studio professionale associato


Tribunale di Udine – Associazione professionale, legittimazione all’ammissione al passivo e privilegio.

Data di riferimento: 
30/09/2011

Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni

La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati con la conseguenza che l'associazione è pienamente legittimata a far valere i crediti - anche con istanza di ammissione al passivo - dei suoi singoli componenti in forza della regolazione dei rapporti interni adottata in base alla previsione dell'art. 36, primo comma , cod. civ. Dallo svolgimento personale dell'incarico deriva, in secondo luogo, la conseguenza che il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Il privilegio dello studio professionale associato.

Data di riferimento: 
08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08 settembre 2011, n. 18455 - Pres. Proto Vincenzo, rel. Barnabai Renato.

Il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. In assenza di tale presupposto specifico, lo studio associato, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all'ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis, n. 2: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare (art. 14 disp. gen.).

Tribunale di Udine - Associazione professionale, legittimazione all’ammissione e privilegio.

Data di riferimento: 
10/06/2011

Tribunale di Udine, 10 giugno 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni

Nell'ambito di uno studio associato fra professionisti, la struttura collettiva dell'ente, priva di una vera personalità giuridica distinta dai singoli soci, nominativamente indicati, mantiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 2751 bis, n. 2 per l'attribuzione del privilegio del professionista, sempre che la prestazione di cui si chiede il pagamento in privilegio sia riferita all'attività personale di uno o più professionisti inseriti nella predetta struttura, cui si stato specificatamente conferito il relativo incarico. Essa è inoltre legittimata a tutelare i crediti dei singoli professionisti, anche mediante insinuazione allo stato passivo. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Verbania – Opposizione allo stato passivo – Costituzione del curatore – Cristallizzazione del thema decidendum

Data di riferimento: 
18/11/2010

Tribunale di Verbania, 18 novembre 2010 - Pres., rel. Maria Serena Riccobono.

Nei casi di opposizione allo stato passivo non è necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato per la costituzione in giudizio del curatore a mezzo di difensore, come si evince dal novellato art. 31 LF, comma 2. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, in tale sede è inammissibile la proposizione da parte del curatore di eccezioni nuove o diverse, sia processuali che di merito. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Il curatore non può ampliare il thema decidendum (e, quindi il thema probandum), cristallizzati dal provvedimento di esclusione del Giudice delegato, poiché ciò si tradurrebbe anche in un'inammissibile contraddizione rispetto alla posizione dell'opponente, il quale deve articolare i mezzi istruttori e depositare i documenti a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 99 LF, comma 4. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Il privilegio del professionista nello studio professionale associato.

Data di riferimento: 
06/12/2009

Tribunale di Udine, sezione civile, 06.12.2009

dott. Alessandra Bottan presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.,dott. Francesco Venier giudice

L'opposizione allo stato passivo è fondata e va pertanto accolta, nell'ipotesi in cui il ricorrente professionista abbia dimostrato di aver svolto le attività per cui si controverte, personalmente, quale membro dello studio associato in favore della fallita. La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane infatti riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

Corte di Cassazione - Spetta il privilegio al professionista associato se il rapporto é tra professionista e cliente.

Data di riferimento: 
22/10/2009

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 22 ottobre 2009, n. 22439 - Pres. Proto - Est. Nappi.

Fallimento - Creditori privilegiati - Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti - Prestazione d'opera resa in regime di associazione professionale - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Spettanza - Condizioni - Personalità del rapporto con il cliente - Necessità - Fattispecie.

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva escluso l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo al compenso dovuto per l'attività professionale prestata da un avvocato, senza accertare se l'inserimento di quest'ultimo in un'associazione professionale fosse tale da escludere il carattere personale del rapporto con il cliente poi fallito). (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

Tribunale di Pordenone - Il privilegio dello studio professionale associato.

Data di riferimento: 
08/10/2009

Tribunale di Pordenone - 8 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - Presidente, dott.ssa Antonella Dragotto - Giudice, dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice rel.est.

In sede di ammissione al passivo il credito vantato da uno studio legale associato per prestazioni svolte dai propri associati non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (riproduzione riservata fg)

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

Data di riferimento: 
28/02/2008

In sede di ammissione al passivo il credito vantato da uno studio legale associato per prestazioni svolte dai propri associati non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (sentenza tratta dal sito del Tribunale di Milano).

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DEL PROFESSIONISTA

Data di riferimento: 
22/01/2008

Il credito azionato in via esclusiva dal professionista, piuttosto che dalla associazione professionale alla quale lo stesso appartiene, va ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

Data di riferimento: 
02/01/2008

Lo svolgimento in forma associata della professione legale che, se svolta individualmente, avrebbe diritto al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., non da diritto al predetto privilegio in quanto mentre l'attività individuale é connaturata dall'assenza di quell'insieme di risorse personali e di beni strumentali che afferiscono all'associazione professionale, quest'ultima presenta invece il vantaggio di garantire ai suoi membri la collaborazione reciproca, la suddivisione dei rischi e degli oneri, la messa in comune del patrimonio, sia materiale che intellettuale, di modo che l'organismo collettivo appare sicuramente dotato di maggiore efficienza, stabilità, redditività.