istruttoria prefallimentare, Tribunale di Roma
Trib. di Roma - Giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea.
Tribunale Roma, 21 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Luisa De Rosa.
Impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea - Dichiarazione di fallimento - Individuazione del giudice competente a centro d'interessi principali del debitore - Presunzione di coincidenza con la sede statutaria.
Società irregolare tra persone fisiche e persone giuridiche - Configurabilità - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Sintomi rivelatori.
Società - Responsabilità verso i creditori per attività di direzione e coordinamento - Ravvisabilità in capo a persona fisica - Ammissibilità - Fenomeni di gruppo ulteriori rispetto a quelli di controllo azionario e contrattuale - Sussistenza.
L'individuazione del giudice fornito di giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea deve essere operata sulla base delle disposizioni dettate dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346, in base al quale sarà competente il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi coincida con la sede statutaria ossia con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.
Tribunale Roma, 21 luglio 2010 - Pres. Monsurrò - Est. Taurisano.
Fallimento - Istruttoria prefallimentare - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Accesso al fondo vittime per l'usura - Sospensione della procedura fallimentare - Inammissibilità.
L'istanza diretta ad ottenere l'accesso al fondo vittime per l'usura chiesta in corso di procedura non determina la sospensione obbligatoria della procedura fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Trib.Roma-Conc.preventivo, pendenza della domanda di fallimento, obbligatorietà della transaz fiscale e formazione dele classi.
Tribunale di Roma, 20 aprile 2010 - Pres. Monsurrò - Est. Norelli.Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
1. Concordato preventivo - Integrazione del piano e produzione di nuovi documenti - Termine - Proroga - Ammissibilità.
2. Concordato preventivo - Imprese soggette alla amministrazione straordinaria ed al fallimento - Ammissibilità.
3. Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento - Decisione preliminare sulla domanda di concordato - Necessità.
4. Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento - Principio del contraddittorio - Applicazione anche nei confronti di tutte le parti interessate - Ultima difesa al debitore.
5. Concordato preventivo - Procedimento di ammissione - Poteri del tribunale - Correttezza dei criteri di formazione delle classi - Valutazione della convenienza - Esclusione.
6. Concordato preventivo - Crediti erariali e previdenziali - Applicazione delle norme sulla transazione fiscale - Necessità.
7. Concordato preventivo - Riduzione e rateazione dei crediti erariali e previdenziali - Ammissibilità - Rateazione degli altri crediti privilegiati - Esclusione.
8. Concordato preventivo - Rateazione dei crediti erariali e previdenziali - Previsione del pagamento degli interessi al tasso legale - Necessità.
9. Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi e previsione di trattamenti differenziati - Deroga alla par condicio creditorum - Interpretazione restrittiva - Necessità.
10. Concordato preventivo - Trattamenti differenziati tra creditori - Omessa suddivisione in classi - Inammissibilità.
DECRETO DEL TRIBUNALE DI ROMA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - REQUISITI DIMENSIONALI
Dichiarazione di fallimento - Requisiti dimensionali - Superamento dei parametri in periodo anteriore agli ultimi tre esercizi - Irrilevanza.
Con riferimento ai requisiti dimensionali di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 legge fall., è irrilevante il loro superamento avvenuto in periodo anteriore gli ultimi tre esercizi precedenti la data del deposito del ricorso per fallimento, posto che il legislatore ha ritenuto, ai fini della valutazione dell'insolvenza, che il dato precedente tale periodo non fosse più idoneo a rispecchiare l'elemento dimensionale dell'impresa. (fb)
(provvedimento e massima tratti dalla rivista http://www.ilcaso.it/)
DECRETO DEL TRIBUNALE DI ROMA - RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - NECESSITA'
Il procedimento per dichiarazione di fallimento, in seguito alla riforma della procedura fallimentare - caratterizzata dai principi di pieno contraddittorio tra le parti e di terzietà del giudice nel rispetto dell'art. 111 Cost. - non consente la costituzione personale della parte ricorrente. Il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato senza l'assistenza di un difensore deve quindi essere dichiarato inammissibile. (Provvedimento e massima tratti dalla rivista http://www.ilcaso.it/)

