istruttoria prefallimentare


Tribunale di Udine – Criteri di valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento.

Data di riferimento: 
13/01/2012

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI Presidente; dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice; dott. Mimma GRISAFI Giudice rel.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, tra cui quello relativo all'ammontare dell'attivo patrimoniale" degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, appare conforme alla "ratio" della legge, che li ha introdotti in funzione di una valutazione della dimensione dell'impresa, operare una verifica che tenga conto dell'effettivo "attivo patrimoniale" quale espressione della reale dimensione dell'impresa stessa; tale accertamento pertanto, per poter rispecchiare la realtà di un'impresa, deve poter prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione di bilanci ogni qual volta la loro rigorosa applicazione possa comportare una divergenza tra il dato "formale" contabile, e la realtà economica dell'impresa. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Benevento - Ordine cautelare ex art. 15 l.f. in pendenza di dichiarazione di fallimento e concordato preventivo.

Data di riferimento: 
01/12/2011

Tribunale Benevento, 01 dicembre 2011 - - Pres., est. Monteleone.

Ricorso per fallimento - Contemporanea pendenza di domanda di concordato preventivo - Provvedimenti cautelari - Ordine di deposito sul libretto vincolato all'ordine del tribunale fallimentare di somme dovute al fallito.

Segnalazione dell'Avv. Prof Francesco Fimmanò

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Trib. di Roma - Giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea.

Data di riferimento: 
21/11/2011

Tribunale Roma, 21 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Luisa De Rosa.

Impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea - Dichiarazione di fallimento - Individuazione del giudice competente a centro d'interessi principali del debitore - Presunzione di coincidenza con la sede statutaria.

Società irregolare tra persone fisiche e persone giuridiche - Configurabilità - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Sintomi rivelatori.

Società - Responsabilità verso i creditori per attività di direzione e coordinamento - Ravvisabilità in capo a persona fisica - Ammissibilità - Fenomeni di gruppo ulteriori rispetto a quelli di controllo azionario e contrattuale - Sussistenza.

L'individuazione del giudice fornito di giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea deve essere operata sulla base delle disposizioni dettate dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346, in base al quale sarà competente il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi coincida con la sede statutaria ossia con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tribunale di Gorizia – Fondazioni e condizioni di fallibilità

Data di riferimento: 
17/11/2011

Tribunale di Gorizia, 17 novembre 2011 - Dott. NICOLA RUSSO - Presidente - Dott. CHIARA CAMPAGNER - Giudice - Dott. MICOL SABINO - Giudice relatore.

L'art. 1 l. fall. dispone l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale; laddove pertanto l'attività svolta da una fondazione si qualifichi come attività imprenditoriale commerciale, il cui elemento caratterizzante è costituito non tanto dallo scopo di lucro, che ben può mancare, ma dalla economicità dei criteri di conduzione dell'impresa, ossia dalla gestione della medesima con modalità idonee a reintegrare i costi attraverso i ricavi nel lungo periodo, tendendo al pareggio di bilancio, si applicherà lo statuto dell'imprenditore commerciale, con conseguente assoggettabilità della stessa fondazione a fallimento. Tale situazione si verificherà altresì nell'ipotesi in cui l'ente si avvalga per lo svolgimento dell'attività economica di un soggetto diverso, ad esempio una società le cui azioni siano in tutto o in parte detenute dal primo, sempre che la fondazione possa qualificarsi come holding e, in quanto a capo del gruppo societario, non si limiti alla gestione conservativa dei pacchetti di controllo, ma indirizzi coordini e finanzi in modo sistematico le attività delle società partecipate, non limitandosi pertanto al mero esercizio della qualità di socio. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Bassano del Grappa - Revoca del concordato e presupposti della richiesta di fallimento del pubblico ministero.

Data di riferimento: 
07/10/2011

Tribunale Bassano del Grappa, 07 ottobre 2011 - Pres. Gatto - Rel. Margherita Brunello.

Concordato preventivo - Revoca dell'ammissione - Richiesta di fallimento del pubblico ministero - Sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 6 e 7 l.f. - Esclusione.

La facoltà, prevista dall'articolo 173, legge fallimentare, per il pubblico ministero di chiedere il fallimento nell'ambito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo è autonoma e distinta dall'atto d'impulso previsto dagli articoli 6 e 7 della medesima legge e prescinde dalla sussistenza dei requisiti da dette norme richiesti. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Fantin

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

App. Milano - Dichiarazione di fallimento ad istanza del PM e violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice.

Data di riferimento: 
07/10/2011

Appello Milano, 07 ottobre 2011 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Principi di terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare - Violazione.

L'esigenza di assicurare la terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare, emergente dalla lettura costituzionalmente orientata (articolo 111 Cost.) degli articoli 6 e 7, legge fallimentare, porta ad escludere che l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare. Qualora, infatti, la segnalazione al pubblico ministero promani dallo stesso tribunale fallimentare, acquisita in esito all'istruttoria prefallimentare conclusasi con un non luogo provvedere per desistenza del creditore ricorrente, detta iniziativa è evidentemente frutto di una valutazione discrezionale del tribunale a seguito della quale il pubblico ministero svolge un ruolo di impulso meramente formale, in quanto trasmette al tribunale fallimentare un dato (l'insolvenza dell'imprenditore) che il tribunale ha già ben conosciuto e conosce. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata. Vedasi nella stessa rivista la nota di Franco Benassi)

Corte Appello Venezia - Revoca del concordato ex articolo 173 LF, dichiarazione di fallimento e ricorso per cassazione. -

Data di riferimento: 
30/08/2011

Appello Venezia, 30 agosto 2011 - Pres. Modena - Est. Federico.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 LF - Pronuncia della sentenza di fallimento - Necessità.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 LF - Unicità e non frazionabilità del procedimento.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 LF - Provvedimento di revoca e omessa pronuncia di fallimento - Reclamabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost..

Dal tenore dell'art. 173, comma 2, legge fallimentare, emerge chiaramente che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, e se ne sussistono i presupposti processuali e sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti processuali, in quanto l'accertamento del tribunale e correlativamente l'ambito di difesa del debitore, attengono ad una fattispecie complessa nella quale uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è la revocabilità dell'ammissione al concordato. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata)

Il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento è unico, non frazionabile in autonomi sub-procedimenti di cui peraltro non si avverte la necessità, stante la complementarietà delle questioni trattate e la possibilità per la debitrice di difendersi compiutamente nell'ambito del procedimento prefallimentare. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata)

Qualora il tribunale, provveda alla revoca del concordato senza contestualmente dichiarare il fallimento, il decreto non sarà autonomamente reclamabile ma impugnabile mediante il ricorso per Cassazione di cui all'articolo 111 Cost.. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Fantin

Tribunale di Venezia - Amministrazione straordinaria, provvedimenti cautelari conservativi e inibitoria alle banche.

Data di riferimento: 
02/08/2011

Tribunale Venezia, 02 agosto 2011 - Pres. Toppan - Est. Fidanzia.

Amministrazione straordinaria - Provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa ex articolo 15, comma 8, L.F. - Ammissibilità.

Provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa ex articolo 15, comma 8, L.F. - Tutela della par condicio creditorum - Tutela del programma di risanamento dell'azienda - Inibitoria agli istituti bancari di trattenere le somme affluite o affluende sui conti correnti dell'impresa - Autorizzazione all'utilizzo di dette somme per la continuazione dell'attività - Ammissibilità.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata unitamente alla necessità di evitare una disparità di trattamento tra due fattispecie del tutto simili, consente di ritenere applicabile l'istituto di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge fallimentare anche alla procedura di amministrazione straordinaria, alla quale è connaturata la prospettiva di risanamento e conservazione dei valori aziendali che ha ispirato la recente riforma della legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Corte d’Appello Trieste – Abbreviazione d'ufficio dei termini ex art. 15 l.f. - Rapporti fra l’art. 2495 c.c. e l’art. 10 l.f.

Data di riferimento: 
27/07/2011

Corte d'Appello di Trieste, 27 luglio 2011 - Presidente dott. Oliviero Drigani, consigliere dott. Vincenzo Colarieti, consigliere rel. dott. Francesca Mulloni.

Il presidente del Tribunale può dichiarare anche d'ufficio l'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f., in quanto sussiste un interesse pubblicistico alla regolamentazione della scansione dei tempi dell'istruttoria prefallimentare. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

L'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f. è pacificamente giustificata dall'imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 l. f. , cui consegue la preclusione della possibilità per i creditori di far accertare l'insolvenza del debitore. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

In deroga al disposto di cui all'art. 2495 c.c. - la cui novella è antecedente alla sostituzione dell'art. 10 l. f. da parte del D. L.vo 5/2006 - la società, dopo la cancellazione e fino al decorso di un anno dalla stessa, conserva la personalità giuridica limitatamente al procedimento per la dichiarazione di fallimento, non assumendo la cancellazione a tali fini valore costitutivo ma dichiarativo. Regolare pertanto appare la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione effettuata entro l'anno dalla cessazione presso l'ultima sede della società risultante dal certificato camerale. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Milano - Trasferimento di sede dell'impresa all'estero e i criteri di individuazione della giurisdizione italiana.

Data di riferimento: 
26/07/2011

Tribunale Milano, 26 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.

Dichiarazione di fallimento - Competenza - Sede legale dell'impresa - Coincidenza con il centro degli interessi principali del debitore - Presunzione juris tantum - Giudizio comparativo con interessi contrapposti di altri soggetti a sede dell'attività economica - Coincidenza con il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione dell'impresa.

Al fine di individuare la giurisdizione, la coincidenza tra la sede legale dell'impresa ed il centro degli interessi principali del debitore, di cui all'articolo 3 del regolamento UE n. 1346/2000, rappresenta soltanto una presunzione juris tantum, posto che, ai fini del giudizio comparativo, per la localizzazione degli interessi prevalenti del debitore, vanno tenuti in considerazione anche gli interessi contrapposti distinti di altri soggetti; si deve pertanto ritenere che il criterio della "sede dell'attività economica" coincida con quello della sede direttiva e amministrativa della società, vale a dire con il "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale" e nel quale sono svolte "le funzioni di amministratore centrale" (Corte di giustizia, 28 giugno 2007, causa C-73/06). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).