fondiario


Tribunale di Napoli - Esecuzione fondiaria nei confronti del debitore deceduto ed irrilevanza del fallimento degli eredi.

Data di riferimento: 
25/05/2011

Tribunale Napoli, 25 maggio 2011 - - Est. Pica.

Coloro i quali sono cessionari dei crediti a seguito di operazioni di cartolarizzazione possono continuare a giovarsi dei privilegi processuali di cui al R.D. 16 luglio 1905 n. 646, già spettanti ad istituti di credito fondiario, qualora detti crediti siano già oggetto di azioni di recupero coattivo in corso alla data del 1 gennaio 1994. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui il creditore fondiario promuova esecuzione forzata sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), sul ricavato della vendita, da considerarsi come un'unica massa, già facente capo al defunto, alla stregua di quella oggetto della separazione ex artt. 512 e ss. c.c.) devono trovare collocazione in primo luogo i creditori fondiari del defunto, a preferenza dei creditori degli eredi. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui il creditore fondiario promuova esecuzione forzata sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), sono irrilevanti, sul piano processuale, le vicende successive coinvolgenti gli eredi e/o gli aventi causa (compreso il fallimento degli stessi), per cui l'esecuzione può essere compiuta e portata a termine direttamente e solo contro l'originario debitore con la conseguenza che il ricavato della vendita non va ripartito tenendo conto di quanto spettante a ciascun erede, né tenendo conto del sopravvenuto fallimento (di taluni) degli eredi e, quindi, della graduazione dei crediti che andrebbe fatta in sede fallimentare. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)

Tribunale di Nola – Azione revocatoria ed azione di simulazione esperite dal curatore – Onere probatorio

Data di riferimento: 
01/02/2011

Tribunale di Nola, 01 febbraio 2011 - Est. Maffei.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria con riguardo agli atti traslativi stipulati dal fallito non può essere di per sé escluso per il solo fatto che un creditore, interamente o parzialmente soddisfatto, sia garantito da privilegio fondiario, sotto il profilo della mancanza di un pregiudizio per la massa, atteso che tale pregiudizio non può essere negato a priori, ma soltanto in esito al riparto dell'attivo fallimentare, che assicuri il concreto soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati in pari grado. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La pattuizione di un prezzo molto inferiore al valore di mercato della cosa venduta, e però non del tutto privo di valore intrinseco, non può determinare l'insorgenza della questione della nullità del negozio per la mancanza del requisito del prezzo, così come non può rilevare, a tal fine, la circostanza che il prezzo in origine seriamente pattuito non sia stato poi in concreto pagato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Analogamente, non ricorre ipotesi di nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, qualora sia presente una clausola contrattuale in cui il fallito dichiari, in sede di stipulazione del negozio, che parte del prezzo era stata pagata precedentemente, giacché l'esigenza della determinatezza o determinabilità del prezzo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Mutuo fondiario, caratteristiche, revocatoria ed estinzione di pregressa esposizione.

Data di riferimento: 
15/12/2010

Tribunale Vicenza, 15 dicembre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Mutuo fondiario - Requisiti.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Mutuo fondiario - Ipoteca - Non contestualità - Revocabilità.

Fallimento - Revocatoria - Mutuo ipotecario - Debito preesistente - Garanzia non contestuale - Configurabilità - Negozio indiretto - Revocabilità - Pagamento anomalo - Non revocabilità.

Nel mutuo fondiario: 1) la garanzia deve essere concessa dallo stesso mutuatario; 2) la somma erogata non deve superare il tetto stabilito dal CICR (oggi l'80% del valore dell'immobile); 3) la garanzia deve essere contestuale al finanziamento. La mancanza di una di queste condizioni esclude che si possa applicare la normativa speciale del mutuo fondiario, inclusa la sostanziale irrevocabilità della garanzia. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Qualora il mutuo dichiarato fondiario sia stato utilizzato per estinguere passività pregresse, esso è servito per trasformare un debito chirografario in privilegiato; perciò l'ipoteca concessa non può considerarsi contestuale ed è revocabile. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Trib. Vicenza - Opposizione allo stato passivo, credito fondiario con estinzione di pregressa esposizione e revocatoria.

Data di riferimento: 
05/10/2010

Tribunale Vicenza, 05 ottobre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Accertamento del passivo - Obbligo di motivazione in sede di verifica tempestiva - Non sussiste (artt. 96, 98 l.f.).

Fallimento - Passivo - Credito Fondiario - Limite massimo di finanziabilità - Superamento - Conseguenze - (art. 39, co. 4, d.lgs. 1.9.1993 n. 385).

Fallimento - Revocatoria - Garanzia - Mutuo ipotecario - Giroconto su conto passivo - Non contestualità - Sussistenza (art. 67 l.f.).

Fallimento - Revocatoria - Eccezione - Azione riconvenzionale - Cumulo - Conseguenze (art. 67 l.f.).

Il difetto di motivazione del giudice delegato, quand'anche la motivazione sia del tutto omessa o inconferente, non determina vizio del provvedimento di esclusione del credito, tale da comportarne l'ammissione in sede di opposizione allo stato passivo, sia perché è il tribunale che fornisce la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno, sia perché non è concepibile l'ammissione al passivo soltanto a causa di pretesi vizi della motivazione del provvedimento del giudice delegato, attese le necessarie sommarietà e non definitività dell'accertamento del credito compiuto nella verifica tempestiva. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

E' esclusa la natura fondiaria del credito di finanziamento che viene insinuato al passivo, per il mancato rispetto delle regole che governano tale tipo di credito, con particolare riferimento al superamento della percentuale che la legge pone come limite al finanziamento assistito da garanzia fondiaria, ed alla sostanziale non contestualità della garanzia, con la conseguenza che non opera la norma che prevede il consolidamento dell'ipoteca fondiaria in dieci giorni. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Azione revocatoria fallimentare ed ipoteca fondiaria

Data di riferimento: 
19/11/2009

Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non pregiudica il diritto del creditore ipotecario fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sul bene medesimo (art. 41, comma 2, T.U.B.), non potendo avere un effetto pregiudizievole per il creditore superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito.

 

Tribunale di Gorizia - Mutuo fondiario garantito da ipoteca - Presupposti per la revocabilità.

Data di riferimento: 
24/08/2009

Tribunale di Gorizia - dott. Daniele Venier - dott. Andrea O.Comez - dott. Paolo Santangelo.
Provvedimento segnalato dall'avv. Amedeo De Toma

Le delibere dei Comitati Interministeriali hanno natura di atto normativo e quindi, anche se non prodotte in giudizio, sono utilizzabili e conoscibili dal Giudice secondo il principio "iura novit curia"

Presupposto per la revocabilità della costituzione di ipoteca contestuale ad una operazione di mutuo fondiario è l'inopponibilità alla Massa fallimentare del contratto di mutuo, o perché anormalmente solutorio o perché simulato. Ne consegue che, qualora il credito fondato su un contratto di mutuo fondiario sia stato ammesso allo stato passivo fallimentare, deve necessariamente riconoscersi anche l'ipoteca contestualmente costituita, la quale non può, quindi, essere revocata.

Tribunale di Torino - Istituto di Credito Fondiario - Onere di insinuazione al passivo.

Data di riferimento: 
10/10/2008

Tribunale di Torino, ord. 10 ottobre 2008 - G.E. Castellino.

L'art. 41, secondo comma del T.U. bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n, 385), nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito. Peraltro poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 l.fall., e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui é finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto é risultato, in tutto o in parte, incapiente.

(Provvedimento e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" n. 10/09 - pag. 1229 e segg. con nota di  G. P. Maccagno- Editore IPSOA - Milano)

 

Tribunale di Nola - Mutuo fondiario, simulazione, revocatoria e bancarotta preferenziale.

Data di riferimento: 
18/06/2008

Tribunale di Nola, 18 giugno 2008 - Pres. Caccaviello - Est. Quaranta.

Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Esclusione.

Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Negozio in frode alla legge - Esclusione.

Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Simulazione - Esclusione - Atto anormale - Revocabilità ex art. 67, comma 1, legge fall..

Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Bancarotta preferenziale - Presupposti.

Il contratto di mutuo fondiario previsto dal TUB non presenta le caratteristiche proprie del mutuo di scopo; la sua utilizzazione può quindi essere diretta alle più svariate finalità, senza che se ne possa affermare la nullità qualora le parti perseguano uno scopo diverso da quello dichiarato nel contratto. (fb) (riproduzione riservata)

La stipulazione di un mutuo fondiario al fine di rendere privilegiato un credito di natura chirografaria non configura un'ipotesi di frode alla legge perché manca una norma imperativa che vieti tale operazione. (fb) (riproduzione riservata)

Seminario Unijuris in materia fallimentare Udine 25.11.2011 - Relazione della Dott. Alida Paluchowski

La procedura esecutiva concorsuale ed i rapporti con quella individuale. In particolare l'esecuzione del Credito Fondiario ed il fallimento.
Le interferenze fra esecuzione ed esdebitazione, concordato preventivo, 182 bis ed automatic stay.

Relatore: Dott. A. Paluchowski Presidente sezione esecuzioni e fallimenti di Monza.