Tribunale di Udine, fondiario


Tribunale di Udine - Azione revocatoria fallimentare ed ipoteca fondiaria

Data di riferimento: 
19/11/2009

Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non pregiudica il diritto del creditore ipotecario fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sul bene medesimo (art. 41, comma 2, T.U.B.), non potendo avere un effetto pregiudizievole per il creditore superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito.

 

Condividi contenuti