istruttoria prefallimentare, Tribunale di Pordenone
Tribunale di Pordenone - Articolo 1 lettera b) della legge fallimentare e ricavi lordi relativi a periodo inferiore all'anno.
Tribunale di Pordenone, 4.11.2010
dr. Francesco Pedoja Presidente
dr. Martina Gasparini Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.
L'art. 1 lett. b) l.f. prevede la fallibilità di imprese che abbiano realizzato anche in uno solo dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila e, poiché quello relativo ai ricavi è un dato di flusso assunto dal legislatore con riferimento al periodo annuale normalmente pari alla durata dell'esercizio sociale, ove l'esercizio abbia, nel caso concreto, avuto durata inferiore, i ricavi conseguiti in detto periodo vanno ragguagliati ad anno. (G.F. - Riproduzione riservata)
Tribunale di Pordenone - Istanza di fallimento - Dichiarazione di desistenza e condanna alle spese.
Tribunale di Pordenone – Decreto del 16 settembre 2009 - Dr. Enrico Manzon – presidente - Dr. Maria Paola Costa giudice - Dr. Francesco Petrucco Toffolo – giudice relatore.
La dichiarazione di desistenza deve essere qualificata quale rinunzia agli atti del giudizio c.d. prefallimentare, con le conseguenze di cui all’art 306 c.p.c., contenente disposizioni dettate in tema di processo di cognizione, ma richiamate dall’art. 629 c.p.c., in quanto compatibili, anche per il processo di esecuzione, ed applicabili quantomeno in via analogica alla materia de qua; quindi, secondo quanto previsto dall’ultimo comma della disposizione citata, ill rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salva l’ipotesi di diverso accordo tra loro, in assenza del quale, dichiarata l’estinzione del giudizio, deve pronunciarsi condanna del rinunciante alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente costituitosi. (fg)
Tribunale di Pordenone - Impresa agricola: condizioni di fallibilità
Poiché con l'art. 1 della legge n. 228 del 2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") la nozione di impresa agricola, da sempre sottratta al fallimento, è stata riformulata, con qualche novità rispetto al passato, e, fra l'altro, è stato abbandonato, per le attività atipiche, il criterio della normalità, per essere sostituito da quello della prevalenza, va rigettata l'istanza di fallimento nel caso in cui, avendo il legale rappresentante della società debitrice riconosciuto che la società, oltre a vendere le uova prodotte con l'attività avicola, provvedeva anche all'acquisto per la rivendita di uova prodotte da altri, e ciò in una percentuale che egli ha indicato in circa il 30% sul totale delle uova vendute, deve valutatarsi come prevalente la commercializzazione del prodotto derivante dall'attività agricola e pertanto mantenuta la natura di impresa agricola della resistente.
Tribunale di Pordenone
dr. Antonio Lazzaro Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.
Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo: rigetto del credito prescritto.
Qualora il ricorrente, in ciascuno dei gradi di giudizio relativi alla vicenda processuale abbia agito per il recupero di un proprio credito convenendo in giudizio (sia ai fini della vocatio in ius come desumibile dal tenore letterale dell'atto di citazione sia con conforme notifica dell'atto stesso) i commissari giudiziali e liquidatori della procedura di concordato preventivo e mai alcun atto sia stato notificato al legale rappresentante della società asseritamente debitrice, la predetta azione non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti della società e pertanto l'istanza di fallimento fondata sul credito prescritto va rigettata.
Tribunale di Pordenone
dr. Antonio Lazzaro Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

