Art. 42. - Beni del fallito., fondiario

Corte di Cassazione (23482/2018) – Esecuzione promossa dal Fondiario e procedura fallimentare. Intervento del curatore, distribuzione del ricavato, assegnazione in sede esecutiva di somme liquidate in prededuzione in sede fallimentare.

Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482. Pres. Franco De Stefano, rel. Augusto Tatangelo.

Principi di diritto applicabili all’azione esecutiva del creditore fondiario ex art. 41 T.U.B. in costanza di fallimento del debitore.

La Suprema Corte ha indicato i seguenti principi di diritto applicabili alla fattispecie concreta:

Data di riferimento: 
28/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Mantova - Procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del fallito, proseguita dal creditore fondiario ex art. 41 II comma del TUB: inderogabilità della disciplina dell'accertamento del passivo.

Tribunale di Mantova,  Sez. Esec. Immob., 03 settembre 2018 – Giud. Esec. Laura De Simone.

Procedura di esecuzione forzata immobiliare  - Fallimento dell'esecutato – Interruzione - Creditore fondiario – Prosecuzione del giudizio – Intervento del curatore – Giudice dell'esecuzione  - Vendita del bene – Attuazione - Ricavato – Necessaria attribuzione al Fallimento – Spese strumentali alla procedura – Possibile assegnazione provvisoria in prededuzione – Spese sostenute dal curatore – Prededucibilità ma in sede concorsuale.

Data di riferimento: 
03/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]