiarativa di fallimento che l'ordinanza di assegnazione somma in una procedura esecutiva presso terzi assumano giuridica esistenza nella medesima data e possano pertanto considerarsi contestuali sotto il profilo cronologico, non è ragionevole prospettare pari efficacia tra i due provvedimenti (idest: opponibilità), ma deve essere data prevalenza alla sentenza dichiarativa di fallimento e ciò in particolare per la priorità attribuita dal legislatore ai suoi effetti, su quelli, eventualmente concorrenti, dell'esecuzione individuale, stante il disposto di cui all'art. 51 l.f. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Pagamenti dal conto del fallito e credito restitutorio del fallimento.
Cassazione civile, sez. I , 04 marzo 2011, n. 5230 - Pres. Proto - Est. Piccininni.
Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - In genere - Somme affluite su conto corrente del fallito in epoca successiva al fallimento - Diritto del curatore all'acquisizione alla massa - Sussistenza - Avvenuto pagamento con dette somme in favore di terzi - Operazioni compiute dal depositario del conto in forza di pregressi rapporti con il fallito - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di efficacia della dichiarazione di fallimento sulla capacità patrimoniale del debitore, se è vero che compete al curatore la legittimazione alla restituzione di tutte le somme affluite sul conto del fallito ed ivi pervenute dopo la predetta sentenza ai sensi dell'art.44 legge fall., tale circostanza non instaura di per sè una preclusione normativa a che altro soggetto (nella specie, le Poste Italiane) provveda da detto conto (mediante emissione e consegna di assegni) al pagamento di terzi, in ragione di pregressi rapporti giuridici con il fallito; occorre invero stabilire se vi sia stata corretta effettuazione di tale pagamento, al fine di accertare un eventuale credito restitutorio del fallimento, previa identificazione del soggetto "solvens" ovvero del beneficiario del pagamento stesso, quale legittimato all'azione della curatela, tenuto conto che l'art. 42, primo comma, legge fall. si limita a sancire la perdita della capacità del fallito di disporre dei suoi beni dalla data del fallimento. (massima ufficiale)
Trib. Mantova – Mancata annotazione della sentenza di fall. sul registro delle imprese – art. 44 l.f. e terzi di buona fede
Tribunale di Mantova, 3 gennaio 2011 - Dott. Marco Benatti
Nel caso in cui la Camera di Commercio non provveda all'annotazione tempestiva, a seguito della trasmissione operata ex art. 17 l.f. dalla cancelleria fallimentare, sul registro delle imprese della sentenza di fallimento, è onere della procedura rivolgersi all'ente preposto per il risarcimento dell'eventuale danno, non potendolo far ricadere su colui il quale, pur avendo ricevuto dei pagamenti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ed essendo stato chiamato in giudizio ex art. 44 l.f. per la dichiarazione di inefficacia degli stessi, dimostri di essere stato in buona fede in quanto essendosi procurato una visura camerale al momento dei pagamenti, non era a conoscenza del fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

