riabilitazione


Trib.Roma - Conseguenze dell'abolizione del registro dei falliti e cancellazione della sentenza dal registro delle imprese.

Data di riferimento: 
16/09/2010

Tribunale di Roma, 16 settembre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

 Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Registro pubblico dei falliti - Abrogazione - Iscrizione - Impossibilità.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI RIABILITAZIONE

Data di riferimento: 
06/06/2008

Poiché il procedimento di riabilitazione é stato definitivamente abolito anche per le procedure pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare e non vi é comunque alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'ottenimento di una tale pronunzia, la domanda di riabilitazione va respinta in quanto inammissibile.  

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - RIABILITAZIONE ED INCAPACITA' PERSONALI DEL FALLITO

Data di riferimento: 
28/04/2008

Poiché la Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2008, depositata il 13 marzo 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.142 l.f. (ante novella) nella parte in cui statuiva che le incapacità personali derivate all'imprenditore dalla sua dichiarazione di fallimento, cessassero con la concessione della riabilitazione, anziché dalla data della definitività del decreto di chiusura del fallimento, non é più possibile radicare il procedimento di riabilitazione, disciplinato dal (vecchio) articolo 144 l.f., per ottenere, con sentenza costitutiva, la cessazione degli effetti personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento, in quanto questa cessazione deriva automaticamente dalla data e per effetto della definitività del decreto di chiusura della procedura. Ciò però non fa venir meno l'interesse dell'ex fallito ad ottenere una sentenza dichiarativa della cessazione di tali effetti, che costituisca titolo per ottenere a) la cancellazione del suo nome dal registro previsto dal vecchio art. 50 l.f. e dal casellario; b) l'iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese (vecchio art. 142 l.f.); c) l'estinzione del reato di bancarotta semplice e, se vi é condanna, la cessazione dell'esecuzione e degli effetti dello stesso reato (art. 241 l.f.) Sentenza tratta dal sito del Tribunale di Milano:http://fallimentimilano.tribunali.aiser.net/portaletribunali/

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - ABROGAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIABILITAZIONE

Data di riferimento: 
08/11/2006

La procedura di riabilitazione deve ritenersi definitivamente abrogata anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06, (pur in assenza di una dichiarazione espressa del d.lgs. n. 5/06), non solo per il venir meno degli aspetti sanzionatori prima esaminati, che devono necessariamente essere applicati a tutti i soggetti falliti, ma anche perché agli artt. 142-145 vecchio testo della legge fallimentare, non può certamente essere applicato il principio dell'ultrattività sancito dall'art. 150 della disciplina transitoria, che attiene ai soli procedimenti di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che vanno definiti secondo la legge anteriore e non alla procedura di riabilitazione (ivi non menzionata) e attinente a procedure concorsuali necessariamente già definite e quindi non rientranti nell'ambito dell'art. 150.