esdebitazione, Corte di Cassazione
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Esdebitazione e pagamento di parte dei creditori concorsuali.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 - Pres. dott. Vittoria, rel. dott. Piccininni.
L'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Inapplicabilità dell'esdebitazione alle procedure chiuse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 5/2006.
Corte di Cassazione, sez. I, 13 novembre 2009 n. 24121
Pres. Proto - Est. Fioretti
L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e 144 l.f., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006) e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del D. Lgs: n. 169/2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non é ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 6/2001 con nota di Giuliano Scarselli)

