Art. 107. - Modalita' delle vendite., Tribunale di Vicenza

Tribunale di Vicenza - Il curatore può sospendere ex art. 107 l.f. la vendita in totale discrezionalità fino al decreto di trasferimento in caso di offerta in aumento del 10%.

Tribunale Vicenza, 02 Novembre 2021. Est. Limitone.

Fallimento – Sospensione della vendita ex art. 107 l.fall. – Potere discrezionale del curatore fino al decreto di trasferimento –Offerta in aumento del 10% – Sufficienza

Il Curatore può sospendere la vendita fino al decreto di trasferimento se perviene un’offerta di almeno il 10% superiore rispetto alla precedente, senza dover chiedere pareri o autorizzazioni, senza osservare particolari formalità e in totale discrezionalità.

Data di riferimento: 
02/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]