accordi di ristrutturazione, Tribunale di Roma
Tribunale di Roma - Accordi di ristrutturazione, richiesta di inibitoria di azioni cautelari o esecutive
Tribunale Roma, 04 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. De Palo.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nel corso delle trattative - Indagine del tribunale - Natura sostanziale in ordine ai presupposti - Sussistenza.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Produzione della relazione del professionista - Necessità.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Relazione del professionista attestatore - Cd. veridicità dei dati aziendali - Significato - Relazione sui riscontri effettuati per le singole poste a adeguata motivazione in ordine alla conferma o meno dei valori nominali espressi - Necessità per il tribunale e per i creditori di verificare l'adeguatezza e coerenza logica dell'iter argomentativo seguito.
L'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare - pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica - non può essere evidentemente affidata ad un controllo solo formale sulla sussistenza della documentazione richiesta dovendo, invece, il giudice effettuare una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza "dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma" nonché "delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Trib.Roma - Accordi di ristrutturazione, requisiti e certificazione giudiziale della fattibilità del piano.
Tribunale di Roma, 20 maggio 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Miccio.
Segnalazione del Dott. Emanuele Mattei - Mattei & Bonanni e Associati
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Requisiti - Oggetto del controllo del tribunale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Ipotesi di liquidazione dell'impresa o di continuazione dell'attività - Distinzione - Rilevanza - Requisiti.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Oggetto del giudizio del tribunale - Certificazione della fattibilità dell'accordo e del piano - Esclusione.
Con riferimento ad un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, legge fallimentare, l'indagine del tribunale avrà ad oggetto i seguenti aspetti:
-il ricorso per l'omologazione dell'accordo deve essere presentato da un imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e che superi le soglie di cui all'art. 1, posto che la protezione dei terzi e dei creditori dall'azione revocatoria si realizza solo nell'ipotesi di successivo fallimento;
-il ricorso deve essere depositato presso il registro delle imprese;
-deve essere presentata la documentazione prevista dall'art. 161;
-deve altresì essere presente la relazione di un professionista con i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) che attesti la regolarità dell'accordo con particolare riferimento alla possibilità di pagare regolarmente (ossia per intero ed alle scadenze pattuite) i creditori estranei e che attesti altresì la veridicità dei dati contabili al fine di supportare il giudizio di fattibilità;
Trib. Roma - Accordi di ristrutturazione - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista.
Tribunale di Roma, 5 novembre 2009 - Pres. Monsurrò - Est. Di Marzio.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Accordo strutturato sulla base di un più ampio piano di ristrutturazione - Deposito presso il registro della imprese - Necessità.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Verifica del pagamento dei creditori estranei - Poteri del tribunale di richiedere l'integrazione della documentazione - Sussistenza.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Poteri di verifica del tribunale - Controllo di legalità - Verifica dell'idoneità della documentazione - Necessità.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Relazione del professionista - Contenuto - Veridicità dei dati - Attuabilità del piano.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Poteri di verifica del tribunale - Convenienza dell'accordo - Esclusione - Verifica del contenuto della relazione del professionista - Verifica della coerenza logica delle argomentazioni - Sussistenza.
Qualora l'accordo ex art. 182-bis legge fall. costituisca un elemento essenziale di un più ampio piano di ristrutturazione del gruppo di imprese del quale fa parte la proponente, anche quest'ultimo documento dovrà essere depositato presso il registro delle imprese, specialmente nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione acquisti pienezza di significato solo nell'ambito del più generale piano aziendale. (fb)
Al fine di verificare che l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. assicuri il pagamento dei creditori estranei, il tribunale ha facoltà di richiedere all'imprenditore la documentazione che consenta di esprimere la valutazione in questione. (fb)

