istruttoria-art.15


Corte App.Torino - Conc.prev.,presentazione di nuova proposta ed unicità della procedura.Contenuto relazione del professionista

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Concordato preventivo - Presentazione di nuova ed autonoma proposta - Rinuncia alla proposta già pendente - Nuova audizione dell'imprenditore - Esclusione - Unicità della procedura e della valutazione dello stato di insolvenza - Sussistenza.

Concordato preventivo - Procedimento - Inammissibilità della proposta - Dichiarazione di fallimento - Diritto alla difesa del debitore - Nuova convocazione - Esclusione.

Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista - Fattibilità del piano - Ambito ed estensione del giudizio del tribunale.

Allorché sia già pendente una procedura di concordato non è configurabile un'autonoma domanda successiva che dia luogo ad una nuova e separata procedura che riprenda dal suo inizio con l'audizione del debitore. Con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può, infatti, che essere unico e unica, dunque, la relativa procedura e il suo esito. Deve pertanto escludersi che ove il debitore ammesso al concordato preventivo presenti eventuali proposte di concordato modificative di quella originaria, il tribunale sia tenuto a disporre una nuova audizione dell'imprenditore medesimo. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che il tribunale non fosse tenuto a convocare nuovamente il debitore che aveva presentato una nuova domanda di concordato preventivo rinunciando espressamente alla domanda precedentemente proposta ed ancora pendente). (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Torino - Soc. di persone, trasformazione eterogenea ed applicazione dei casi previsti dall'art. 2500 septies.

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Laura Caramello.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Società di persone - Trasformazione cd. eterogenea - Trasformazione in impresa individuale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie previste dall'art. 2500speties cod. civ. - Interpretazione analogica - Esclusione.

La trasformazione eterogenea introdotta con la riforma del diritto societario, la quale consente la trasformazione di società di capitali in enti diversi e viceversa, è attuabile esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 2500 septies, codice civile, ipotesi che non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie. Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un'impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Brescia - Stato di insolvenza, rilevanza dei dati dell'attivo e del passivo patrimoniale.

Data di riferimento: 
09/07/2010

Corte d'Appello di Brescia, 9 luglio 2010 - Est. Pianta.

Appello - Vizio di motivazione della sentenza di primo grado - Casi di rimessione al primo giudice - Tassatività - Sentenza di fallimento - Motivazione concisa rispondente al modello indicato dal legislatore - Disamina di tutti presupposti necessari alla dichiarazione di fallimento.

Fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Raffronto tra attivo e passivo patrimoniale dell'impresa - Sbilancio negativo - Capacità di soddisfare ugualmente le proprie obbligazioni - Eccedenza di attivo e beni di difficile liquidazione - Presupposto dell'insolvenza - Sussistenza.

Fallimento - Accertamento dell'insolvenza - Obbligazioni rilevanti ai fini della pronuncia di fallimento - Crediti contestati - Cognizione in via incidentale delle relative obbligazioni - Ammissibilità.

Premesso che ove il giudice dell'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito è non può rimetterla al primo giudice - essendo le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'articolo 354, codice di procedura civile riferite solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice - non può ritenersi carente di motivazione la sentenza che, sia pure con quell'esposizione concisa che costituisce il modello cui si ispirano i più recenti interventi del legislatore in tema di processo civile, abbia adeguatamente chiarito sotto quali profili andava riconosciuta la sussistenza dei presupposti tutti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Napoli - Procedimento per dichiarazione di fallimento e sospensione cautelare degli amministratori.

Data di riferimento: 
31/03/2010

Corte d'Appello di Napoli, 31 marzo 2010 - Pres. Frallicciardi - Rel. Celentano - Pastificio Carmine Russo S.p.a., Reclamante - Fallimento Pastificio Carmine Russo S.p.a., Resistente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa - Revoca degli amministratori di società - Effetti e contenuto del provvedimento - Reclamo avverso la sentenza di fallimento.

Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Ufficio territorialmente competente per l'iscrizione - Sede effettiva.

Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Pluralità di sedi - Sede effettiva - Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese - Non opponibilità a terzi.

Fallimento - Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Condanna alle spese di giudizio - Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali.

La revoca disposta in via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della società reclamante - compreso il presidente del consiglio d'amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale - possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento impugnata. (gc) (riproduzione riservata)

Trib. Ascoli Piceno - Ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale competente e nuova dichiarazione di fallimento.

Data di riferimento: 
02/07/2010

Tribunale di Ascoli Piceno, 2 luglio 2010 - Est. Agostini.
Segnalazione degli Avv.ti Luca Bertozzi e Wanner Gatta

Dichiarazione di fallimento - Fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale competente - Nuova dichiarazione di fallimento - Indicazione degli atti fatti salvi.

Ove venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che per primo ha dichiarato il fallimento, qualora gli atti della procedura vengano trasmessi con notevole ritardo al tribunale competente, quest'ultimo, anziché limitarsi a disporre la prosecuzione della procedura fallimentare, potrà pronunciare una nuova sentenza di fallimento, indicando gli atti compiuti nell'ambito della prima procedura che dovranno essere fatti salvi. (Nel caso di specie, gli atti erano stati trasmessi al tribunale competente con un ritardo di oltre otto mesi). (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Trib. Bologna - Provvedimento cautelare prefallimentare e custode giudiziario per gli atti di straordinaria amministrazione.

Data di riferimento: 
18/05/2010

Tribunale di Bologna, 10 maggio 2010 - Est. Guernelli.
Segnalazione dell'Avv. Luca Bertozzi

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Nomina di custode giudiziario cui sottoporre le decisioni a carattere straordinario - Fumus boni juris - Fattispecie.

Nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, il tribunale può provvedere alla nomina di un custode giudiziario dell'impresa da affiancare all'amministratore della medesima ed al quale dovranno essere sottoposte tutte le decisioni di straordinaria amministrazione sino alla conclusione del procedimento per dichiarazione di fallimento. (Nel caso di specie, il tribunale ha ravvisato la presenza del fumus boni juris negli atti a carattere distrattivo posti in dal legale rappresentante nell'ambito di altra procedura fallimentare). (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Trib.Catania - Società a partecipazione pubblica per la raccolta dei rifiuti, servizio pubblico essenziale e fallimento.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Tribunale di Catania, 26 marzo 2010 - Pres. Cardaci - Rel. Cariolo.
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

Ente pubblico - Società per azioni esercente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Partecipazione esclusiva di enti pubblici con poteri di imposizione e riscossione - Disciplina del fallimento del concordato preventivo - Esclusione.

Società per azioni in mano pubblica - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quali attività necessaria all'ente territoriale - Soddisfacimento di bisogni collettivi - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo - Esclusione.

E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici. (lds) (riproduzione riservata)

E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni in mano pubblica esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "necessaria" all'ente territoriale, in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi. (lds) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Napoli - Vittime dell'usura ed oggetto della sospensione dei termini di pagamento.

Data di riferimento: 
09/12/2009

Corte d'Appello di Napoli, 9 dicembre 2009 - Pres. Dacomo - Rel. Celentano.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere - Esclusione.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione dei termini per i pagamenti da parte dei beneficiari - Debiti pecuniari - Applicabilità.

La moratoria prevista dagli artt. 3, 4, 6, 8 e 20, I° comma, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non riguarda la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai "ratei dei mutui bancari e ipotecari", espressamente considerati dal primo comma. (gc) (riproduzione riservata)

La sospensione prevista dal terzo comma dell' art. 20 della legge n. 44 del 1999 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) riguarda anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Patti - S.p.A. per la raccolta dei rifiuti urbani, G.Lgs.n.22/97, utilizzo di risorse pubbliche e fallimento.

Data di riferimento: 
06/03/2009

Tribunale di Patti, 6 marzo 2009 - Pres. Lanza - Rel. Saija.

Società per azioni a totale partecipazione pubblica - Osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97 - Utilizzo di risorse pubbliche - Soggezione alle norme sull'evidenza pubblica - Disciplina del fallimento - Applicazione - Esclusione.

E' qualificabile ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici, e ciò non già su base volontaristica, ma in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97, che per di più utilizzi risorse pubbliche e sia soggetta alle norme sull'evidenza pubblica. (lds) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Estensione del fallimento al socio accomandante - Presupposti

Data di riferimento: 
03/06/2010

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010.
Presidente U.R. Panebianco
Relatore A. Nappi

Il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce un atto di gestione della società e pertanto non comporta l'assunzione di responsabilità illimitata dell'accomandante prevista dall'art. 2320 l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Quando la dichiarazione di fallimento abbia avuto come presupposto la qualità di socio di una determinata società di persone, viola il principio del rispetto del contraddittorio, stabilito nell'art. 15 l.f., la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione con la quale venga riconosciuta al fallito la qualità di imprenditore individuale. (G.F. - Riproduzione riservata).

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