Liquidazione dell'attivo


Corte di Cassazione - Sospensione dell'aggiudicazione e reclamo al giudice delegato.

Data di riferimento: 
19/10/2011

Corte di Cassazione, sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645
Pres. dott. Carnevale
Rel. dott. Zanichelli

La mancata fissazione di un termine entro il quale il curatore è abilitato a sospendere l'aggiudicazione in esito alla gara a fronte di un'offerta migliorativa, ai sensi dell'art. 107 co. 4 l.f., è compatibile con il diritto dell'aggiudicatario al trasferimento del bene; un'eventuale non giustificabile ritardo del curatore nel procedere al completamento delle operazioni di trasferimento del bene può essere oggetto di reclamo dell'aggiudicatario al giudice delegato, ai sensi dell'art. 36 l.f., previa scadenza del termine di una diffida a provvedere, configurandosi, in ipotesi, una violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede.

(dott.ssa Giulia Gabassi - riproduzione riservata)

Si veda anche in questo sito il provvedimento del Tribunale di Pordenone del 2.2.2010. 

Tribunale di Mantova - L'art. 47 2° comma l.f. e la vendita della casa abitata dal fallito.

Data di riferimento: 
09/02/2011

Tribunale di Mantova, 09 febbraio 2011 - Pres. Nora - Rel. Bettini.

L'art. 47, secondo comma, LF, il quale prevede che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta dall'uso abitativo del fallito e della sua famiglia fino alla liquidazione delle attività, va inteso nel senso che il fallito ha diritto di vivere nella propria casa di abitazione finché la stessa non venga posta in vendita nell'ambito delle operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare compiute dagli organi della procedura, ma non obbliga il curatore a vendere la casa per ultima, ossia solo all'esito della liquidazione di tutti gli altri beni compresi nell'attivo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

Tribunale di Chieti - Esercizio provvisorio - reclamo ex art. 36 l.f. - Liquidazione concorsuale ed interessi tutelati.

Data di riferimento: 
10/08/2010

Tribunale di Chieti, 10 agosto 2010 - Pres., est. Ceccarini.

Il reclamo previsto dall'art. 36 LF è un procedimento fortemente destrutturato, nel quale il curatore interviene personalmente a tutela della procedura e non a tutela di un interesse personale, che non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La possibilità per il curatore di partecipare al procedimento ex art. 36 LF senza l'assistenza del difensore si ricava chiaramente dal fatto che la norma in oggetto riserva la discussione sul reclamo al giudice delegato, la qual cosa non potrebbe accadere qualora si ritenesse necessaria l'assistenza del difensore in quanto la costituzione del curatore dovrebbe essere autorizzata dal giudice delegato, il quale ai sensi dell'art. 25 LF, comma 2, purtuttavia poi non potrebbe trattare il reclamo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nell'esercizio provvisorio dell'impresa esercente un'attività sanitaria per la quale sia richiesta l'autorizzazione regionale ed in presenza di accordo tra la Curatela fallimentare e la Regione interessata, è legittima la clausola contenuta nel regolamento di gara per la vendita o l'affitto dell'azienda della società fallita, che limita la partecipazione alla procedura competitiva alle sole imprese che siano già munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Perugia - Vendita fallimentare di azienda sportiva calcistica: modalità e condizioni.

Data di riferimento: 
31/05/2010

Tribunale di Perugia, 31 maggio 2010 - Est. Rana.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento - Provvedimento di autorizzazione alla vendita di Azienda sportiva calcistica - Modalità e condizioni - Conservazione del titolo sportivo.

(Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte di Cassazione – Concordato fallimentare e sospensione della vendita immobiliare dopo l’aggiudicazione.

Data di riferimento: 
19/04/2010

Corte di Cassazione, Sezione prima civile, 19 aprile 2010 n. 9292
Pres. Proto
Rel. Cultrera

La vendita fallimentare può essere sospesa nell'ipotesi in cui sia stata formulata, anche dopo l'aggiudicazione, ma prima dell'emissione del decreto di trasferimento, una proposta di concordato più vantaggiosa, per il ceto creditorio, dell'esaurimento della fase liquidatoria. (G.F. - riproduzione riservata)

(Il provvedimento é anche riportato nella rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 7/2010 con nota di commento di Francesco Tomasso).

Trib. Pordenone - Vendita fallimentare e revoca dell'assegnazione: presupposti ed applicabilità dell'art.107 co 4° l.f.

Data di riferimento: 
02/02/2010

Tribunale di Pordenone- 02.02.2010 - G.d. dott. Francesco Petrucco Toffolo

E' ammissibile l'acquisizione da parte del curatore fallimentare di un'offerta d'acquisto migliorativa, con conseguente sospensione della procedura di vendita ex art. 107 quarto comma l.f., anche nell'ipotesi in cui il pagamento del prezzo da parte del primo offerente sia avvenuto in data anteriore all'offerta migliorativa. (Riproduzione riservata Gabassi Francesco)

Si veda anche in questo sito: Corte di Cassazione, sez. I civile, 19 ottobre 2011 n. 21645.

Trib. di Roma - Programma di liquidazione - Poteri del giudice ed approvazione parziale del Comitato dei Creditori.

Data di riferimento: 
28/04/2009

Tribunale di Roma 28 aprile 2009 - Est. Di Marzio.

Fallimento - Programma di liquidazione - Disciplina introdotta dal d. lgs. 169/2007 - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori - Controllo di legalità e di conformità degli atti di attuazione - Valutazione di merito del giudice - Esclusione.

Fallimento - Programma di liquidazione - Approvazione parziale da parte del comitato dei creditori - Inammissibilità.

A seguito della modificazione introdotta dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter legge fallimentare non è più atto sottoposto all'approvazione del giudice delegato previo parere favorevole del comitato dei creditori, ma atto sottoposto alla approvazione esclusiva del comitato, mentre spettano al giudice la verifica della legalità della fattispecie ed il controllo di conformità dei singoli atti da attuarsi rispetto a quelli previsti nel programma di liquidazione, restando esclusa ogni valutazione da parte sua circa il merito del contenuto del programma. (mb)

Deve ritenersi che la legge non preveda la possibilità di una approvazione parziale del programma da parte del comitato dei creditori atteso che la ragione fondante l'istituto va rinvenuta nella esigenza di pianificazione dell'attività di recupero e di liquidazione onde sottrarla alla improvvisazione e alla occasionalità che, nel tempo, ne hanno compromesso tempestività e risultati, questione, questa, che investe il controllo di legalità della fattispecie rimesso al giudice. (mb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Trib. Vicenza - Diritto del debitore di abitare la casa fino alla vendita e pagamento di una cauzione.

Data di riferimento: 
13/03/2009

Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2009 - Est. Limitone.

Esecuzione forzata immobiliare - Diritto del debitore di abitare la propria casa fino alla vendita - Sussistenza - Diritto dei creditori di imporgli un canone fino al rilascio - Insussistenza.

I creditori non sono titolari di alcun diritto reale sul bene esecutato per quale il debitore sia tenuto a corrispondere un canone a loro favore per poter abitare la sua casa fino alla vendita ed al conseguente rilascio dell'immobile. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

PROVVEDIMENTO DEL G.D. DOTT.SSA MIMMA GRISAFI DD. 02.05.2008 - PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Data di riferimento: 
02/05/2008

Nell'ambito dello svolgimento del ruolo del Giudice Delegato di controllo del "corretto" svolgimento della procedura, rientra senza dubbio una funzione di "indirizzo" e di coordinamento, che si realizza anche suggerendo ai Curatori "prassi virtuose" uniformi che consentano di dare il massimo della trasparenza alle attività di liquidazione e gestione dei patrimoni fallimentari.

Non appare conforme a legge la previsione in astratto di una rinuncia "automatica" ad una serie indeterminata di crediti, individuati solo dal loro modesto importo, non solo perché "a rigore" ciò non rientra nel contenuto "tipico" del programma di liquidazione, come individuato dall'art 104 ter lf, ma altresì perché la valutazione in ordine alla "manifesta non convenienza" del recupero deve essere effettuata in concreto e non a priori sulla base del modesto valore del credito.

Circolare del tribunale di Milano del 07.10.2008 in relazione alle vendite immobiliari.

Il tribunale di Milano, con circolare del 7.10.2008, dà indicazioni ai curatori in relazione alle modalità di svolgimento delle vendite immobiliari.