Art.41 IV comma
Tribunale di Patti - proposta di concordato fallimentare e inerzia del comitato dei creditori
Tribunale di Patti 24 novembre 2008 - Est. Saija.
Segnalazione dell'Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Inerzia - Potere di supplenza del giudice delegato - Principio di carattere generale - Sussistenza.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Sostituzione del giudice - Contenuto e criteri della valutazione - Convenienza economica della proposta.
Qualora il comitato dei creditori non si pronunci sulla proposta di concordato fallimentare e non renda quindi il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., deve essere fatta applicazione dell'art. 41, comma 4, legge fall. - che attribuisce al giudice delegato il potere di sostituirsi al comitato - norma, questa, di portata generale e che si inscrive in un assetto normativo improntato pur sempre alla cd. degiurisdizionalizzazione del fallimento, quale rimedio sussidiario e correttivo di pronto impiego per il caso in cui l'organo in questione non fosse latu sensu in grado di funzionare. (fb)
Il giudice delegato che si sostituisce al comitato dei creditori rimasto inerte nell'esprimere il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., dovrà esprimersi valutando il merito della proposta ovvero la sua convenienza economica nel rispetto dell'esigenza di espropriare il patrimonio del soggetto fallito in modo funzionale al soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Titolo, massime e provvedimento tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/
Decreto del giudice delegato del Tribunale di Torre Annunziata - Concordato fallimentare - improcedibilità
L'istituto generale previsto dall'art. 41, co. 4, l.f. (In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o di indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato), non é compatibile con il ruolo assunto dal G.D. nell'ambito del "nuovo" concordato fallimentare, ossia non é consentito al G.D. esprimere quel parere che l'art. 125 l.f. riserva al comitato dei creditori, in caso d'inerzia di quest'ultimo.
Decreto del giudice delegato dott. Gianfranco Pellizzoni - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 41 IV comma della legge fallimentare nell'ipotesi in cui il comitato dei creditori non abbia espresso nel termine di legge di 15 giorni il suo parere in relazione alla richiesta del curatore inerente l'affitto dell'azienda.
Decreto del giudice delegato dott. Gianfranco Pellizzoni - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori
Sussistono i presupposti dell'urgenza e dell'impossibilità di funzionamento del comitato dei creditori di cui all'art. 41, 4° co. L.F., con conseguente potere di provvedere da parte del giudice delegato, nell'ipotesi in cui il comitato dei creditori, in vece dell'autorizzazione richiestagli dal curatore, ha a sua volta richiesto un parere legale onde evitare contestazioni.

