istruttoria prefallimentare, Corte d'Appello di Napoli
Corte d'Appello di Napoli - Dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non munito di titolo esecutivo - Ammissibilità.
Corte d'Appello di Napoli, 28 aprile 2010 - Pres. Lipani - Est. Maria Rosaria Castiglione Morelli
Esiste la legittimazione del creditore istante a richiedere il fallimento nell'ipotesi in cui non sia munito di titolo esecutivo e ciò in quanto il giudizio per la dichiarazione di fallimento non comporta un accertamento del diritto del creditore istante, ma la verifica incidenter tantum da parte del Tribunale cui viene proposta l'istanza della sussistenza di una ragione di credito. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Corte d'Appello di Napoli - Reclamo ex art. 18 L.F. - Regole applicabili - Fallimento e sospensione dei termini ex L.44/99
Corte d'Appello di Napoli, 22 luglio 2010 - Pres. Frallicciardi - Est. Rosa Pezzullo.
Al procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, regolato dalle norme di cui all'articolo 739 c.p.c. e definito con sentenza a norma dell'articolo 18, comma 10° della Legge Fallimentare, devono ritenersi applicabili in via analogica tutte le norme che assicurano il rispetto del contraddittorio, l'utile esercizio del diritto di difesa, nonché le previsioni di cui all'articolo 164 c.p.c. e di cui all'articolo 348 c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)
Nel procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, se la parte reclamante non compare alla prima udienza il Collegio rinvia la causa a una prossima udienza ai sensi dell'articolo 348, 2° comma c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)
La sospensione dei termini prevista dall'articolo 20 della Legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non si applica alla procedura prefallimentare (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Napoli - Procedimento per dichiarazione di fallimento e sospensione cautelare degli amministratori.
Corte d'Appello di Napoli, 31 marzo 2010 - Pres. Frallicciardi - Rel. Celentano - Pastificio Carmine Russo S.p.a., Reclamante - Fallimento Pastificio Carmine Russo S.p.a., Resistente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa - Revoca degli amministratori di società - Effetti e contenuto del provvedimento - Reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Ufficio territorialmente competente per l'iscrizione - Sede effettiva.
Società - Iscrizione nel registro delle imprese - Pluralità di sedi - Sede effettiva - Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese - Non opponibilità a terzi.
Fallimento - Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Condanna alle spese di giudizio - Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali.
La revoca disposta in via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della società reclamante - compreso il presidente del consiglio d'amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale - possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento impugnata. (gc) (riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Napoli - Vittime dell'usura ed oggetto della sospensione dei termini di pagamento.
Corte d'Appello di Napoli, 9 dicembre 2009 - Pres. Dacomo - Rel. Celentano.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere - Esclusione.
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione dei termini per i pagamenti da parte dei beneficiari - Debiti pecuniari - Applicabilità.
La moratoria prevista dagli artt. 3, 4, 6, 8 e 20, I° comma, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non riguarda la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai "ratei dei mutui bancari e ipotecari", espressamente considerati dal primo comma. (gc) (riproduzione riservata)
La sospensione prevista dal terzo comma dell' art. 20 della legge n. 44 del 1999 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) riguarda anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine. (gc) (riproduzione riservata)
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