reclamo-art.18


Corte di Cassazione - Estensione del fallimento al socio accomandante - Presupposti

Data di riferimento: 
03/06/2010

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010.
Presidente U.R. Panebianco
Relatore A. Nappi

Il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce un atto di gestione della società e pertanto non comporta l'assunzione di responsabilità illimitata dell'accomandante prevista dall'art. 2320 l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Quando la dichiarazione di fallimento abbia avuto come presupposto la qualità di socio di una determinata società di persone, viola il principio del rispetto del contraddittorio, stabilito nell'art. 15 l.f., la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione con la quale venga riconosciuta al fallito la qualità di imprenditore individuale. (G.F. - Riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Lecce - Estensione del fallimento ai soci non occulti, termine annuale e legittimazione del curatore.

Data di riferimento: 
03/03/2010

Corte d'Appello di Lecce, 3 marzo 2010 - Pres. Romano - Est. Lucia Esposito.Segnalazione del Prof. Avv. Vincenzo Farina

Società di persone - Giudizio per dichiarazione di fallimento - Contemporanea pendenza del giudizio per dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili - Litispendenza - Esclusione - Diversità degli elementi identificativi dell'azione.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Audizione del debitore - Attività delegabile al giudice relatore - Legittimità.

Dichiarazione di fallimento della società di persone - Successiva estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non occulti - Legittimazione attiva del curatore - Sussistenza.

Estensione del fallimento al socio non occulto illimitatamente responsabile di società di persone - Dichiarazione successiva al fallimento della società - Decorrenza del termine annuale dal fallimento della società - Preclusione - Sussistenza.

Tra il giudizio per dichiarazione di fallimento della società e quello per l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non vi è alcun rapporto di litispendenza diversi essendo gli elementi identificativi dell'azione quali le parti (la società nel primo, i soci nell'altro), il petitum (il fallimento della società a fronte del fallimento dei soci) nonchè la causa petendi (l'insolvenza e le altre condizioni richieste per il fallimento della società nell'un caso e le condizioni per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile nell'altro). (fb) (riproduzione riservata)

C.Appello Salerno-Fallimento del socio occulto,reclamo,intervento di terzi,testimonianza dei soci ed elementi indiziari

Data di riferimento: 
29/04/2010

Corte d'Appello di Salerno, 29 aprile 2010 - Pres. Bartoli - Est. De Stefano.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese

Fallimento - Sentenza di fallimento - Reclamo - Intervento di terzi - Intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio di primo grado - Esclusione.

Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Testimonianza degli altri soci - Irrilevanza.

Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Elementi indicativi della partecipazione alla società - Compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Trattative con i terzi - Rilevanza.

Nel procedimento di reclamo alla sentenza di fallimento non è ammesso l'intervento di chi non è stato parte del giudizio di primo grado. (fb) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del giudizio per l'estensione del fallimento al socio occulto di società di persone non debbono essere tenute in considerazione le dichiarazioni rese dagli altri soci, i quali se non incapaci a testimoniare, sono comunque fortemente interessati all'esito del giudizio. (fb) (riproduzione riservata)

Se, da una parte, ai fini dell'estensione del fallimento al socio occulto, non sono determinanti elementi quali la prestazione di una fideiussione in una solo circostanza, l'indicazione del nome sui biglietti da visita della società e la qualifica, in una sola occasione, di direttore commerciale della società, sono invece particolarmente indicativi, ai fini che interessano, l'attività di gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della società e di trattativa con i terzi in ordine a questioni di rilevante interesse economico. (fb) (riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Reclamo contro la sentenza di fallimento in estensione del socio e litisconsorzio dei creditori istanti.

Data di riferimento: 
24/03/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 24 marzo 2010, n. 7152 - Pres. Vitrone - Rel. Ragonesi.

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Estensione al socio illimitatamente responsabile - Reclamo - Litisconsorzio necessario dei creditori istanti - Sussistenza.

I creditori istanti per il primo fallimento assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Napoli - Fallimento in estensione, forma dell'impugnazione e diritto transitorio.

Data di riferimento: 
21/04/2010

Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Pres. Di Nosse - Est. Campese.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita prima della riforma - Questione di diritto transitorio - Scelta del mezzo di impugnazione - Applicazione della nuova normativa.

La sentenza di fallimento pronunciata in data successiva alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5/2006 e che abbia ad oggetto l'estensione del fallimento al socio di società dichiarata fallita in data precedente alla citata riforma, deve essere resa con la forma ed il contenuto previsti dalla nuova normativa, la quale ne regolerà, pertanto, anche la fase dell'impugnazione. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Corte di Cassazione - Appello della sentenza di fallimento e partecipazione del pubblico ministero.

Data di riferimento: 
04/09/2009

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 4 settembre 2009, n. 19214 - Pres. Proto - Rel. Piccininni.

Fallimento - Sentenza dichiarativa di fallimento - Appello - Notificazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale - Necessità - Costituzione in giudizio - Legittimazione del P.G. - Sussistenza - Conseguenze - Costituzione in appello del procuratore della Repubblica - Nullità della sentenza di appello - Esclusione - Nullità della costituzione del P.M. - Configurabilità - Legittimazione dell'appellante a far valere il vizio - Esclusione.

L'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al quale spetta la legittimazione all'impugnazione, in qualità di ufficio del P.M. funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mentre l'esercizio delle funzioni di P.M. nel giudizio di appello spetta al P.G., ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 12 del 1941. Peraltro, la costituzione in appello del procuratore della Repubblica, in luogo del P.G., non determina la nullità della sentenza di secondo grado, ma soltanto la nullità della costituzione del P.M., della quale può dolersi esclusivamente il soggetto che avrebbe dovuto presenziare al giudizio, con la conseguente carenza di interesse dell'appellante a far valere il predetto vizio. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Impugnazione di sentenza di fallimento e termine per la costituzione del curatore.

Data di riferimento: 
05/06/2009

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 5 giugno 2009, n. 12986 - Pres. Proto - Rel. Nappi.

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Reclamo - Giudizio avanti alla corte d'appello ex art. 18 legge fall. - Costituzione della parte resistente - Termine - Perentorietà - Sussistenza - Omesso rispetto - Conseguenze - Diritto di intervenire nel procedimento - Configurabilità - Limiti.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'art. 18 legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (nella specie, la resistente curatela fallimentare) è perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Impugnazione della sentenza di fallimento e sospensione feriale dei termini.

Data di riferimento: 
16/09/2009

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 16 settembre 2009, n. 19978 - Pres. Vitrone - Rel. Bernabai.

Fallimento - Cause relative alla dichiarazione e revoca del fallimento - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Riferibilità anche al termine ex art. 327 cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, rende inapplicabile detta sospensione anche al termine annuale per l'impugnazione della sentenza: la diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento nè una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello "status" di fallito, palesemente urgenti, ed alla più che congrua durata del termine di cui art. 327 cod. proc. civ.. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO ACCOMANDANTE

Data di riferimento: 
13/06/2007

Vi sono i presupposti di legge per l'estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante, quale socio accomandatario di fatto, quando dall'istruttoria prefallimentare emerga che questi si è sistematicamente ingerito nell'amministrazione della società.

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