accordi di ristrutturazione, Tribunale di Reggio Emilia


Tribunale di Reggio Emilia - Invalidità del trust funzionale all'applicazione dell'art. 10 l.f.

Data di riferimento: 
14/03/2011

Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011 - dott. Giovanni Fantidini

Non ogni trust é valido ed efficace in quanto tale, é indispensabile perciò esaminare l'atto costitutivo di trust per comprendere il programma negoziale che si è prefisso il disponente e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto, oltre che l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi obiettivi con istituti di diritto interno.

Nell'ipotesi di un trust liquidatorio avente lo scopo di realizzare uno "strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del miglio realizzo, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci", che non si accompagna a nessuna iniziativa di salvataggio di impresa in crisi, é necessario valutare quale sia il valore aggiunto di un trust siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione.

Nell'ipotesi in cui un trust abbia il dichiarato scopo di "agevolare il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o il risanamento dell'esposizione debitoria", ma non risultino in essere accordi o piani di risanamento (tanto meno ex art. 67 lettera d o ex art. 182 bis l.f.) e l'immediata estinzione della società denoti, al contrario, un intento di chiudere in fretta l'impresa (effetto opposto rispetto alle finalità di ristrutturazione e risanamento nel caso indicate dalla disponente) presumibilmente per far decorrere il prima possibile il termine annuale indicato dall'art. 10 l.f., detto trust non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente mancando sostanzialmente la volontà del disponente di istituire un trust.(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DD. 14.05.2007 - TRUST ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Data di riferimento: 
14/05/2007

Liquidazione di società in stato di crisi - Costituzione di beni in trust a favore dei creditori - Accordo di ristrutturazione ex art. 182 l.f. - Ammissibilità - Esecuzione promossa dai creditori sui beni costituiti in trust - Sospensione della procedura esecutiva - Fumus boni iuris - Sussistenza.

E' meritevole di tutela il trust con il quale il socio accomandatario di una società in accomandita semplice, al fine di favorire la liquidazione della società mediante un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis legge fall. e di prevenire quindi azioni giudiziarie e concorsuali, ha segregato i propri beni personali nominandosi trustee e gestendo e amministrando i beni nell'interesse dei creditori che hanno così assunto la qualità di beneficiari del trust. (Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva promossa da un creditore della società nei confronti del trustee in quanto intestatario dei beni costituiti in trust).

(Il provvedimento e le massime sono stati tratti dalla rivista giuridica http://www.ilcaso.it/ ).