esdebitazione
Tribunale di Udine – Esdebitazione e requisiti di ammissibilità
Tribunale di Udine, 03 febbraio 2012 - Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di esdebitazione presentata dal debitore fallito, è necessario sentire tutti i creditori concorrenti ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, in ossequio a quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale del 30/05/2008 n. 181.
(avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine – Esdebitazione - Requisiti
Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Dott. Alessandra BOTTAN - Presidente - Dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice rel. - Dott. Mimma GRISAFI - Giudice
Il necessario requisito del pagamento di una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato, che chirografario accertato, appare soddisfatto nell'ipotesi in cui vi sia il complessivo pagamento di tutti i crediti privilegiati della società e di uno dei soci ed il parziale significativo pagamento dei creditori chirografari tanto della società, quanto di uno dei soci, a nulla rilevando il mancato pagamento dei soli creditori particolari - tanto privilegiati, quanto chirografari - dell'altro socio, atteso comunque che anche quest'ultimo socio, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società e dell'altro socio, ha comunque parzialmente pagato i creditori sociali, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli artt. 2267 e 2268 del cod. civ.. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Roma - Esdebitazione e pagamento di una minima parte della massa passiva insinuata.
Tribunale Roma, 06 dicembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Luisa De Rosa.
Esdebitazione - Necessità del pagamento anche parziale di tutti i creditori - Esclusione - Valutazione discrezionale del giudice - Criteri - Fattispecie.
In tema di esdebitazione, il punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze di un tempestivo ritorno del debitore sul mercato e del soddisfacimento dei creditori va individuato in una lettura che consenta la verifica dell'aspetto "soggettivo" (ivi compresa la mancanza di condotte del fallito finalizzate a creare o a contribuire a creare ritardi procedurali) e di quello "oggettivo", riferibile agli importi concretamente distribuiti rispetto all'entità dello stato passivo approvato. (Nel caso di specie, il Tribunale, recependo l'indirizzo dato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, del 18 novembre 2011, n. 24215, ha rifiutato la concessione del beneficio all'imprenditore che su una massa passiva insinuata di circa € 210.000 aveva pagato debiti per soli € 10.000). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Esdebitazione e pagamento di parte dei creditori concorsuali.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 - Pres. dott. Vittoria, rel. dott. Piccininni.
L'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di terni - Esdebitazione e creditori insoddisfatti.
Tribunale di Terni, decreto 9 marzo 2011 - Pres. Lanzellotto - Rel. Vella
La concessione del beneficio dell'esdebitazione non è subordinata al pagamento almeno parziale di tutti i creditori, essendo invero sufficiente il soddisfacimento (parziale o integrale) di alcuni di essi.(avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Ravenna – Esdebitazione ex art. 142 LF: requisiti.
Tribunale di Ravenna, 10 gennaio 2011 - Pres. Gilotta - Est. Farolfi.
L'art. 142, secondo comma, LF, secondo il quale "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", non va interpretato concentrandosi sull'aspetto meramente quantitativo del concorso, ritenendo sufficiente che almeno uno dei creditori concorrenti abbia ricevuto un qualche soddisfacimento seppure parziale, bensì va interpretato in senso qualitativo, postulando che un pagamento anche minimo sia andato a vantaggio della categoria dei creditori chirografari (oltre che dei privilegiati, se vi sono). Ciò è coerente con la ratio stessa della misura, che si concreta nel c.d. discharge per la porzione di ciascun credito non soddisfatta nell'ambito della procedura concorsuale, il che presuppone - per non divenire totale esonero dalla ordinaria responsabilità patrimoniale - che un pur minimo pagamento sia stato rivolto a vantaggio di tutti i creditori, anche di quelli privi di privilegio generale o speciale. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib. Bergamo - Esdebitazione e necessità di soddisfazione in minima parte di tutti i creditori.
Tribunale Bergamo, 11 ottobre 2010 - Pres. Alfani - Est. Alfani.
Esdebitazione - Presupposti - Soddisfazione anche in minima parte di tutti i creditori - Necessità.
L'interpretazione secondo la quale l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in minima parte, tutti i creditori concorsuali, trova conferma nella sentenza numero 181 del 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il legislatore, con l'istituto della esdebitazione, ha inteso dettare una disciplina applicabile non all'intero debito ma alla parte di esso rimasta insoddisfatta dopo la chiusura del fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it (Riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Esdebitazione:requisiti oggettivi e soggettivi.
Tribunale di Roma, 21 settembre 2010 - Pres. Monsurrò - Est. Norelli.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Società - Socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione - Beneficio dell'esdebitazione - Ammissibilità.
Fallimento - Esdebitazione - Ammissione - Presupposto oggettivo.
Fallimento - Esdebitazione - Pronuncia di inesigibilità - Efficacia di accertamento costitutivo.
Fallimento - Esdebitazione - Ammissione - Presupposto oggettivo.
Fallimento - Socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione - Concessione del beneficio dell'esdebitazione - Presupposto oggettivo - Concorrenza dei creditori sociali e dei creditori sociali.
Nella sua qualità di "fallito persona fisica", anche il socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita è legittimato a chiedere il beneficio dell'esdebitazione perché la norma non discrimina il «fallito» in quanto imprenditore individuale dal «fallito» in quanto socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita, richiedendo solo che sia «persona fisica». (gc) (riproduzione riservata)
Il beneficio dell'esdebitazione è subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti, il che implica che il fallimento si sia chiuso con una ripartizione dell'attivo, grazie alla quale tutti i creditori ammessi al passivo abbiano ricevuto un pagamento, ancorché in misura minima. (gc) (riproduzione riservata)
L'esdebitazione, ossia la liberazione del debitore dai debiti residui (art. 142, comma primo, l. fall.), non è un effetto che si produce prima del e indipendentemente dal provvedimento giudiziale, ma è creato proprio e solo da questo (che è, perciò, un provvedimento di accertamento costitutivo: art. 2908 c.c.). (gc) (riproduzione riservata)
Trib.Roma - Conseguenze dell'abolizione del registro dei falliti e cancellazione della sentenza dal registro delle imprese.
Tribunale di Roma, 16 settembre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Registro pubblico dei falliti - Abrogazione - Iscrizione - Impossibilità.
Tribunale di Pordenone - Esdebitazione ed applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
Tribunale di Pordenone, decreto dd. 15.7.2010
dott. Francesco Pedoja Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Giudice
dott. Francesca Clocchiatti Giudice
Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti
Esdebitazione - condizioni - bancarotta fraudolenta - creditori insoddisfatti
L'applicazione di pena concordata (patteggiamento) per il reato di bancarotta fraudolenta non osta all'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ricorrendo il requisito di cui al n. 6 dell'art. 142 l.f., qualora il reato sia stato dichiarato estinto ex art. 445 c.p.p., posto che l'estinzione produce tutti gli effetti propri della riabilitazione.
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio dell'esdebitazione qualora siano stati soddisfatti, seppur in misura minima, tutti i creditori concorsuali, compresi quelli di rango chirografario.

