istruttoria prefallimentare, Corte di Cassazione


Corte di Cassazione – Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale e sede effettiva

Data di riferimento: 
12/12/2011

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2011 n. 26518 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel.Consigliere.

Nell'ipotesi in cui l'attività svolta da una società sia concretamente esercitata da parte di un'altra impresa, avente sede in luogo diverso rispetto alla prima, al fine di individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento della prima società, deve considerarsi sede effettiva, sede che acquista rilevanza nel caso in cui quella legale non sia ubicata nello Stato e ne venga accertata la fittizietà, la sede in cui opera l'organo amministrativo che adotta le decisioni gestionali dell'ente societario. Pertanto la sede effettiva della prima società potrebbe identificarsi con quella della seconda soltanto se la prima fosse in effetti totalmente inattiva, nel senso che ogni decisione fosse presa direttamente dagli organi amministrativi della seconda. Tale identificazione non potrebbe certo sussistere, invero, quando la controllante, pur delegata l'esecuzione dell'attività, conservasse una sua autonomia decisionale, stabilendo nel suo interesse limiti e modalità di esecuzione della delega, vigilando sull'operato degli amministratori di quest'ultima ovvero sui propri, eventualmente presso la stessa "applicati", ed orientandone le decisioni. In questo secondo caso, dunque, competente a dichiarare il fallimento della prima società sarebbe il tribunale del luogo ove fosse collocata la sua sede amministrativa, a prescindere dal luogo di materiale svolgimento dell'attività d'impresa. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Nozione di impresa agricola ai fini della dichiarazione di fallimento.

Data di riferimento: 
24/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. Prima Cvile, 24 marzo 2011 n. 6853 - Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

IMPRESA E IMPRENDITORE - Imprenditore agricolo

Impresa e imprenditore - Imprenditore - Agricolo - Nozione - Attività diretta alla coltivazione del fondo ovvero connessa - Condizioni - Collegamento con lo sfruttamento del fattore terra - Necessità - Difetto - Attività commerciale - Configurabilità - Fattispecie.

A norma dell'art. 2135 c.c. - nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lg. 18 maggio 2001 n. 228 - è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi). (Massima ufficiale)

Corte di cassazione - Dichiarazione di fallimento, natura del termine per la notifica del ricorso e del decreto

Data di riferimento: 
03/03/2011

Cassazione civile, sez. I , 03 marzo 2011, n. 5144 - Pres. Proto - Rel. Piccininni.

Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione - Termine dilatorio di quindici giorni rispetto all'udienza camerale - Giorni liberi o meno - Ritiro dell'atto da parte del notificando - Scadenza il sabato e sua considerazione come festivo, ai fini della proroga - Rimessione della questione alle sezioni unite.

In sede di esame del ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di revoca del fallimento, pronunciata per omesso rispetto del termine di quindici giorni - fissato dall'art. 15, comma 3, legge fallim. e nella specie altresì indicato dal tribunale - che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e del decreto, da un lato, e l'udienza camerale, dall'altro, la questione circa la natura, se perentoria od ordinatoria, di detto termine, è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite, avuto riguardo al dubbio sul carattere di liberi o meno dei predetti giorni e sulla proroga o meno della scadenza del periodo, ai fini del ritiro dell'atto da parte del notificando, se ricadente in giorno di sabato quale eventualmente festivo. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Il fallimento dell'imprenditore agricolo: presupposti.

Data di riferimento: 
10/12/2010

Cassazione civile, sez. I , 10 dicembre 2010, n. 24995 - Pres. Proto - Est. Piccininni.
 
In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ.,nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari). (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Fallimento di società collegata o controllata e accertamento dello stato di insolvenza

Data di riferimento: 
18/11/2010

Cassazione civile, sez. I , 18 novembre 2010, n. 23344 - Pres. Proto - Est. Rordorf.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Società inserita in un gruppo di società collegate o controllate da un'unica società "holding" - Accertamento dell'insolvenza - Criterio dell'autonomia delle situazioni di ciascuna società - Configurabilità - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Contraddittorio - Dichiarazione di fallimento di una società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili - Oggetto delle contestazioni - Esistenza della società, partecipazione ad essa e stato di insolvenza della società - Sufficienza - Modalità operative della società ovvero sussistenza di altri soci - Necessità di contestazione - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un'unica società "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poichè, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti. (massima ufficiale)

Cassazione Civile – Onere del debitore di provare i requisiti dell’art. 1, 2° co., LF.

Data di riferimento: 
15/11/2010

Cassazione Civile, 15 novembre 2010, n. 23052 - Pres. Proto - Rel. Ragonesi.

L'art. 1, secondo comma, LF, così come modificato dal d.lgs. 169/2007, aderendo al principio di prossimità della prova, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali prescritti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

Corte di Cassazione - Requisiti dimensionali, nozione di capitale investito e crediti

Data di riferimento: 
29/10/2010

Cassazione civile, sez. I , 29 ottobre 2010, n. 22150 - Pres. Proto - Est. Zanichelli.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Capitale investito - Nozione ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), legge fall., novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Attivo dello stato patrimoniale - Configurabilità - Ragione - Fattispecie relativa ai crediti.

La nozione di "capitale investito", ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, all'esclusivo fine di integrare il parametro dimensionale ostativo all'assoggettabilità al fallimento, se non superiore a trecentomila euro, si ricava dai principi contabili, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" e poi modificato, con mera precisazione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, e consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare nel bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ. e cioè nella nozione, applicabile tanto all'imprenditore individuale che a quello collettivo, di patrimonio, trasformato o meno in strumenti per la produzione ovvero ancora in attesa di allocazione, a disposizione dell'imprenditore, e dunque ricomprendente anche i crediti. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Rinuncia all'istanza di fallimento e accettazione.

Data di riferimento: 
11/08/2010

Cassazione civile, sez. I , 11 agosto 2010, n. 18620 - Pres. Proto - Est. rel. Fioretti.

Istanza di fallimento - Ricorso del creditore - Rinunzia - Ammissibilità - Fondamento - Istanza di fallimento - Accettazione del debitore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La rinuncia all'istanza di fallimento non richiede alcuna forma di accettazione del debitore, atteso che il ricorso del creditore persegue un interesse autonomo rivolto esclusivamente alla tutela privatistica del proprio diritto di credito così come risulta confermato anche dalla esclusione della dichiarazione d'ufficio del fallimento ai sensi dell'art. 6 nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006. (Nella fattispecie, nel provvedimento impugnato era stata affermata la validità di una rinuncia tacita, effettuata mediante la mancata comparizione del creditore all'udienza successiva a quella in cui era stato accettato il pagamento del credito mediante assegni "salvo buon fine").

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Cassazione - Dichiaraz. di fallim., potere di indagine ufficiosa del tribunale vincolato alle allegazioni difensive delle parti

Data di riferimento: 
23/07/2010

Cassazione civile, sez. I , 23 luglio 2010, n. 17281 - Pres. Carnevale - Est. Piccininni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Istruzione probatoria - Poteri d'indagine officiosa spettanti al tribunale - Discrezionalità - Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Estensione del fallimento ai componenti dell'impresa familiare ed esteriorizzazione del vincolo sociale.

Data di riferimento: 
16/06/2010

Cassazione civile, sez. I , 16 giugno 2010, n. 14580 - Pres. Panebianco - Rel., est. Cultrera.

Impresa familiare - Fallimento del titolare - Estensione agli altri componenti - Condizioni - Esistenza di una società di fatto - Accertamento - Necessità - Fondamento.

Fallimento del titolare - Estensione agli altri componenti - Condizioni - Esistenza di una società di fatto - Accertamento - Necessità - Fondamento.

Ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa è necessario il positivo accertamento dell'effettiva costituzione di una società di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del "nomen" della società o quanto meno l'esteriorizzazione del vincolo sociale, l'assunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario, mentre non assume rilievo univoco né la qualificazione dei familiari come collaboratori dell'impresa familiare, né l'eventuale condivisione degli utili, trattandosi d'indicatori equivoci rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla "affectio societatis". (massima ufficiale)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Rirpoduzione riservata).