reclamo-art.18


Corte d’Appello di Trieste – Presupposti del fallimento della società in liquidazione.

Data di riferimento: 
12/04/2011

Corte d'Appello di Trieste, 12.04.2011 - dott. Vincenzo Colarieti (presidente), dott. Francesca Mulloni (consigliere), dott. Claudio Cerroni (consigliere rel.)

Il socio di una società di capitali ha legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione della generica ed ampia dizione dell'art. 18 l. fall. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Contraddittori necessari nel procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono soltanto il curatore e il creditore istante, e non il fallito, ferma la facoltà per quest'ultimo di intervenire nel procedimento. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Nel caso di società in liquidazione, ai fini dell'insolvenza deve essere considerata l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, anziché la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una holding, la dichiarazione di fallimento delle società partecipate, avverso la quale non sia stato proposto reclamo, rende certa la loro insolvenza, con i conseguenti riflessi sul valore delle voci attive del patrimonio della holding rappresentate dalle partecipazioni nelle suddette società e dai crediti verso le medesime. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d’appello di Salerno – Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

Data di riferimento: 
26/11/2010

Corte d'appello di Salerno, 26 novembre 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.

La riforma alla legge fallimentare apportata dal d. lgs. 169/2007, con il passaggio dall'appello al reclamo della sentenza dichiarativa di fallimento, non ha mutato la natura impugnatoria del giudizio, il quale, anche se instaurato con il reclamo, ha per oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti del fallimento, l'insussistenza di fatti impeditivi e di vizi procedurali e, di conseguenza, la conferma o la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la previsione del novellato art. 18 LF, che ammette mezzi di prova d'ufficio, deve inquadrarsi pur sempre nel principio dispositivo e nell'onere quanto meno di allegazione dei fatti, tanto più nelle ipotesi in cui si tratti di fatti non nuovi. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento il diritto di difesa del fallendo può essere garantito anche con modalità differenti da quelle ordinarie, in ragione della natura sommaria e camerale del procedimento e delle esigenze di celerità e speditezza che sono alla base della peculiare disciplina fallimentare, ferma la necessità inderogabile, in quanto imposta dal rispetto della garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., che il fallendo sia effettivamente informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Napoli - Reclamo ex art. 18 L.F. - Regole applicabili - Fallimento e sospensione dei termini ex L.44/99

Data di riferimento: 
22/07/2010

Corte d'Appello di Napoli, 22 luglio 2010 - Pres. Frallicciardi - Est. Rosa Pezzullo.

Al procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, regolato dalle norme di cui all'articolo 739 c.p.c. e definito con sentenza a norma dell'articolo 18, comma 10° della Legge Fallimentare, devono ritenersi applicabili in via analogica tutte le norme che assicurano il rispetto del contraddittorio, l'utile esercizio del diritto di difesa, nonché le previsioni di cui all'articolo 164 c.p.c. e di cui all'articolo 348 c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, se la parte reclamante non compare alla prima udienza il Collegio rinvia la causa a una prossima udienza ai sensi dell'articolo 348, 2° comma c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)

La sospensione dei termini prevista dall'articolo 20 della Legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non si applica alla procedura prefallimentare (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Estensione del fallimento al socio accomandante - Presupposti

Data di riferimento: 
03/06/2010

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010.
Presidente U.R. Panebianco
Relatore A. Nappi

Il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce un atto di gestione della società e pertanto non comporta l'assunzione di responsabilità illimitata dell'accomandante prevista dall'art. 2320 l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Quando la dichiarazione di fallimento abbia avuto come presupposto la qualità di socio di una determinata società di persone, viola il principio del rispetto del contraddittorio, stabilito nell'art. 15 l.f., la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione con la quale venga riconosciuta al fallito la qualità di imprenditore individuale. (G.F. - Riproduzione riservata).

C.Appello Salerno-Fallimento del socio occulto,reclamo,intervento di terzi,testimonianza dei soci ed elementi indiziari

Data di riferimento: 
29/04/2010

Corte d'Appello di Salerno, 29 aprile 2010 - Pres. Bartoli - Est. De Stefano.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese

Fallimento - Sentenza di fallimento - Reclamo - Intervento di terzi - Intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio di primo grado - Esclusione.

Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Testimonianza degli altri soci - Irrilevanza.

Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Elementi indicativi della partecipazione alla società - Compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Trattative con i terzi - Rilevanza.

Nel procedimento di reclamo alla sentenza di fallimento non è ammesso l'intervento di chi non è stato parte del giudizio di primo grado. (fb) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del giudizio per l'estensione del fallimento al socio occulto di società di persone non debbono essere tenute in considerazione le dichiarazioni rese dagli altri soci, i quali se non incapaci a testimoniare, sono comunque fortemente interessati all'esito del giudizio. (fb) (riproduzione riservata)

Se, da una parte, ai fini dell'estensione del fallimento al socio occulto, non sono determinanti elementi quali la prestazione di una fideiussione in una solo circostanza, l'indicazione del nome sui biglietti da visita della società e la qualifica, in una sola occasione, di direttore commerciale della società, sono invece particolarmente indicativi, ai fini che interessano, l'attività di gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della società e di trattativa con i terzi in ordine a questioni di rilevante interesse economico. (fb) (riproduzione riservata)

Tribunale di Napoli - Fallimento in estensione, forma dell'impugnazione e diritto transitorio.

Data di riferimento: 
21/04/2010

Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Pres. Di Nosse - Est. Campese.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita prima della riforma - Questione di diritto transitorio - Scelta del mezzo di impugnazione - Applicazione della nuova normativa.

La sentenza di fallimento pronunciata in data successiva alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5/2006 e che abbia ad oggetto l'estensione del fallimento al socio di società dichiarata fallita in data precedente alla citata riforma, deve essere resa con la forma ed il contenuto previsti dalla nuova normativa, la quale ne regolerà, pertanto, anche la fase dell'impugnazione. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Corte di Cassazione - Reclamo contro la sentenza di fallimento in estensione del socio e litisconsorzio dei creditori istanti.

Data di riferimento: 
24/03/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 24 marzo 2010, n. 7152 - Pres. Vitrone - Rel. Ragonesi.

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Estensione al socio illimitatamente responsabile - Reclamo - Litisconsorzio necessario dei creditori istanti - Sussistenza.

I creditori istanti per il primo fallimento assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Lecce - Estensione del fallimento ai soci non occulti, termine annuale e legittimazione del curatore.

Data di riferimento: 
03/03/2010

Corte d'Appello di Lecce, 3 marzo 2010 - Pres. Romano - Est. Lucia Esposito.Segnalazione del Prof. Avv. Vincenzo Farina

Società di persone - Giudizio per dichiarazione di fallimento - Contemporanea pendenza del giudizio per dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili - Litispendenza - Esclusione - Diversità degli elementi identificativi dell'azione.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Audizione del debitore - Attività delegabile al giudice relatore - Legittimità.

Dichiarazione di fallimento della società di persone - Successiva estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non occulti - Legittimazione attiva del curatore - Sussistenza.

Estensione del fallimento al socio non occulto illimitatamente responsabile di società di persone - Dichiarazione successiva al fallimento della società - Decorrenza del termine annuale dal fallimento della società - Preclusione - Sussistenza.

Tra il giudizio per dichiarazione di fallimento della società e quello per l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non vi è alcun rapporto di litispendenza diversi essendo gli elementi identificativi dell'azione quali le parti (la società nel primo, i soci nell'altro), il petitum (il fallimento della società a fronte del fallimento dei soci) nonchè la causa petendi (l'insolvenza e le altre condizioni richieste per il fallimento della società nell'un caso e le condizioni per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile nell'altro). (fb) (riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Salerno – Effetto devolutivo nel reclamo ex art. 18 LF

Data di riferimento: 
24/02/2010

Corte d'Appello di Salerno, 24 febbraio 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.

Nonostante la relazione al d.lgs. 169/2007 sostenga l'effetto pienamente devolutivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 LF novellato), si deve ritenere di non poter procedere su iniziativa d'ufficio al riesame dei presupposti del fallimento non oggetto di censura, nemmeno se essi sono proposti, alla stregua di deduzioni, anziché dal reclamante, dal reclamato, e che, quindi, non potranno essere presi in esame perché mai criticati e posti in discussione dal reclamante. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La previsione dell'istruttoria prefallimentare quale processo di parti e la previsione di specifici requisiti del contenuto del reclamo ex art. 18 LF deve far ritenere che il reclamo avverso la sentenza di fallimento, pur non essendo assimilabile ad atto di appello, escluda un effetto devolutivo pieno, gravando quanto meno sulla parte l'onere di allegazione dei fatti, l'indicazione di motivi precisi e di fonti di prova, rispetto ai quali il secondo giudice comunque manterrebbe "libertà di manovra", sia cognitiva ed istruttoria che decisionale, pur dovendo valutarsi l'esigenza della speditezza del giudizio. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Impugnazione della sentenza di fallimento e sospensione feriale dei termini.

Data di riferimento: 
16/09/2009

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 16 settembre 2009, n. 19978 - Pres. Vitrone - Rel. Bernabai.

Fallimento - Cause relative alla dichiarazione e revoca del fallimento - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Riferibilità anche al termine ex art. 327 cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, rende inapplicabile detta sospensione anche al termine annuale per l'impugnazione della sentenza: la diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento nè una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello "status" di fallito, palesemente urgenti, ed alla più che congrua durata del termine di cui art. 327 cod. proc. civ.. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)