istruttoria prefallimentare, Tribunale di Monza
Tribunale di Monza - Fallimento ad iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del tribunale fallimentare.
Tribunale di Monza, 18 gennaio 2011 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Silvia Giani.
La soppressione dell'iniziativa d'ufficio in capo al giudice non impedisce che la procedura per il fallimento possa essere promossa dal P.M. su segnalazione del Tribunale fallimentare, trattandosi di "segnalazione" proveniente da giudice che l'ha rilevata "nel corso di un procedimento civile". Deve ritenersi che al giudice fallimentare, come a qualsiasi altro giudice civile, residui il potere di segnalare l'insolvenza al P.M. che poi, valuterà se richiedere o meno il fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Monza - Statuizione del tribunale fallimentare sulla competenza e forma del provvedimento.
Tribunale di Monza, 30 settembre 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Caterina Giovanetti.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Statuizione del tribunale sulla competenza - Forma del provvedimento - Decreto - Esigenze di celerità del procedimento.
In mancanza di esplicita previsione normativa circa la forma del provvedimento che statuisce sulla competenza territoriale del tribunale fallimentare, è possibile affermare che quella del decreto si appalesi la più idonea in quanto si uniforma alla tipologia di provvedimento scelta dal legislatore per le statuizioni di rigetto della domanda di fallimento, è conforme ai principi generali del processo ordinario espressi dall'articolo 279, comma 1, c.p.c., il quale prevede la forma dell'ordinanza per le decisioni che attengono alla sola competenza ed, infine, perché rispettosa delle esigenze di drastica riduzione dei tempi del processo perseguiti dal legislatore della riforma del procedimento ordinario che sicuramente si attagliano al rito fallimentare da sempre improntato a criteri di estrema celerità. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Federico Rolfi
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Monza - Istanza di fallimento presentata dal debitore ed onere della prova.
Tribunale di Monza, 24 settembre 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Rolfi.
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Trib. Monza - Procedimento per dichiarazione di fallimento - Misure cautelari e pignoramento presso terzi.
Tribunale di Monza, 20 novembre 2009 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Rolfi.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Misure cautelari - Anticipazione degli effetti di procedure diverse dal fallimento - Esclusione.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Misure cautelari - Finalità - Sospensione di procedura esecutiva - Esclusione - Esonero del terzo pignorato dall'obbligo di pagamento - Gestione del conto - Ammissibilità.
I provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'art. 15, comma 8, legge fallimentare hanno la funzione di assicurare la temporanea conservazione del patrimonio dell'impresa in vista del fallimento o del rigetto della relativa istanza e non possono essere utilizzati per anticipare gli effetti connessi alla instaurazione di procedure concorsuali diverse come quella di concordato preventivo. (fb) (riproduzione riservata)
Il giudice del procedimento per dichiarazione di fallimento può adottare misure urgenti di carattere atipico al fine di tutelare la par condicio creditorum e di evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie; in ipotesi di pignoramento presso terzi, detto giudice, non potendo disporre la sospensione della procedura esecutiva essendo tale provvedimento di competenza del giudice dell'esecuzione, può tuttavia esonerare temporaneamente il terzo dall'obbligo di pagamento in favore del creditore delle somme pignorate ed affidare la gestione del conto sul quale dette somme si trovano ad un organo terzo che proceda ai pagamenti essenziali per il funzionamento temporaneo dell'attività di impresa. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale di Monza - Procedimento per dichiarazione di fallimento e provvedimenti interinali.
Tribunale di Monza 11 febbraio 2009 - Pres. Rel. Paluchowski.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari e conservativi a tutela dell'impresa e del patrimonio - Competenza - Natura - Presupposti.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari e conservativi ex art. 15, comma 8, cod. proc. civ. -Reclamabilità - Esclusione.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari e conservativi ex art. 15, comma 8, cod. proc. civ. - Natura - Contenuto.
I provvedimenti cautelari o conservativi che, ad istanza di parte, il tribunale può adottare a tutela dell'impresa debitrice o del suo patrimonio nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, sono di competenza del collegio e sono riconducibili, quanto ai presupposti per la loro emanazione, ai provvedimenti cautelari di natura atipica regolati dall'art. 700 cod. proc. civ.; ne consegue che essi si devono fondare sui requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora consistenti, il primo, nella verosimile fondatezza della domanda in base agli elementi di diritto e di fatto che vengono rappresentati ed il secondo nella possibilità che, per il tempo necessario ad istruire la richiesta di fallimento e giungere all'emissione della sentenza, appaia verosimile la lesione della par condicio creditorum. (fb)
Tribunale di Monza - Accertamento dello stato di insolvenza e CTU
Tribunale di Monza 4 febbraio 2009 - Est. Paluchowski.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Nomina di consulente tecnico d'ufficio - Ammissibilità.
Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, il giudice relatore può disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato di insolvenza. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Monza - Società pubblica - Assoggettabilità a fallimento o liquidazione coatta amministrativa - Alternatività.
Tribunale di Monza, 22 giugno 2007 - Pres. Miele - Est. D'Aquino.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Società pubblica - Assoggettabilità a fallimento o liquidazione coatta amministrativa - Alternatività - Applicazione dell'art. 196 legge fall..
La disciplina delle società per azioni debitrici dello Stato per un ammontare superiore al quadruplo del capitale sociale (R.D.L. 17 gennaio 1935, n. 2) non esclude l'assoggettamento a fallimento di tali società, le quali, ai sensi dell'art. 196, legge fallimentare, laddove si tratti di società per azioni o di società in accomandita per azioni, possono essere assoggettate in via alternativa a liquidazione coatta amministrativa o a fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riptoduzione riservata)

