amministratore
Corte di Cassazione - Bancarotta fraudolenta documentale e tenuta delle scritture non obbligatorie.
Cassazione Penale, sez. V, 13 aprile 2011 n. 15065 - Pres. Rotella - Rel. Sandrelli - P.M. Stabile
Anche la mancata tenuta delle scritture non obbligatorie (nella fattispecie dei conti di mastro) integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto esse sono indispensabili alla completa ed esauriente rappresentazione dei movimenti aziendali. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
La qualità di amministratore di fatto non implica la totale sovrapposizione di funzioni esercitate dal soggetto non qualificato rispetto a quelle proprie dell'amministratore, essendo sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale. L'esercizio di funzioni o poteri dell'amministratore di fatto può perciò verificarsi in concomitanza con l'attività di altri soggetti di diritto. La possibilità di ricondurre la responsabilità a chi riveste il ruolo gestorio, privo dei formali requisiti per la nomina, impone la disamina sulla conoscenza della singola operazione illecita posta in essere, scrutinio a cui può sovvenire anche l'accertamento del solo dolo eventuale.(dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
Tribunale di Milano - Responsabilità degli amministratori - Prescrizione - Determinazione e prova del danno.
Tribunale di Milano, 18 gennaio 2011 - Pres. Perozziello - Est. Marianna Galioto.
In mancanza di una disposizione normativa che preveda la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori nell'ambito delle società a responsabilità limitata, deve intendersi ammessa l'applicazione analogica dell'art. 2934 c.c. relativo alle società per azioni. Tale principio discende dall'art. 146 LF, il quale richiama "tutte le azioni di responsabilità contro gli amministratori", ed è conforme alla disciplina dell'art. 2487 c.c. ante riforma.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 5/2003, il quale non include le eccezioni in senso stretto tra le facoltà da esercitare a pena di decadenza con la comparsa di risposta, non può ritenersi tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 7 del medesimo decreto. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Nel caso in cui il dissesto si possa desumere solo da un bilancio mai pubblicato, il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori incomincia a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento della società. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La relazione del curatore, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 33 LF, fa piena prova, fino a querela di falso, degli atti e dei fatti che il curatore attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Concordato preventivo e cessione dei beni alla debitrice.
Tribunale di Roma, 23 luglio 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Concordato preventivo - Cessio bonorum - Affidamento delle attività liquidatorie ai legali rappresentanti della società debitrice - Esclusione - Conflitto di interessi - Sussistenza.
Nel concordato preventivo con cessione dei beni di una società non è possibile che i beni vengano ceduti agli amministratori o ai liquidatori della debitrice, in quanto la cessio bonorum implica la perdita per il debitore del potere di amministrare e disporre dei beni ceduti e ed anche perché detti soggetti si troverebbero in una situazione di evidente conflitto di interessi. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Consorzi con attività esterna ed azione di responsabilità contro gli amministratori.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010.
Presidente V. Proto
Relatore R.Rordorf
Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna, in mancanza di una specifica norma, non é legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio.(G.F. - Riproduzione riservata).
Trib. Salerno - Pubblicazione del bilancio e decorrenza della prescrizione per l'azione di responsabilità.
Tribunale di Salerno, 25 maggio 2010 - Pres. Ferrara - Est. Ricciardi.
Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Prescrizione - Decorrenza - Pubblicazione del bilancio con un risultato negativo - Azzeramento del capitale sociale - Adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile.
E' idoneo a far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori la pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e tale dunque da imporre l'adozione degli adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Concordato fallimentare: mancanza della perizia prevista dall'art.124 l.f. - Inammissibilità della proposta.
Tribunale di Roma - Sezione fallimentare - 13.04.2010.
Giudice delegato dott. Emilio Norelli.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri.
Nell'ipotesi in cui tra le attività comprese nel fallimento non vi siano solo somme liquide, ma anche delle azioni giudiziali già promosse (contestualmente) nei confronti dell'amministratore della società (azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.) e la proposta di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati collocati nella prima classe, non può farsi a meno della relazione giurata del professionista ex art. 124, terzo comma, l.f., la quale deve prendere in considerazione (oltre alle somme liquide) anche i crediti, le azioni e, in generale, tutte le attività suscettibili di liquidazione ex artt. 105,106,107,108-ter l.f. (gf. Riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Napoli - Procedimento per dichiarazione di fallimento e sospensione cautelare degli amministratori.
Corte d'Appello di Napoli, 31 marzo 2010 - Pres. Frallicciardi - Rel. Celentano - Pastificio Carmine Russo S.p.a., Reclamante - Fallimento Pastificio Carmine Russo S.p.a., Resistente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa - Revoca degli amministratori di società - Effetti e contenuto del provvedimento - Reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Ufficio territorialmente competente per l'iscrizione - Sede effettiva.
Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Pluralità di sedi - Sede effettiva - Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese - Non opponibilità a terzi.
Fallimento - Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Condanna alle spese di giudizio - Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali.
La revoca disposta in via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della società reclamante - compreso il presidente del consiglio d'amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale - possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento impugnata. (gc) (riproduzione riservata)
Tribunale di Nola - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità e prescrizione.
Tribunale di Nola, 1 marzo 2010 - Est. Quaranta.
Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci - Prescrizione - Decorrenza - Esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale - Rilevabilità dai bilanci.
In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. In base a tali principi non possono residuare dubbi circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale di Lecce - Azione di responsabilità: prova del danno e nullità dell'atto di citazione.
Tribunale di Lecce, 3 novembre 2009
dott. Alessandro Silvestrini - Presidente est.
dott. Stefano Sales - Giudice
dott. Carolina Elia - Giudice
Fallimento - Fallimento della società - Società a responsabilità limitata - Amministratori - Responsabilità in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento - Liquidazione del danno - Utilizzazione del criterio dell'aggravamento del dissesto - Inammissibilità.
Fallimento - Fallimento della società - Società a responsabilità limitata - Amministratori - Responsabilità in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento - Liquidazione del danno - Necessaria indicazione delle condotte antidoverose tenute dagli amministratori - Nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti costituenti la domanda.
La curatela fallimentare che intenda far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori per violazione del potere-dovere di gestire la società ai soli fini di conservazione del valore del patrimonio sociale, ha l'onere di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio, quali comportamenti gli amministratori abbiano in concreto tenuto in violazione di tale dovere e di provare il danno derivato da tali comportamenti antidoverosi.
Tribunale di Treviso - Cessione di azienda, responsabilità degli amministratori e prova del danno.
Tribunale di Treviso, 29 ottobre 2009 - Pres. Pedoja - Rel. Caterina Liberati.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori - Prova del danno - Mancanza di elementi di contabilità - Liquidazione in via equitativa - Criterio della differenza tra attivo e passivo - Ammissibilità.
Quando ricorrono condizioni quali la totale mancanza di documentazione contabile relativa alla società ed alle convocazioni dell'assemblea, la mancata approvazione e deposito dei bilanci relativi a più anni ed il legale rappresentante della società abbia stipulato due contratti di cessione di azienda a prezzo irrisorio che hanno di fatto depauperato la società, è possibile ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta degli amministratori ed altresì il danno da questi provocato per la liquidazione del quale è possibile far uso del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. (fb) (riproduzione riservata)
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