istruttoria prefallimentare, Corte d'Appello di Trieste
Corte d’Appello Trieste – Abbreviazione d'ufficio dei termini ex art. 15 l.f. - Rapporti fra l’art. 2495 c.c. e l’art. 10 l.f.
Corte d'Appello di Trieste, 27 luglio 2011 - Presidente dott. Oliviero Drigani, consigliere dott. Vincenzo Colarieti, consigliere rel. dott. Francesca Mulloni.
Il presidente del Tribunale può dichiarare anche d'ufficio l'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f., in quanto sussiste un interesse pubblicistico alla regolamentazione della scansione dei tempi dell'istruttoria prefallimentare. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
L'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f. è pacificamente giustificata dall'imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 l. f. , cui consegue la preclusione della possibilità per i creditori di far accertare l'insolvenza del debitore. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
In deroga al disposto di cui all'art. 2495 c.c. - la cui novella è antecedente alla sostituzione dell'art. 10 l. f. da parte del D. L.vo 5/2006 - la società, dopo la cancellazione e fino al decorso di un anno dalla stessa, conserva la personalità giuridica limitatamente al procedimento per la dichiarazione di fallimento, non assumendo la cancellazione a tali fini valore costitutivo ma dichiarativo. Regolare pertanto appare la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione effettuata entro l'anno dalla cessazione presso l'ultima sede della società risultante dal certificato camerale. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Corte d’Appello di Trieste – Dichiarazione di fallimento e composizione del collegio giudicante.
Corte d'Appello di Trieste, 18 aprile 2011,
dott. Oliviero Drigani presidente
dott. Vincenzo Colarieti consigliere
dott. Francesca Mulloni consigliere rel.
Fallimento - Dichiarazione - Presenza nel collegio giudicante del giudice che ha segnalato al p.m. l'insolvenza - Ammissibilità.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Dimidiazione d'ufficio dei termini ex art. 15 co V° l.f. - Ammissibilità.
Le recenti modifiche introdotte dalla legge fallimentare non prevedono che il giudice che ha segnalato al pubblico ministero l'insolvenza non possa far parte del collegio investito della dichiarazione di fallimento, né tale divieto può ritenersi introdotto in considerazione delle incompatibilità - dettate in ambiti diversi - previste dall'art. 25 2° co. nella novellata formulazione e dall'art. 111 della Costituzione nella sua attuale formulazione. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata).
Deve escludersi che la dimidiazione dei termini prevista dal V° comma dell'art. 15 della legge fallimentare possa essere ammessa solamente ad istanza di parte e non d'ufficio. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata).
Corte d'Appello di Trieste - Istruttoria prefallimentare - Poteri d'indagine del Tribunale ed onere della prova.
Corte d'Appello di Trieste, 31 marzo 2010
Oliviero Drigani Presidente
Vincenzo Colarieti Cons. rel.
Francesca Mulloni Consigliere
(Segnalata dal prof. avv. Alfredo Antonini)
Nel procedimento per dichiarazione di fallimento il tribunale ha un ampio potere d'indagine officioso, come si desume dall'art. 15, 4° co., l. (che prevede la richiesta da parte del giudice di informazioni urgenti) e dell'art. 1, 2° co., lettera b, l. (che, con l'inciso "in qualunque modo risulti", consente al giudice di utilizzare qualsiasi fonte di prova per accertare i ricavi lordi). (AA - riproduzione riservata)
Nell'ipotesi in cui manchi un concreto riscontro officioso (mediante l'ausilio della polizia tributaria) che valga a far emergere gli elementi che possano confermare o disattendere la tesi difensiva della debitrice, volta a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità indicati dall'art.1 lettere a) e b) l.f.,la parte onerata dalla prova può produrre in grado d'appello documentazione comprovante le sue ragioni ed ulteriori elementi di prova possono essere ricavati dalle dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentare. (FG - riproduzione riservata)
Il mancato superamento della soglia di cinquecentomila euro prevista dall'art. 1 lettera c) l.f. in mancanza di elementi documentali certi può essere desunto anche dalla circostanza della implausibilità che creditori privati di somme ingenti siano rimasti inerti dopo la cessazione dell'attività dell'impresa. (FG - riptoduzione riservata)
SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO ACCOMANDANTE
Vi sono i presupposti di legge per l'estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante, quale socio accomandatario di fatto, quando dall'istruttoria prefallimentare emerga che questi si è sistematicamente ingerito nell'amministrazione della società.

