istruttoria prefallimentare, Tribunale di Napoli


Tribunale di Napoli - Dichiarazione di fallimento ed onere della prova.

Data di riferimento: 
21/04/2010

Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Istanza del creditore - Requisiti di fallibilità - Onere della prova - Soddisfazione.

Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Riforma - Decorrenza del dies a quo - Cancellazione dal registro delle imprese.

Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Cancellazione dal registro delle imprese - Natura dell'atto di cancellazione - Principio dell'effettività - In operatività.

Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Accertamento - Dichiarazioni dei redditi e modelli unici IVA - Utilizzabilità in giudizio.

Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Applicabilità all'imprenditore persona fisica.

Fallimento - Imprenditore persona fisica - Possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. - Onere della prova - Mancato assolvimento dell'onere della prova.

Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in tema di dichiarazione di fallimento è sufficiente che il creditore istante alleghi e dimostri che il resistente sia un imprenditore commerciale e che il debito scaduto superi la soglia di Euro 30.000,00. (gc) (riproduzione riservata)

Tribunale di Napoli - Fallimento in estensione, forma dell'impugnazione e diritto transitorio.

Data di riferimento: 
21/04/2010

Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Pres. Di Nosse - Est. Campese.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita prima della riforma - Questione di diritto transitorio - Scelta del mezzo di impugnazione - Applicazione della nuova normativa.

La sentenza di fallimento pronunciata in data successiva alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5/2006 e che abbia ad oggetto l'estensione del fallimento al socio di società dichiarata fallita in data precedente alla citata riforma, deve essere resa con la forma ed il contenuto previsti dalla nuova normativa, la quale ne regolerà, pertanto, anche la fase dell'impugnazione. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Trib.Napoli - Fittizio trasferimento di sede all'estero,cancellazione dal registro delle imprese e decorso dell'anno.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Tribunale di Napoli, 26 marzo 2010 - Pres. Annunziata - Est. Forgillo.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento - Dichiarazione di - Competenza - Trasferimento di sede legale all'estero - Fittizietà - Fattispecie - Elementi indiziari.

Fallimento - Dichiarazione di - Competenza - Trasferimento di sede legale all'estero - Fittizietà - Cancellazione dal registro imprese - Irrilevanza.

Deve ritenersi fittizio il trasferimento di sede all'estero anche nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro delle imprese italiano ed iscritta in quello dello stato estero, abbia presentato un bilancio conforme alla legislazione di quello stato, abbia ivi effettuato alcuni pagamenti ed istituito un ufficio con personale dipendente. Non si può infatti affermare che al trasferimento all'estero della sede legale abbia fatto seguito l'esercizio di attività imprenditoriale ed il trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa qualora la società non svolga nello stato di destinazione alcuna reale attività, la compagine sociale sia ancora interamente italiana, la società svolga di fatto in Italia buona parte della sua attività, la struttura allestita all'estero sia poco più che un ufficio di rappresentanza con un unico dipendente part-time a dispetto di un considerevole volume d'affari e si rivelino, infine, inconsistenti le motivazioni addotte per giustificare il trasferimento della sede. (fb) (riproduzione riservata)

Trib. Napoli - Provvedimenti cautelari, revoca del CDA e nomina di amministratore.

Data di riferimento: 
23/06/2009

Tribunale di Napoli, 23 giugno 2009 - Pres. Caria - Rel. Dongiacomo.
Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Provvedimenti cautelari - Tutela del patrimonio dell'impresa e della sua capacità produttiva - Revoca dei componenti del consiglio di amministrazione - Nomina di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - Ammissibilità.

I provvedimenti cautelari o conservativi che il tribunale può adottare ai sensi dell'art. 15, comma 8, legge fallimentare possono avere il contenuto più vario e consistere nella revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della società della quale è chiesta la dichiarazione di fallimento e nella nomina di un amministratore con funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale e della capacità produttiva dell'impresa, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - ART.1 LEGGE FALLIMENTARE - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

Data di riferimento: 
23/04/2008

E' rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16.3.1942, n. 267, come modificato dal d.lgs. n. 169/2007 sulla base della previsione di cui all'art. 1, comma sesto lett. a), n. 1, della legge 14.5.2005, n. 80, nella parte in cui addossa al debitore l'onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento o nella parte in cui prevede il fallimento dell'imprenditore commerciale insolvente che non dimostri di non essere compreso nell'area della non fallibilità definita dalle lett. a), b) e c) del medesimo comma.