Tribunale di Udine, studio professionale associato


Tribunale di Udine – Associazione professionale, legittimazione all’ammissione al passivo e privilegio.

Data di riferimento: 
30/09/2011

Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni

La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati con la conseguenza che l'associazione è pienamente legittimata a far valere i crediti - anche con istanza di ammissione al passivo - dei suoi singoli componenti in forza della regolazione dei rapporti interni adottata in base alla previsione dell'art. 36, primo comma , cod. civ. Dallo svolgimento personale dell'incarico deriva, in secondo luogo, la conseguenza che il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Associazione professionale, legittimazione all’ammissione e privilegio.

Data di riferimento: 
10/06/2011

Tribunale di Udine, 10 giugno 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni

Nell'ambito di uno studio associato fra professionisti, la struttura collettiva dell'ente, priva di una vera personalità giuridica distinta dai singoli soci, nominativamente indicati, mantiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 2751 bis, n. 2 per l'attribuzione del privilegio del professionista, sempre che la prestazione di cui si chiede il pagamento in privilegio sia riferita all'attività personale di uno o più professionisti inseriti nella predetta struttura, cui si stato specificatamente conferito il relativo incarico. Essa è inoltre legittimata a tutelare i crediti dei singoli professionisti, anche mediante insinuazione allo stato passivo. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Il privilegio del professionista nello studio professionale associato.

Data di riferimento: 
06/12/2009

Tribunale di Udine, sezione civile, 06.12.2009

dott. Alessandra Bottan presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.,dott. Francesco Venier giudice

L'opposizione allo stato passivo è fondata e va pertanto accolta, nell'ipotesi in cui il ricorrente professionista abbia dimostrato di aver svolto le attività per cui si controverte, personalmente, quale membro dello studio associato in favore della fallita. La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane infatti riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

Data di riferimento: 
11/09/2007

La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista  o ai professionisti  che se ne sono occupati e  ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ.

 

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