istruttoria prefallimentare, Corte d'Appello di Torino


Corte d'Appello di Torino - Presupposti per la richiesta di fallimento ed elementi indicativi dello stato di insolvenza.

Data di riferimento: 
10/06/2011

Appello Torino, 10 giugno 2011 - Pres. Griffey - Est. Converso.

Fallimento - Legittimazione alla dichiarazione di fallimento e accertamento del diritto del creditore istante - Stato di insolvenza - In genere - Contestazione del credito - Inadempimenti ed altri fatti esteriori.

Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Presupposti - Verifica della sussistenza di una ragione di credito - Necessità - Esclusione.

L'art. 6, co. 1, L. Fall. rimette l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento al "ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero", senza altra specificazione e, quindi, senza alcun obbligo per il creditore istante di agire unicamente sulla base di un titolo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo non opposto ovvero di un titolo esecutivo posto in esecuzione, tanto che neppure l'eventuale inesistenza del credito è, di per sè sola, ostativa alla declaratoria di fallimento. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)

Sussiste lo stato di decozione anche se il credito del ricorrente viene contestato dal debitore al momento della costituzione in giudizio, quando da una serie di elementi (ammissione dell'esistenza di un debito nei confronti del ricorrente, elevazione di numerosi protesti, concernenti sia la società che i soci illimitatamente responsabili, iscrizione di ipoteche giudiziali, cessazione dell'attività aziendale, pur se non accompagnata dalla messa in liquidazione, assenza di introiti, inottemperanza all'ordine di deposito delle scritture contabili, richiamo agli eventuali proventi di cause giudiziarie non ancora intentate a carico delle banche), risulti che la società versi in uno stato irreversibile di impotenza economico - patrimoniale. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Mario Magliano e della Dott.ssa Marina De Cesare

Corte d’Appello Torino – Nullità della notifica del decreto di convocazione e nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Data di riferimento: 
20/05/2011

Corte d'Appello Torino, 20 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Patti.

Anteriormente alla riforma della legge fallimentare in vigore dal 16 luglio 2006, si riteneva che, l'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, comportasse l'obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio, effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione; tuttavia, per la compatibilità tra il suo diritto di difesa e l'esigenza di speditezza ed operatività informante il procedimento, il tribunale ben poteva evitare l'adempimento di ulteriori formalità, sia pure normalmente previste dal codice di rito, quando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore fosse imputabile a sua negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Tuttavia, tali principi si ritengono oggi non più applicabili in quanto valevoli per la sola disciplina anteriore alla riforma, ma non anche per quella vigente, per l'intervenuta procedimentalizzazione della fase prefallimentare, di cui sicuro indice è la definizione degli adempimenti processuali e la formalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria delle parti che impone il rispetto delle norme processuali anche in tema di modalità di comunicazione degli atti, derogabile soltanto nella ricorrenza di particolari ragioni d'urgenza e su espresso decreto motivato presidenziale, ex art. 15, quinto comma, l. fall. (Nel caso di specie, essendo nullo il decreto di convocazione dell'imprenditore per il mancato completamento delle formalità di notificazione prescritte dagli articoli 140 e 143 c.p.c., è stata dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento). (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Corte di Appello di Torino – Prova dei requisiti ex art. 1, 2° co., LF

Data di riferimento: 
09/05/2011

Corte di Appello di Torino, 09 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

L'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, LF, in relazione a una società di capitali, anche nell'ipotesi in cui sia stato omesso il deposito dei bilamci,può risultare da altri elementi e, in generale, può essere dimostrata con ogni mezzo probatorio idoneo allo scopo, ferma restando l'oggettività del dato formale del mancato deposito dei bilanci di per sé certamente rilevante su altri piani, quali quello della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per la violazione dell'obbligo legale di deposito. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Appello Torino - Dich. di fallim., onere della prova, opzione per la contabilità semplificata e rilevanza dei debiti personali.

Data di riferimento: 
07/10/2010

Appello Torino, 07 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Est. Converso.

Fallimento - Imprese soggette - In genere - Requisiti dimensionali dell'imprenditore - Onere della prova - Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Superamento delle soglie di fallibilità - Onere della prova - Mancato deposito del bilancio - Imprenditore in regime di contabilità semplificata ex art. 18, D.P.R. 1973, n. 600 - Conseguenze - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Imprenditore individuale - Debiti personali - Confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali del medesimo - Conseguenze - Rilevanza.

I requisiti di fallibilità sono fissati dall'art. 1, legge fallimentare, il quale dispone in via di principio la fallibilità dell'imprenditore commerciale (comma 1), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al II comma, rimessi all'onere probatorio del diretto interessato, "escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma sostanziale dell'art. 2083, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086). (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)

L'opzione per la contabilità semplificata - effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, posto che costituisce una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà delle scritture contabili - ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico. Pertanto, l'impossibilità per l'imprenditore di assolvere all'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1, legge fallimentare sulla base delle scritture contabili obbligatorie deriva da una sua scelta insindacabile. (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)

Corte App.Torino - Conc.prev.,presentazione di nuova proposta ed unicità della procedura.Contenuto relazione del professionista

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Concordato preventivo - Presentazione di nuova ed autonoma proposta - Rinuncia alla proposta già pendente - Nuova audizione dell'imprenditore - Esclusione - Unicità della procedura e della valutazione dello stato di insolvenza - Sussistenza.

Concordato preventivo - Procedimento - Inammissibilità della proposta - Dichiarazione di fallimento - Diritto alla difesa del debitore - Nuova convocazione - Esclusione.

Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista - Fattibilità del piano - Ambito ed estensione del giudizio del tribunale.

Allorché sia già pendente una procedura di concordato non è configurabile un'autonoma domanda successiva che dia luogo ad una nuova e separata procedura che riprenda dal suo inizio con l'audizione del debitore. Con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può, infatti, che essere unico e unica, dunque, la relativa procedura e il suo esito. Deve pertanto escludersi che ove il debitore ammesso al concordato preventivo presenti eventuali proposte di concordato modificative di quella originaria, il tribunale sia tenuto a disporre una nuova audizione dell'imprenditore medesimo. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che il tribunale non fosse tenuto a convocare nuovamente il debitore che aveva presentato una nuova domanda di concordato preventivo rinunciando espressamente alla domanda precedentemente proposta ed ancora pendente). (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Torino - Soc. di persone, trasformazione eterogenea ed applicazione dei casi previsti dall'art. 2500 septies.

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Laura Caramello.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Società di persone - Trasformazione cd. eterogenea - Trasformazione in impresa individuale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie previste dall'art. 2500speties cod. civ. - Interpretazione analogica - Esclusione.

La trasformazione eterogenea introdotta con la riforma del diritto societario, la quale consente la trasformazione di società di capitali in enti diversi e viceversa, è attuabile esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 2500 septies, codice civile, ipotesi che non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie. Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un'impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Torino - Soglie di fallibilità, onere della prova e ricavi lordi.

Data di riferimento: 
15/06/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 giugno 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione dell'Avv. Nicola Bottero

Fallimento - Parametri dimensionali - Onere della prova - Produzione delle scritture contabili - Necessità.

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza di ogni ricavo di impresa anche non imponibile ai fini Iva - Ratio.

Fallimento - Parametri dimensionali - Ricavi lordi - Rilevanza dei ricavi di ciascun anno - Media dei ricavi - Esclusione - Ratio.

Fallimento - Stato di insolvenza - Mancato pagamento di un debito di modesto importo - Rilevanza - Fattispecie.

La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione della sussistenza del parametro di cui all'art. 1, lett. b), legge fallimentare ("ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti") assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini Iva, purchè riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale ("ricavi ..., in qualsiasi modo risultanti"), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso. (fb) (riproduzione riservata)

C.Appello Torino - Assoggettabilità a procedura concorsuale di consorzi a partecipazione pubblica.

Data di riferimento: 
15/02/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 febbraio 2010 - Pres. Griffey - Est. Patti.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento e procedure concorsuali - Consorzi - Assoggettabilità - Requisiti - Prevalenza della sostanza sulla forma - Rilevanza del modulo organizzativo - Autonomia gestionale e patrimoniale - Assenza di poteri autoritativi degli enti pubblici partecipanti - Rilevo dell'attività concretamente svolta - Rilevanza di eventuali interessi pubblici protetti.

La qualificazione di un soggetto come pubblico o privato, al fine di stabilire se lo stesso sia o meno assoggettabile a procedura concorsuale, impone una valutazione di prevalenza della sostanza rispetto alla forma giuridica esteriore. In quest'ottica, è irrilevante la circostanza della partecipazione all'ente - nella specie un consorzio - di enti pubblici locali, dovendosi invece avere riguardo al modulo organizzativo e di funzionamento adottato e ritenere prevalente la natura privatistica qualora l'ente utilizzi la struttura di una persona giuridica privata, con gestione ispirata a criteri di economicità, con autonomia negoziale, gestionale, contabile, finanziaria e patrimoniale e senza che l'ente pubblico possa incidere sull'attività della società con poteri autoritativi o discrezionali. Nel condurre la valutazione in questione, assume poi rilievo determinante l'attività concretamente svolta ove sia interamente indirizzata al libero mercato e, nell'ottica di un approccio che dia rilievo all'aspetto funzionale piuttosto che a quello tipologico, alla natura degli interessi protetti che la cui rilevanza pubblica, potrebbe giustificare la deroga alla disciplina privatistica. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

C.App. Torino Dichiarazione di fall,onere della prova,opzione per la contabilità semplificata e rilevanza dei debiti personali

Appello Torino, 07 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Est. Converso.

Fallimento - Imprese soggette - In genere - Requisiti dimensionali dell'imprenditore - Onere della prova - Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Superamento delle soglie di fallibilità - Onere della prova - Mancato deposito del bilancio - Imprenditore in regime di contabilità semplificata ex art. 18, D.P.R. 1973, n. 600 - Conseguenze - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Imprenditore individuale - Debiti personali - Confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali del medesimo - Conseguenze - Rilevanza.

I requisiti di fallibilità sono fissati dall'art. 1, legge fallimentare, il quale dispone in via di principio la fallibilità dell'imprenditore commerciale (comma 1), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al II comma, rimessi all'onere probatorio del diretto interessato, "escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma sostanziale dell'art. 2083, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086). (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)

L'opzione per la contabilità semplificata - effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, posto che costituisce una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà delle scritture contabili - ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico. Pertanto, l'impossibilità per l'imprenditore di assolvere all'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1, legge fallimentare sulla base delle scritture contabili obbligatorie deriva da una sua scelta insindacabile. (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)