Art. 42. - Beni del fallito., Tribunale di Catania

Tribunale di Catania - Cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento nel caso in cui il curatore ex art. 104 ter comma 8 l.f. rinunci alla liquidazione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento.

Tribunale di Catania, 12 Agosto 2017. Est. Lucia De Bernardin.

Rinuncia alla liquidazione di beni immobili ex art. 104 ter comma 8 l.f.–Comunicazione derelizione a soggetti diversi dai creditori – Ammissibilità.

Rinuncia alla liquidazione di beni immobili ex art. 104 ter comma 8 l.f. –– Cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento – Consenso del curatore – Necessità - Costi a carico della massa – Esclusione.

Data di riferimento: 
12/08/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]