istruttoria prefallimentare, Corte d'Appello di Milano


App. Milano - Dichiarazione di fallimento ad istanza del PM e violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice.

Data di riferimento: 
07/10/2011

Appello Milano, 07 ottobre 2011 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Principi di terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare - Violazione.

L'esigenza di assicurare la terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare, emergente dalla lettura costituzionalmente orientata (articolo 111 Cost.) degli articoli 6 e 7, legge fallimentare, porta ad escludere che l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare. Qualora, infatti, la segnalazione al pubblico ministero promani dallo stesso tribunale fallimentare, acquisita in esito all'istruttoria prefallimentare conclusasi con un non luogo provvedere per desistenza del creditore ricorrente, detta iniziativa è evidentemente frutto di una valutazione discrezionale del tribunale a seguito della quale il pubblico ministero svolge un ruolo di impulso meramente formale, in quanto trasmette al tribunale fallimentare un dato (l'insolvenza dell'imprenditore) che il tribunale ha già ben conosciuto e conosce. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata. Vedasi nella stessa rivista la nota di Franco Benassi)

Corte d'Appello Milano - Accordo di ristrutturazione dei debiti e pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento.

Data di riferimento: 
21/06/2011

Appello Milano, 21 giugno 2011 - Pres. Fabrizi - Est. Maria Beatrice Valdatta.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Divieto di prosecuzione del procedimento per dichiarazione di fallimento - Esclusione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Contemporanea pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Presupposti - Natura irreversibile della crisi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Genericità della proposta - Omessa indicazione dei creditori - Inadeguatezza della relazione del professionista - Fattispecie.

La presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non impedisce l'inizio o la prosecuzione di un procedimento per dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di contemporanea pendenza dei procedimenti di ristrutturazione dei debiti e per dichiarazione di fallimento, si potrà far luogo alla dichiarazione di fallimento solo qualora la crisi in cui versa il debitore sia irreversibile, dovendosi altrimenti dar corso alla prima procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È inammissibile una proposta di ristrutturazione dei debiti eccessivamente generica, nella quale non vengono indicati in modo specifico i creditori e nella quale la relazione del professionista contenga riserve sui dati di bilancio e non si esprima in modo convincente sulla sua fattibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Milano - Iniziativa del PM per la dichiarazione di fallimento, tassatività dei casi previsti dalla legge.

Data di riferimento: 
02/12/2010

Appello Milano, 02 dicembre 2010 - Pres. Urbano - Est. Erminia Lombardi.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Notifica dell'istanza e del decreto del tribunale - Notifica a mezzo polizia giudiziaria - Nullità - Costituzione in giudizio della parte - Sanatoria.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Tassatività dei casi previsti dall'articolo 7 l.f.- Nozione di procedimento penale.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Casi previsti dall'articolo sette, n. 1 l.f. - Interpretazione del termine "ovvero" - Rilievo dell'insolvenza che emerga dalla pendenza di un procedimento penale nel quale è parte dell'imprenditore - Necessità.

Deve ritenersi inesistente la notificazione dell'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero e del relativo decreto del tribunale di fissazione dell'udienza che sia stata eseguita non dall'ufficiale giudiziario ma dalla polizia giudiziaria. La costituzione in giudizio della parte è comunque idonea a sanare detto vizio, sia pure con effetto ex nunc. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Fallimento, incompetenza, impulso e prosecuzione del processo.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Corte d'Appello di Milano, 26 marzo 2010 - Pres. Urbano - Rel. Roggero.
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Estinzione per inattività delle parti - Insussistenza - Definizione d'ufficio del procedimento - Necessità.

La procedura per la dichiarazione di fallimento non è un procedimento di parti ma è permeato di prevalenti poteri d'ufficio in relazione alla sua finalità pubblicistica, sicché prescinde dall'impulso di parte. Pertanto, presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiarata l'incompetenza da parte del tribunale adìto, ovvero dichiarata la competenza di altro tribunale dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza, indipendentemente dall'inerzia, dalla volontà e dalla diligenza della parte, il processo, che non conosce estinzione ai sensi degli artt. 307 e 310 codice procedura civile, non può non persistere fino a che il fascicolo pervenga al tribunale dichiarato competente a pronunciarsi sull'istanza di fallimento e detto organo emani la sua decisione definendo il processo stesso. (ns) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, dalla rivista on.line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)