imposte


Trib.La Spezia - Concord. fallimentare in procedura proveniente da concord.preventivo-Relazione ex art. 124 l.f. - Non necessità

Data di riferimento: 
07/07/2010

Tribunale di la Spezia, 7 luglio 2010.
dott. Edgardo d'Avossa       Presidente
dott. Laura Rotolo              Giudice
dott. Roberto Bellé             Giudice rel. ed estensore
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti

Nell'ipotesi in cui la procedura di concordato fallimentare provenga da una fase di concordato preventivo e l'incapienza dei beni, in caso di liquidazione fallimentare, per il pagamento dei creditori privilegiati del rango pari a quello dell'Agenzia delle Entrate, sia stata attestata dalla relazione del commissario giudiziale, essendo quest'ultimo "tecnico imparziale" munito dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) l.f., non appare necessario dare corso ad inutili e dispendiose duplicazioni di attività e pertanto non appare necessaria la nomina di professionista per la redazione della relazione di cui all'art. 124 comma terzo l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Corte Appello Firenze - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.

Data di riferimento: 
13/04/2010

Corte d'Appello di Firenze, 13 aprile 2010 - Pres. Bellagamba - Rel. Romoli.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

Concordato preventivo - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Termine per la proposizione - Procedimenti in camera di consiglio - Termine di 10 giorni di cui all'articolo 749 c.p.c..

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligatorietà - Esclusione - Falcidia dei crediti tributari - Ammissibilità.

Il termine per la proposizione del reclamo previsto dall'articolo 183, legge fallimentare avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo è di 10 giorni, così come prevede l'articolo 749 bis codice di procedura civile in tema di disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. (fb) (riproduzione riservata)

La transazione fiscale prevista dall'articolo 182 ter, legge fallimentare non è un procedimento obbligatorio, nel senso che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 160 può formulare una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento integrale ovvero la falcidia dei crediti tributari, anche senza seguire l'iter descritto dall'articolo 182 ter e dunque senza perseguire gli effetti di consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso che la citata norma ricollega all'esito positivo della transazione fiscale, la quale deve perciò essere considerata come facoltativa per quel debitore che, per qualsiasi motivo, non avesse interesse a conseguire gli effetti anzidetti. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo, formazione delle classi e dimensione temporale dei pagamenti.

Data di riferimento: 
06/07/2009

Tribunale di Vicenza, 6 luglio 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Concordato preventivo - Modifica della domanda a seguito di inammissibilità - Non configurabilità.

Fallimento - Concordato preventivo - Piano - Pagamenti - Dimensione temporale - Incertezza - Inammissibilità della domanda.

Fallimento - Concordato preventivo - Classi di creditori - Diversa collocazione ex lege - Uguale trattamento nel piano - Inammissibilità.

Fallimento - Concordato preventivo - Decreto di inammissibilità - Convocazione dei creditori e del P.M. istanti - Iniziativa d'ufficio - Esclusione.

Fallimento - Concordato preventivo dichiarato inammissibile - Consecuzione tra procedure - Esclusione.

La proposta di concordato preventivo dichiarata inammissibile non può essere modificata o integrata fino all'inizio delle operazioni di voto, posto che non vi è alcuna procedura pendente, né proposta che si possa modificare; va invece presentata una nuova proposta. (gl) (riproduzione riservata)

E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che non definisca con certezza la dimensione temporale dei pagamenti, e/o che li faccia dipendere dalla (lunga) durata del contenzioso in essere con terzi. (gl) (riproduzione riservata)

E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che presenti un piano con suddivisione in classi dei creditori, secondo cui gli stessi, pur avendo diversa collocazione ex lege, vengono trattati con la stessa percentuale di pagamento, poiché alla diversa collocazione dei privilegi deve corrispondere anche un diverso trattamento, per non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (gl) (riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Domanda tardiva e causa imputabile all'agenzia delle entrate.

Data di riferimento: 
08/05/2009

Tribunale di Vicenza, 8 maggio 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Insinuazione tardiva oltre il termine, c.d. ultratardiva - Sistema di formazione automatica del ruolo - Causa non imputabile al creditore Agenzia delle Entrate - Insussistenza.

Il sistema automatico di formazione del ruolo della riscossione costituisce una causa di ritardo riferibile all'organizzazione dell'Ente creditore, dunque una ragione che, anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specificamente una causa imputabile al creditore. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Privilegio IRAP:applicazione retroattiva-Rimborso spese esattoriali di insinuazione:ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
05/03/2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - 5 marzo 2010 n. 4861

Dott. PROTO Vincenzo Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria rel. Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo Consigliere
Dott. BERNABAI Renato Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio Consigliere

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l'IRAP ed ha soppresso l'ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l'art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l'IRAP, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell'ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema. (fg - riproduzione riservata)

La disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure concorsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nell'ambito della portata normativa della legge di delega, per cui va ammesso al passivo l'importo relativo al rimborso delle spese di insinuazione. (fg - riproduzione riservata)

Tribunale di Asti - Concordato preventivo - Ammissione - Proposta - Transazione fiscale - Omessa richiesta - Conseguenze

Data di riferimento: 
03/02/2010

Tribunale di Asti, decr., 3 febbraio 2010.
Pres. Dolcino - Rel. Ceccon

L'imprenditore che presente una proposta di concordato preventivo non deve utilizzare lo strumento della transazione fiscale, in quanto la possibilità del soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, senza alcuna distinzione di sorta, é previsto dall'art. 160, secondo comma l.fall., norma di portata generale, che non pone alcuna limitazione in relazione alla natura dei crediti falcidiati. Di conseguenza il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate e dal concessionario della riscossione ha l'unico effetto di escludere che la società possa conseguire il consolidamento della propria esposizione debitoria nei confronti del fisco e non quella di incidere sull'ammissibilità del concordato.

L'equiparazione disposta nei commi secondo e terzo dell'art. 177 l.fall. rileva solo sul piano del computo delle maggioranze, nel senso di prevedere a quali condizioni i creditori privilegiati, che come tali non sarebbero ammessi al voto, possono partecipare all'approvazione del concordato al pari dei chirografari, ma tali crediti, per la parte non soddisfatta, non trovano collocazione, in sede di ripartizione, tra i crediti chirografari.

La quantificazione dei crediti contestati assume rilievo nel giudizio di omologazione del concordato preventivo nei limiti in cui possa incidere sulle maggioranze e sulla fattibilità del piano concordatario, dovendo il loro soddisfacimento essere rimesso alla fase successiva di esecuzione sulla base di titoli comprovanti la loro esistenza ed entità.

Se il concordato preventivo é approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e da tutte le classi dei creditori votanti, il tribunale non deve compiere, in sede di omologazione, alcuna valutazione della convenienza della proposta.

Trib. di Siracusa - Spese del concessionario per l'esecuzione ed ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
10/06/2010

Tribunale di Siracusa, 10 giugno 2010 - Pres. Polto - Est. Viviana Urso.
Segnalazione dell'Avv. Ettore Rizza

Fallimento - Ammissione al passivo - Rimborso delle spese sostenute dal concessionario per l'esecuzione coattiva - Esclusione.

Le disposizioni che riconoscono al concessionario le spese relative alle procedure di riscossione coattiva non possono essere estese alla procedura fallimentare. Infatti, in materia fallimentare il principio fondamentale è che le spese sostenute dal creditore per l'attività svolta per insinuarsi al passivo del fallimento sono limitate alle sole spese vive borsuali, per cui riconoscere il rimborso delle spese forfettariamente determinate in favore del concessionario non solo violerebbe il principio della par condicio creditorum, assicurando un trattamento preferenziale per tale creditore, ma violerebbe anche il principio della cristallizzazione dei crediti al momento dell'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Trib.Roma-Conc.preventivo, pendenza della domanda di fallimento, obbligatorietà della transaz fiscale e formazione dele classi.

Data di riferimento: 
20/04/2010

Tribunale di Roma, 20 aprile 2010 - Pres. Monsurrò - Est. Norelli.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

1. Concordato preventivo - Integrazione del piano e produzione di nuovi documenti - Termine - Proroga - Ammissibilità.

2. Concordato preventivo - Imprese soggette alla amministrazione straordinaria ed al fallimento - Ammissibilità.

3. Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento - Decisione preliminare sulla domanda di concordato - Necessità.

4. Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento - Principio del contraddittorio - Applicazione anche nei confronti di tutte le parti interessate - Ultima difesa al debitore.

5. Concordato preventivo - Procedimento di ammissione - Poteri del tribunale - Correttezza dei criteri di formazione delle classi - Valutazione della convenienza - Esclusione.

6. Concordato preventivo - Crediti erariali e previdenziali - Applicazione delle norme sulla transazione fiscale - Necessità.

7. Concordato preventivo - Riduzione e rateazione dei crediti erariali e previdenziali - Ammissibilità - Rateazione degli altri crediti privilegiati - Esclusione.

8. Concordato preventivo - Rateazione dei crediti erariali e previdenziali - Previsione del pagamento degli interessi al tasso legale - Necessità.

9. Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi e previsione di trattamenti differenziati - Deroga alla par condicio creditorum - Interpretazione restrittiva - Necessità.

10. Concordato preventivo - Trattamenti differenziati tra creditori - Omessa suddivisione in classi - Inammissibilità.

Trib. Novara-Ammissione al passivo di credito previdenziale tramite concessionario e necessaria produzione del titolo esecutivo.

Data di riferimento: 
11/05/2010

Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Domanda di ammissione al passivo - Termine per la presentazione - Computo del periodo feriale - Necessità.

Domanda di ammissione al passivo - Credito tributario - Notifica del ruolo - Non necessità.

Domanda di ammissione al passivo - Credito previdenziale - Titolo fondante - Titolo esecutivo - Produzione - Necessità.

Nel computo del termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, legge fallimentare per la presentazione delle domande di ammissione al passivo si deve tenere conto anche della sospensione feriale dei termini. (fb) (riproduzione riservata)

Non è necessaria la notifica del ruolo ai fini della ammissione al passivo del credito tributario indicato nella cartella esattoriale. (fb) (riproduzione riservata)

A differenza di quanto avviene per i crediti tributari - per i quali l'iscrizione a ruolo determina il sorgere dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 88 d.lgs. n. 46/1999 - per quelli previdenziali, il titolo su cui si fonda il credito è necessariamente costituito da un titolo esecutivo emesso prima della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. citato e che deve necessariamente essere prodotto. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Opposizione allo stato passivo, principio di non contestazione ed altre problematiche processuali.

Data di riferimento: 
21/05/2010

Tribunale di Udine, 21 maggio 2010
Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.
Dott. Francesco Venier Giudice
Dott. Paolo Petoello Giudice

Il principio di non contestazione non opera in sede di verifica del passivo nei termini in cui opera nel processo di cognizione ordinaria, data la partecipazione alla verifica di tutti i creditori concorrenti, i quali ugualmente - così come il fallito - possono contestare le conclusioni prese da ciascuna delle parti, presentando osservazioni scritte fino all'udienza. (Riproduzione riservata - G.F.)

La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non costituisce ostacolo preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, in quanto la legge prevede esclusivamente che il creditore possa esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza, in tal modo attribuendogli la facoltà ( e non l'obbligo) di replicare, sotto il profilo argomentativo e documentale alle obiezioni del curatore, senza attribuire alcun significato di acquiescenza alla mancata presentazione di tale istanza, dato che il curatore - nella novellata disciplina - riveste la qualità di parte processuale, che rappresenta la massa dei creditori e si limita a formulare una progetto di stato passivo, con le sue conclusioni, mentre la decisione di natura giurisdizionale sulla domanda spetta al giudice delegato ed è contro tale statuizione che il creditore ha titolo per proporre opposizione ex art. 98, primo comma, l. fall. (Riproduzione riservata - G.F.)

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