istruttoria prefallimentare, Corte d'Appello di Salerno


Corte d’appello di Salerno – Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

Data di riferimento: 
26/11/2010

Corte d'appello di Salerno, 26 novembre 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.

La riforma alla legge fallimentare apportata dal d. lgs. 169/2007, con il passaggio dall'appello al reclamo della sentenza dichiarativa di fallimento, non ha mutato la natura impugnatoria del giudizio, il quale, anche se instaurato con il reclamo, ha per oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti del fallimento, l'insussistenza di fatti impeditivi e di vizi procedurali e, di conseguenza, la conferma o la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la previsione del novellato art. 18 LF, che ammette mezzi di prova d'ufficio, deve inquadrarsi pur sempre nel principio dispositivo e nell'onere quanto meno di allegazione dei fatti, tanto più nelle ipotesi in cui si tratti di fatti non nuovi. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento il diritto di difesa del fallendo può essere garantito anche con modalità differenti da quelle ordinarie, in ragione della natura sommaria e camerale del procedimento e delle esigenze di celerità e speditezza che sono alla base della peculiare disciplina fallimentare, ferma la necessità inderogabile, in quanto imposta dal rispetto della garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., che il fallendo sia effettivamente informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

C.Appello Salerno-Fallimento del socio occulto,reclamo,intervento di terzi,testimonianza dei soci ed elementi indiziari

Data di riferimento: 
29/04/2010

Corte d'Appello di Salerno, 29 aprile 2010 - Pres. Bartoli - Est. De Stefano.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese

Fallimento - Sentenza di fallimento - Reclamo - Intervento di terzi - Intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio di primo grado - Esclusione.

Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Testimonianza degli altri soci - Irrilevanza.

Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Elementi indicativi della partecipazione alla società - Compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Trattative con i terzi - Rilevanza.

Nel procedimento di reclamo alla sentenza di fallimento non è ammesso l'intervento di chi non è stato parte del giudizio di primo grado. (fb) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del giudizio per l'estensione del fallimento al socio occulto di società di persone non debbono essere tenute in considerazione le dichiarazioni rese dagli altri soci, i quali se non incapaci a testimoniare, sono comunque fortemente interessati all'esito del giudizio. (fb) (riproduzione riservata)

Se, da una parte, ai fini dell'estensione del fallimento al socio occulto, non sono determinanti elementi quali la prestazione di una fideiussione in una solo circostanza, l'indicazione del nome sui biglietti da visita della società e la qualifica, in una sola occasione, di direttore commerciale della società, sono invece particolarmente indicativi, ai fini che interessano, l'attività di gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della società e di trattativa con i terzi in ordine a questioni di rilevante interesse economico. (fb) (riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Salerno – Effetto devolutivo nel reclamo ex art. 18 LF

Data di riferimento: 
24/02/2010

Corte d'Appello di Salerno, 24 febbraio 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.

Nonostante la relazione al d.lgs. 169/2007 sostenga l'effetto pienamente devolutivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 LF novellato), si deve ritenere di non poter procedere su iniziativa d'ufficio al riesame dei presupposti del fallimento non oggetto di censura, nemmeno se essi sono proposti, alla stregua di deduzioni, anziché dal reclamante, dal reclamato, e che, quindi, non potranno essere presi in esame perché mai criticati e posti in discussione dal reclamante. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La previsione dell'istruttoria prefallimentare quale processo di parti e la previsione di specifici requisiti del contenuto del reclamo ex art. 18 LF deve far ritenere che il reclamo avverso la sentenza di fallimento, pur non essendo assimilabile ad atto di appello, escluda un effetto devolutivo pieno, gravando quanto meno sulla parte l'onere di allegazione dei fatti, l'indicazione di motivi precisi e di fonti di prova, rispetto ai quali il secondo giudice comunque manterrebbe "libertà di manovra", sia cognitiva ed istruttoria che decisionale, pur dovendo valutarsi l'esigenza della speditezza del giudizio. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)