istruttoria prefallimentare, Tribunale di Vibo Valentia


Tribunale Vibo Valentia - Fallimento di società di fatto tra persona fisica e società di capitali.

Data di riferimento: 
10/06/2011

Tribunale Vibo Valentia, 10 giugno 2011 - Pres. Di Marco - Est. Anna Rombolà.

Società di fatto - Esistenza di un disegno imprenditoriale unitario tra persona fisica e società di capitali - Società di fatto - Configurabilità - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Fattispecie - Elementi sintomatici.

Le disposizioni contenute nell'articolo 147, legge fallimentare consentono la dichiarazione di fallimento della società di fatto esistente tra una persona fisica ed una o più società di capitali, qualora sia identificabile un disegno imprenditoriale unitario ed il perseguimento di interessi riferibili ad una unica società di fatto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Domenico Barbalace

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Trib. Vibo Valentia - Amministrazione straordinaria e provvedimenti cautelari ex art. 15 l.f.

Data di riferimento: 
19/03/2010

Tribunale di Vibo Valentia, 19 marzo 2010 - Pres. Di Marco - Est. Valentina Paglionico.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Provvedimenti cautelari di cui all'art. 15 legge fall. - Applicabilità - Contenuto atipico - Fattispecie.

I provvedimenti conservativi che, in base all'art. 15, comma 8, legge fallimentare, sono adottabili a tutela del patrimonio o dell'impresa, possono essere pronunciati anche nell'ambito del procedimento volto a dichiarare l'insolvenza delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. n. 270/1999. Detti provvedimenti, che possono anche essere emessi inaudita altera parte, hanno natura atipica ed il loro contenuto è rimesso alla discrezionalità del giudice al fine da poter rispondere nel modo più opportuno alle esigenze del caso specifico; sarà quindi possibile i) disporre il sequestro giudiziario dell'azienda con nomina di un custode e, ove necessario, conferire a questi il potere di compiere atti di competenza dell'organo amministrativo; ii) nominare un curatore speciale per atti urgenti; iii) inibire atti di gestione, sospendere gli amministratori in carica o nominare amministratori giudiziari. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).