accordi di ristrutturazione
Tribunale di Bologna - Accordi di ristrutturazione - Condizioni di ammissibilità.
Tribunale Bologna, 17 novembre 2011 - Presidente: dott. Giuseppe Colonna, Relatore: dott. Maurizio Atzori
L'intervento è ammissibile in seno al procedimento ex art. 182-bis della legge fallimentare. Tuttavia, l'intervento in via principale è inammissibile in quanto attraverso l'intervento in questione si realizzerebbe la violazione dei termini decadenziali previsti per la proposizione dell'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. E' ammissibile, al contrario, l'intervento adesivo dipendente in cui il soggetto che interviene nel procedimento manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, senza ampliare il thema decidendum e senza proporre domande ulteriori. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)
E' inammissibile la domanda di accantonamento di somme proposta in seno al procedimento di cui all'art. 182-bis legge fallimentare non rientrando nel novero delle decisioni che il Tribunale può assumere. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Accordi di ristrutturazione, richiesta di inibitoria di azioni cautelari o esecutive
Tribunale Roma, 04 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. De Palo.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nel corso delle trattative - Indagine del tribunale - Natura sostanziale in ordine ai presupposti - Sussistenza.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Produzione della relazione del professionista - Necessità.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Relazione del professionista attestatore - Cd. veridicità dei dati aziendali - Significato - Relazione sui riscontri effettuati per le singole poste a adeguata motivazione in ordine alla conferma o meno dei valori nominali espressi - Necessità per il tribunale e per i creditori di verificare l'adeguatezza e coerenza logica dell'iter argomentativo seguito.
L'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare - pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica - non può essere evidentemente affidata ad un controllo solo formale sulla sussistenza della documentazione richiesta dovendo, invece, il giudice effettuare una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza "dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma" nonché "delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Terni - Accordi di ristrutturazione e intervento giudiziale successivo alla omologa.
Tribunale Terni, 04 luglio 2011 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Intervento giudiziale successivo all'omologa - Esclusione - Azione di risoluzione per inadempimento di un creditore - Necessità.
La legge fallimentare non prevede alcun intervento giudiziale nella fase di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis legge fallimentare che sia stato omologato, nè detta disposizioni in ordine al suo eventuale annullamento o risoluzione. L'unica ipotesi di intervento giudiziale successiva alla omologazione potrà, pertanto, essere solamente quella stimolata da un creditore che agisca al fine di far dichiarare la risoluzione per inadempimento dell'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte d'Appello Milano - Accordo di ristrutturazione dei debiti e pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento.
Appello Milano, 21 giugno 2011 - Pres. Fabrizi - Est. Maria Beatrice Valdatta.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Divieto di prosecuzione del procedimento per dichiarazione di fallimento - Esclusione.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Contemporanea pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Presupposti - Natura irreversibile della crisi.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Genericità della proposta - Omessa indicazione dei creditori - Inadeguatezza della relazione del professionista - Fattispecie.
La presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non impedisce l'inizio o la prosecuzione di un procedimento per dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell'ipotesi di contemporanea pendenza dei procedimenti di ristrutturazione dei debiti e per dichiarazione di fallimento, si potrà far luogo alla dichiarazione di fallimento solo qualora la crisi in cui versa il debitore sia irreversibile, dovendosi altrimenti dar corso alla prima procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
È inammissibile una proposta di ristrutturazione dei debiti eccessivamente generica, nella quale non vengono indicati in modo specifico i creditori e nella quale la relazione del professionista contenga riserve sui dati di bilancio e non si esprima in modo convincente sulla sua fattibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Bergamo – Accordi di ristrutturazione dei debiti - Presupposti.
Tribunale di Bergamo, 05 maggio 2011 - Pres. Alfani - Est. Gaballo.
La società che propone un accordo di ristrutturazione dei debiti può prendere in esame la complessiva posizione debitoria facendo riferimento a una data di non molto precedente rispetto a quella di presentazione della proposta, anche se in tale periodo intermedio vengono a maturarsi ulteriori debiti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti il "regolare pagamento" previsto dall'art. 182 bis, comma 6, LF a favore dei crediti esclusi dall'accordo dev'essere inteso come pagamento integrale e immediatamente successivo alla definitività dell'omologa, con previsione di interessi e, se dovuta, della rivalutazione monetaria per i crediti già scaduti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Reggio Emilia - Invalidità del trust funzionale all'applicazione dell'art. 10 l.f.
Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011 - dott. Giovanni Fantidini
Non ogni trust é valido ed efficace in quanto tale, é indispensabile perciò esaminare l'atto costitutivo di trust per comprendere il programma negoziale che si è prefisso il disponente e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto, oltre che l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi obiettivi con istituti di diritto interno.
Nell'ipotesi di un trust liquidatorio avente lo scopo di realizzare uno "strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del miglio realizzo, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci", che non si accompagna a nessuna iniziativa di salvataggio di impresa in crisi, é necessario valutare quale sia il valore aggiunto di un trust siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione.
Nell'ipotesi in cui un trust abbia il dichiarato scopo di "agevolare il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o il risanamento dell'esposizione debitoria", ma non risultino in essere accordi o piani di risanamento (tanto meno ex art. 67 lettera d o ex art. 182 bis l.f.) e l'immediata estinzione della società denoti, al contrario, un intento di chiudere in fretta l'impresa (effetto opposto rispetto alle finalità di ristrutturazione e risanamento nel caso indicate dalla disponente) presumibilmente per far decorrere il prima possibile il termine annuale indicato dall'art. 10 l.f., detto trust non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente mancando sostanzialmente la volontà del disponente di istituire un trust.(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Piacenza – Accordi di ristrutturazione e limiti del controllo del Tribunale.
Tribunale di Piacenza, 02 marzo 2011 - Pres. Marina Marchetti - Est. Bersani.
La percentuale minima di adesioni all'accordo di ristrutturazione non deve considerarsi presupposto dell'azione ma condizione di omologazione del piano, sicché tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in corso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La veridicità dei dati aziendali costituisce presupposto logico indefettibile dell'attestazione dell'esperto di cui all'art. 182 bis, comma 1, LF anche in mancanza di espressa previsione normativa, posto che l'esperto può articolare un percorso logico argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri debitamente riscontrati, della cui veridicità risponde con personale assunzione di responsabilità contrattuale nei confronti del proponente-committente ed extracontrattuale nei confronti dei creditori e dei terzi interessati. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il Tribunale, nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione che attesta l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, deve prescindere da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo medesimo o sul merito del piano, limitandosi a valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili gli elementi necessari affinché la relazione possa assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Terni - Modifiche all’accordo di ristrutturazione ed integrazione della relazione del professionista.
Tribunale di Terni, 13 dicembre 2010 - Pres. Lanzellotto - Rel. Vella
In caso di modifiche all'accordo di ristrutturazione successive all'approvazione dei creditori e alla relazione di fattibilità, il professionista incaricato deve redigere un'attestazione integrativa sulla persistente attuabilità dell'accordo e sulla compatibilità con gli impegni verso i creditori, alla luce delle modifiche apportate all'accordo originario. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Roma - Natura privatistica degli accordi di ristrutturazione e limiti del controllo del tribunale.
Corte d'Appello di Roma, 1 giugno 2010 - Pres. Pandolci - Rel. Mariella Roberti.
Segnalazione del Dott. Emanuele Mattei - Mattei & Bonanni e Associati
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Controllo del tribunale - Oggetto - Natura privatistica dell'istituto - Rilevanza della valutazione della relazione del professionista - Omessa indicazione di determinati elementi - Irrilevanza.
L'accertamento che il tribunale, in considerazione della natura privatistica dell'istituto, deve effettuare in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti è un controllo di legittimità teso a verificare il rispetto delle condizioni di omologazione, ovverosia il coinvolgimento di creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti nonché, per il tramite della relazione del professionista, l'attuabilità dell'accordo al fine di assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito. (Nel caso di specie, la Corte ha riformato la decisione del Tribunale che non aveva omologato l'accordo a causa della mancata conoscenza dei dettagli delle condizioni di un finanziamento previsto dal piano). (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib.Roma - Accordi di ristrutturazione, requisiti e certificazione giudiziale della fattibilità del piano.
Tribunale di Roma, 20 maggio 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Miccio.
Segnalazione del Dott. Emanuele Mattei - Mattei & Bonanni e Associati
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Requisiti - Oggetto del controllo del tribunale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Ipotesi di liquidazione dell'impresa o di continuazione dell'attività - Distinzione - Rilevanza - Requisiti.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Oggetto del giudizio del tribunale - Certificazione della fattibilità dell'accordo e del piano - Esclusione.
Con riferimento ad un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, legge fallimentare, l'indagine del tribunale avrà ad oggetto i seguenti aspetti:
-il ricorso per l'omologazione dell'accordo deve essere presentato da un imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e che superi le soglie di cui all'art. 1, posto che la protezione dei terzi e dei creditori dall'azione revocatoria si realizza solo nell'ipotesi di successivo fallimento;
-il ricorso deve essere depositato presso il registro delle imprese;
-deve essere presentata la documentazione prevista dall'art. 161;
-deve altresì essere presente la relazione di un professionista con i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) che attesti la regolarità dell'accordo con particolare riferimento alla possibilità di pagare regolarmente (ossia per intero ed alle scadenze pattuite) i creditori estranei e che attesti altresì la veridicità dei dati contabili al fine di supportare il giudizio di fattibilità;

