istruttoria prefallimentare, Tribunale di La Spezia


Trib. di La Spezia - Provvedimento cautelare prefallimentare e custode giudiziario per gli atti di straordinaria amministrazione

Data di riferimento: 
04/08/2010

Tribunale della Spezia, 4 agosto 2010
Alberto Cardino, presidente relatore ed estensore;
Nicola Mario Condemi, giudice;
Fabrizio Pelosi, giudice.

Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Misure cautelari ex art. 15, comma 8, L.F. - Sequestro giudiziario di azienda - Ammissibilità.

Qualora sussistano i requisiti di legge per la dichiarazione di fallimento ed il fondato rischio che, nel lasso di tempo intercorrente fra l'istanza di fallimento e l'udienza prefallimentare, la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio della ditta debitrice venga meno e vi sia l'esigenza di evitare che l'amministrazione compia atti che possano depauperare la consistenza economica dell'azienda, può essere sottoposta a sequestro giudiziario l'intera azienda con nomina di custode giudiziario il quale godrà dei poteri di conservazione, di ordinaria amministrazione e, sia pure con l'autorizzazione del giudice delegato, ove necessario, di straordinaria amministrazione. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Claudia Del Bene

Trib. La Spezia - Pendenza di concordato preventivo, istanza di fallimento e presentazione di nuova proposta.

Data di riferimento: 
18/06/2010

Tribunale di La Spezia, 18 giugno 2010 - Pres. D'Avossa - Est. Bellè.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi

Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Presentazione di una nuova proposta di concordato - Previa decisione delle istanze di fallimento - Necessità.

Società - Fusione - Nuova formulazione dell'art. 2540 bis cod. civ. - Espunzione di ogni riferimento alle società estinte - Vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto - Applicazione degli art. 10 e 11 legge fall. - Esclusione.

In caso di contemporanea pendenza del procedimento di concordato preventivo e di quello per dichiarazione di fallimento, qualora la proposta di concordato venga respinta, il tribunale potrà procedere all'esame di una eventuale nuova proposta di concordato solo dopo aver deciso sull'istanza di fallimento già presentata e su quelle eventualmente sopraggiunte; depone in tale senso la struttura del procedimento previsto dagli artt. 162, comma 2, 179 e 175 della legge fallimentare, con particolare riferimento alla disposizione che non consente la modifica della proposta di concordato dopo che abbia avuto luogo l'adunanza dei creditori. (fb) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione dell'art. 2504 bis, comma 1, codice civile non contiene più alcun riferimento alle società estinte, così che la fusione deve ora essere intesa come vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte senza che si abbia la produzione di alcun effetto successorio od estintivo; per tale motivo, in assenza della vicenda estintiva della società incorporante, non potranno trovare applicazione gli art. 10 e 11 della legge fallimentare e l'eventuale dichiarazione di fallimento potrà riguardare la sola società incorporante. (fb) (riproduzione riservata)